Cass. pen., sez. I, 17/06/2026 (ud. 17/06/2026, dep. 9/09/2026), n. 33202 (Pres. Boni, Rel. Grieco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando una telecamera è riconducibile agli strumenti oggetto del divieto previsto dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza del Tribunale di Avellino con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’ art. 76, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; d’ora in poi, cod. antimafia), alla pena di anni uno di reclusione e euro 1.550,00 di multa.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, del cod. antimafia, rilevando che il Questore non avrebbe potuto imporre il divieto di installazione delle telecamere, in quanto la norma richiamata indica in modo tassativo gli strumenti e gli apparati vietati, non potendo le telecamere rientrare nel novero di «qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente».
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, degno di nota è quel passaggio motivazionale secondo il quale la telecamera è riconducibile agli strumenti oggetto del divieto previsto dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 allorché, avuto riguardo alle concrete circostanze del caso, sia destinata a consentire al soggetto sottoposto a misura di prevenzione di eludere i controlli dell’autorità di pubblica sicurezza, assumendo per tale ragione carattere di strumento tecnologico «non comune», ai secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2023.
I risvolti applicativi
La telecamera rientra nel divieto di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 quando, in concreto, sia destinata a eludere i controlli dell’autorità di pubblica sicurezza, assumendo così natura di strumento tecnologico «non comune».
[1]Ai sensi del quale: “Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33202 Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: GRIECO TERESA
Data Udienza: 17/06/2026
Data Deposito: 09/09/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
I. G. (…) nato a … il …
avverso la sentenza del 06/03/2026 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Dall’Olio che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
rocedimento a trattazione scritta .
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino con la quale G. I. è stato condannato per il reato di cui all’ art. 76, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; d’ora in poi, cod. antimafia), alla pena di anni uno di reclusione e euro 1.550,00 di multa.
2. Avverso la sentenza, propone ricorso per cassazione G. I., per il tramite del difensore di fiducia, avv. M. C., deducendo tre motivi di ricorso, di eseguito indicati.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 76, comma 2, cod. antimafia.
In particolare, la difesa evidenzia che la Corte di appello ha confermato l’affermazione di responsabilità in ordine al reato indicato, nonostante l’istruttoria dibattimentale abbia provato che non è stato lui l’installatore, né il beneficiario della presenza delle telecamere, giacché sono state montate dalla moglie prima che egli fosse sottoposto alle prescrizioni; non sarebbe pertanto a lui contestabile
la condotta trattandosi di mero ospite nella citata abitazione; inoltre, si rileva che successivamente all’intervento dei Carabinieri la moglie del ricorrente, attraverso un tecnico da lei chiamato, ha disinstallato le telecamere.
La difesa evidenzia poi come dalle dichiarazioni della moglie emerga altresì che le videocamere, per come installate, non potevano essere utilizzate per verificare presenze all’esterno dell’immobile, non essendo posizionate in modo da eludere i controlli di Polizia, rispetto ai quali il ricorrente non si è mai sottratto.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, del cod. antimafia, rilevando che il Questore non avrebbe potuto imporre il divieto di installazione delle telecamere, in quanto la norma richiamata indica in modo tassativo gli strumenti e gli apparati vietati, non potendo le telecamere rientrare nel novero di «qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche sull’esclusivo rilievo dei precedenti senza considerare la condotta collaborativa che lo stesso ha avuto al momento del controllo, attraverso l’immediata rimozione delle telecamere da parte di un tecnico, chiamato dalla moglie e soprattutto senza considerare che l’installazione fosse anteriore alla notifica della misura di prevenzione; né avrebbe considerato l’assenza di violazioni pregresse delle prescrizioni, né la tenuità della violazione. Sussisterebbero pertanto elementi positivi che renderebbero ingiustificato il diniego e che la Corte di appello non ha valutato.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, Marco Dall’Olio ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va evidenziato che il ricorrente è stato condannato in ordine al delitto di cui all’art. 76, commi 2, 3, 4, cod. antimafia, perché quale persona sottoposta alla misura della Sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel Comune di M., in virtù del decreto n. 303 del 2018 emesso dal Tribunale di Napoli, installava presso la propria abitazione un sistema di videosorveglianza costituito da sette telecamere, di cui una posta sul portone principale, una all’interno del cortile, una all’interno dell’abitazione e quattro poste sul terrazzo.
