Cass. pen., sez. I, 30/06/2026 (ud. 30/06/2026, dep. 1/10/2026), n. 35197 (Pres. Casa, Rel. Grieco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, nel procedimento di prevenzione, il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due e mesi sei, oltre al versamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di cauzione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del proposto il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4, 6 e 8 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 6, n. 13716 del 2020, in motivazione).
I risvolti applicativi
Nel procedimento di prevenzione, il giudice può riutilizzare ed esaminare da capo le prove di un processo penale, ma ha l’obbligo di spiegare chiaramente nei motivi della decisione perché quei fatti dimostrano che la persona è ancora attualmente pericolosa.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35197 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: GRIECO TERESA
Data Udienza: 30/06/2026
Data Deposito: 01/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
P. D. nato a … il …
avverso il decreto del 03/02/2026 della Corte d’appello di Reggio calabria
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto n. 11 del 2026 la Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, ha applicato nei confronti di D. P. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due e mesi sei, oltre al versamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di cauzione.
2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione D. P. per il tramite del difensore, avvocato B. D. V., deducendo due motivi di seguito indicati
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4, 6 e 8 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
La difesa rileva che la Corte d’appello, pur dando atto della cessazione delle condotte criminose contestate al P. nel dicembre 2020, ha ritenuto di applicare la misura di prevenzione, nonostante il decorso di tale considerevole lasso di tempo, sulla base di una motivazione meramente apparente e in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza cd. Gattuso n. 111 del 2018, che ha stabilito il principio secondo cui nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha omesso di espletare un accertamento in positivo della persistenza della pericolosità limitandosi ad un’affermazione apodittica secondo cui la gravità dei fatti del 2020 e la condanna in primo grado sarebbero sufficienti a giustificare l’applicazione della misura.
La Corte di appello, ad avviso della difesa, non avrebbe individuato alcun elemento fattuale successivo al 2020 idoneo a dimostrare la persistenza della pericolosità, la commissione di nuovi reati o qualsiasi altro comportamento sintomatico di attuale pericolosità
Osserva, ancora, la difesa che, in assenza di elementi concreti di attualità, il solo decorso del tempo, quando è significativo, impone un onere motivazionale rafforzato che, nel caso di specie, non vi è stato.
La difesa deduce, altresì, che la Corte di appello ha omesso di considerare le circostanze valorizzate dal giudice di legittimità in sede cautelare, dove si è accertato che il P. non appartiene ad alcuna consorteria, che la condotta illecita cessò spontaneamente e che non sono emerse altre condotte criminose.
Nel ricorso è, poi, richiamata poi la sentenza della Corte di Cassazione, Prima sezione penale n. 25801 del 10 settembre 2020 nella quale si è affermato il principio secondo il quale per i soggetti non partecipi, ma meramente contigui, al sodalizio criminale l’accertamento di attualità deve essere ancorato a valutazioni specifiche sulla ripetitività dell’apporto, sulla permanenza di determinate condizioni di vita e di interessi in comune.
La Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie, non solo non vi è ripetitività, ma vi è una cesura netta e prolungata tra i fatti del 2020 e l’attuale posizione del ricorrente.
Secondo la difesa, la Corte di Appello ha, poi, erroneamente utilizzato il principio di autonomia tra procedimento di prevenzione e procedimento penale, nel caso di specie cautelare, lì dove non ha considerato gli specifici accertamenti contenuti nella pronuncia della Corte di Cassazione in sede cautelare.
Precisa la difesa che il principio di autonomia tra i due procedimenti comporta che il giudice della prevenzione non sia vincolato all’esito del procedimento penale, avendo il potere e il dovere di procedere a una nuova ed autonoma valutazione degli elementi fattuali emersi; ciò ad avviso della difesa, non significa che la valutazione effettuata in sede penale, e nel caso di specie, dai giudici di legittimità possa essere ignorata in particolar modo quando incide sugli elementi fondanti il giudizio di pericolosità, con la conseguenza che il giudice della prevenzione non può ignorare le circostanze fattuali emerse in sede penale ma deve spiegare perché nonostante le stesse la pericolosità sociale debba ritenersi ancora attuale.
Secondo la difesa, dunque, la motivazione della Corte di appello – che si è limitata a invocare la natura e la gravità dei fatti pregressi risalenti al 2020, in assenza di ulteriori condotte criminose a decorrere da questa data – ha trasformato la misura di prevenzione, che ha una funzione prognostica e preventiva, in una sanzione postuma e retributiva in violazione dei suoi principi fondanti.
Inoltre, la Corte di appello avrebbe travisato la portata della produzione documentale circa i rapporti lavorativi del ricorrente, volta ad evidenziare che le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali fossero risalenti nel tempo e legate a rapporti lavorativi e non, come ritenuto dalla Corte di appello, a provare una stabile e attuale attività lavorativa.
Infine, la difesa deduce che la Corte territoriale ha valorizzato un dato non corrispondente alla realtà ovvero l’esistenza di un precedente pendente per il reato di cui all’art. 74 d.PR n. 309 del 1990, lì dove invece si tratta del reato di cui all’art. 73 d.PR n. 309 del 1990.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 del cod. antimafia.