2. Il primo motivo, nella parte in cui censura l’erronea applicazione del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 76, commi 2, 3,4, cod. antimafia anche all’utilizzatore e non solo all’installatore dei dispositivi in contestazione non è fondato.
2.2. La disposizione di cui all’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 159 del 2011 stabilisce «[c]on l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi».
Tanto precisato, va, dunque rilevato che dalla medesima formulazione letterale della norma discende che essa si applica alla persona sottoposta alla misura di prevenzione che usufruisca degli strumenti ivi indicati, anche come utilizzatore, non richiedendosi, come prospettato dalla difesa, che egli, per il caso della collocazione delle telecamere, sia necessariamente l’installatore.
Del resto la finalità della disposizione è quella di consentire in qualsiasi momento un adeguato controllo di polizia presso l’abitazione dell’interessato che, altrimenti, risulterebbe vanificato in caso di esistenza di sistemi, sia pure installati da altri, che permettano di individuare coloro che si avvicinano all’abitazione, compresi gli appartenenti alle forze dell’ordine.
2.3. È, altresì, destituita di fondamento l’ulteriore doglianza, articolata con il primo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente ha eccepito che le telecamere rinvenute non erano idonee ad eludere i controlli di polizia.
Si tratta di censura generica che non si confronta con quanto puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata nella quale i giudici di appello hanno dato specificamente conto della presenza di sette dispositivi funzionanti, in quanto dotati di led rosso, collocati sia all’esterno sia all’interno dell’edificio, valorizzandone la evidente funzione di controllo e monitoraggio dell’area.
Né tale chiara destinazione delle telecamere, una posta sul portone principale, una all’interno del cortile, una all’interno dell’abitazione e quattro sul terrazzo, può ritenersi smentita dall’assunto difensivo secondo cui esse non sarebbero state utilizzabili per eludere i controlli, in quanto orientate «verso parti esclusive dell’immobile».
Proprio la loro distribuzione nei diversi punti di accesso e negli spazi esterni ed interni dell’edificio costituisce, infatti, elemento sintomatico della funzione di vigilanza svolta dai dispositivi, correttamente valorizzata dalla Corte territoriale. 3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente pone la questione della non riconducibilità delle telecamere agli strumenti indicati nella disposizione di cui
all’art. 3, comma 4, cod. antimafia, non è fondato.
Ad avviso del difensore, la disposizione indicata consentirebbe al Questore di potere prescrivere il divieto di utilizzo solo degli strumenti tassativamente ivi indicati, tra i quali non vi rientrerebbero le telecamere.
Come già sopra rilevato, la disposizione in esame stabilisce, per quanto qui rileva, che quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis dell’art. 3 cod. antimafia, il Questore con l’avviso orale può imporre «il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni».
Al riguardo va rilevato che questa Corte, con la sentenza Sez. V n. 17949 del 2020, pur riferendosi al diverso caso di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 1423 del 1956 (che ha identica formulazione), ha ritenuto che un sistema di videosorveglianza ben dovesse ritenersi ricompreso nel divieto in essere,
consentendo la visione su uno spazio ove può presentarsi il personale di polizia, addetto ai controlli; nella fattispecie si trattava di un dispositivo di video sorveglianza composto da una telecamera diurna e notturna posta sul cancello d’ingresso principale dell’abitazione dell’imputato e da un televisore che
riproduceva le immagini trasmesse dalla telecamera.
Tuttavia, va tenuto presente che nel frattempo è intervenuta la sentenza n. 2 del 2023 della Corte costituzionale che – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo – ha notevolmente contribuito a chiarire la portata della disposizione in ordine agli strumenti il cui possesso o utilizzo può essere vietato.
La sentenza ha evidenziato che tra i vari mezzi e strumenti di cui il questore può vietare il possesso o l’utilizzo, «in tutto o in parte», ai soggetti che si trovino nelle condizioni previste dallo stesso art. 3 cod. antimafia, «gli apparati di comunicazione radiotrasmittente risultano enunciati per primi dal comma censurato. Il loro inserimento tra i possibili oggetti di un avviso orale del questore risale alla legge n. 128 del 2001. L’elenco originario, trasfuso in seguito nel d.lgs. n. 159 del 2011 (dopo esser stato ulteriormente integrato ad opera dell’art. 3 della legge n. 94 del 2009), poneva gli apparati ricordati accanto a «radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi».
Tanto precisato, la Corte costituzionale ha rilevato come si tratti «di un catalogo di strumenti di uso non comune, quasi di natura eccezionale, il cui impiego parrebbe indicativo della volontà di compiere specifiche attività delittuose offensive o difensive (per sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine), anche mediante l’uso o l’esibizione della forza» traendo da ciò che «un’interpretazione più coerente con tale contesto normativo e con la ratio legis avrebbe potuto allora suggerire che gli specifici apparati di comunicazione radiotrasmittente oggetto di divieto del questore possono essere soltanto quelli, anch’essi di uso non comune, univocamente e abitualmente destinati ad un determinato scopo criminoso, e tali anche da evidenziare una specifica volontà di usare la tecnologia per danneggiare le indagini di polizia o sfuggire ai relativi controlli».
Pur alla luce delle specificazioni fornite dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha evidenziato il carattere «non comune» degli strumenti indicati nel catalogo di cui all’art. 3, comma 4, cod. antimafia, occorre dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte sopra evidenziata con riferimento alla inclusione della telecamera negli strumenti ivi indicati.
Sebbene la telecamera non sia di per sé un apparato tecnologico di «uso non comune» o «quasi di natura eccezionale» assume tale connotato quando in base alle concrete circostanze oggettive diviene strumento destinato a sottrarsi ai controlli delle Autorità di pubblica sicurezza, da parte di colui che a tali controlli è stato sottoposto in quanto destinatario della misura di prevenzione, dovendo essere ricondotta, anche alla luce delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, al divieto di cui all’art. 3, comma 4, cod. antimafia.
In conclusione la telecamera è riconducibile agli strumenti oggetto del divieto previsto dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 allorché, avuto riguardo alle concrete circostanze del caso, sia destinata a consentire al soggetto sottoposto a misura di prevenzione di eludere i controlli dell’autorità di pubblica sicurezza, assumendo per tale ragione carattere di strumento tecnologico «non comune», ai secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2023.
Alla luce delle considerazioni che precedono, correttamente, quindi i giudici di merito hanno ritenuto che il sistema di videosorveglianza utilizzato dal ricorrente e composto da sette telecamere dislocate in più parti dell’edificio e dell’abitazione del ricorrente, – segnatamente una posta sul portone principale, una all’interno del cortile, una all’interno dell’abitazione e quattro sul terrazzo – sia riconducibile al divieto previsto dall’art. 3, comma 4, cod. antimafia, risultando, per le concrete modalità di installazione e dislocazione degli apparati, oggettivamente destinato a consentire al ricorrente, soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, di controllare un’ampia area nelle vicinanze dell’abitazione e dunque a sottrarsi ai controlli dell’autorità di pubblica sicurezza.
3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha censurato la motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, non è fondato.
La Corte di appello con motivazione puntuale ed esaustiva ha dato conto delle ragioni del diniego evidenziando non soltanto che il ricorrente è persona gravata da precedenti penali, ma ha attribuito rilievo al breve lasso di tempo intercorso tra l’inizio della misura di prevenzione e l’accertamento della violazione delle prescrizioni, ritenendo, altresì, con argomentazione logica e lineare, che l’aver disinstallato le telecamere non fosse circostanza significativa di un comportamento collaborativo, atteso che la protrazione dell’utilizzo avrebbe comportato la reiterazione della violazione penale.
Va al riguardo ricordato che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01). Per le ragioni sopra evidenziate la motivazione della
Corte di appello risulta conforme al principio enunciato. 4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 17/06/2026