La difesa rileva che, con motivazione meramente assertiva e tautologica, la Corte di appello ha confermato la durata della misura, ben al di sopra del minimo edittale di un anno, giustificandola con un generico riferimento alla natura e al grado di pericolosità e senza offrire alcun criterio concreto.
Parimenti assertiva sarebbe la motivazione quanto all’ applicazione della prescrizione accessoria dell’obbligo di soggiorno, giustificato con la sola necessità di assicurare un più stringente controllo.
Ad avviso della difesa si tratterebbe di una mera clausola di stile che non spiega perché la sorveglianza speciale semplice sia inadeguata a fronteggiare la specifica pericolosità del proposto e per quali ragioni la prescrizione dell’obbligo di soggiorno, che determina significativa compressione della libertà di circolazione, sia indispensabile.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, dovendosi escludere la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, potendosi però certamente denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, omissis, Rv. 261590 – 01)
Ciò precisato, la decisione impugnata non risulta priva di motivazione rispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della pericolosità del proposto, condizione necessaria per l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.
2.La Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto sussistente e attuale la pericolosità sociale del ricorrente sulla base degli esiti del procedimento penale denominato “Atto IV”, definito in primo grado con la sentenza di condanna n. 124 del 2025 per plurimi delitti di estorsione aggravati dal metodo mafioso. Tali condotte, poste in essere nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, sono state
valorizzate quali reati-spia rilevanti ai sensi dell’art. 4, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011 e ritenute idonee a fondare il giudizio di perdurante pericolosità del proposto.
In particolare, il giudice distrettuale ha evidenziato come la predetta sentenza di condanna abbia ulteriormente consolidato il quadro già emerso in sede di merito, delineando il ricorrente quale soggetto dedito ad attività estorsive in danno dell’imprenditore C. H. N. e riconosciuto dalle consorterie di ’ndrangheta quale elemento di collegamento tra la vittima e la cosca ai fini della corresponsione delle somme pretese. In tale prospettiva, la Corte territoriale ha sottolineato che, ai fini della configurabilità della pericolosità qualificata, non è richiesta la prova dell’organica appartenenza al sodalizio mafioso, essendo sufficiente la dimostrazione del coinvolgimento del soggetto in delitti espressivi del metodo e delle finalità proprie dell’associazione mafiosa.
La Corte di appello ha, altresì, rimarcato come dalla ricostruzione fattuale operata nel procedimento “Atto IV” sia emerso che il ricorrente non si fosse limitato a una presenza marginale nelle vicende estorsive, ma avesse svolto un ruolo concretamente operativo, affiancando il figlio nelle visite all’imprenditore vittima e concorrendo sia alla formulazione delle richieste estorsive sia alle pressioni intimidatorie finalizzate a ottenere il pagamento delle somme richieste.
Ulteriore elemento valorizzato nel provvedimento impugnato è costituito dalla gravità e dalla sistematicità delle condotte accertate. La Corte territoriale ha infatti evidenziato come le estorsioni si siano protratte dal 2018 al 2020 con modalità tipicamente mafiose e in funzione di agevolazione della cosca, desumendo dalla continuità temporale delle condotte e dalla loro reiterazione non solo l’abitualità dell’agire illecito, ma anche la piena adesione del ricorrente alle finalità criminali perseguite dal sodalizio di riferimento.
Il decreto impugnato ha, quindi, espressamente affrontato il tema dell’attualità della pericolosità, ritenendola, con motivazione né apparente né inesistente, pienamente integrata, alla luce delle richiamate risultanze e osservando come la circostanza che i fatti siano stati perpetrati dal 2018 al 2020 non sia di per sé idonea a conferirvi carattere remoto, ai fini dell’attualità della pericolosità, assumendo il dato cronologico, peraltro non così risalente come vorrebbe la difesa, rilievo recessivo rispetto alla significatività delle condotte accertate.
La Corte di appello ha, poi, logicamente ritenuto inconferente la documentazione prodotta a sostegno dell’esistenza di una stabile attività lavorativa, rilevando come essa fosse costituita da un’unica fattura del 2009 e da un modello CUD del 2010, peraltro riferiti al figlio D..
Da ultimo, il giudice dell’impugnazione ha valorizzato la persistenza di rapporti e di forme di contiguità ambientale con soggetti riconducibili alla cosca L., reputando tale circostanza ulteriore indice rafforzativo della prognosi negativa, conferma la probabilità di future condotte illecite.
2.1. Tanto precisato deve rilevarsi come la Corte di appello non sia incorsa nel vizio di violazione di legge denunciato, giacché, con motivazione che non risulta affatto apparente, ha valutato non così lontani nel tempo i cinque anni trascorsi dai fatti, giudicando in modo non contestabile in questa sede il dato cronologico come recessivo rispetto alla gravità delle condotte estorsive, reiterate e sistematiche, durate per ben due anni, e perpetrate con metodo mafioso, al fine di agevolare la cosca L., tuttora operativa.
Gli elementi complessivamente valutati nella motivazione del provvedimento impugnato – ovvero la gravità e la durata delle condotte; l’elevato livello di coinvolgimento del proposto nell’attività criminale in favore della cosca L.; l’attuale capacità operativa della cosca – sono risultati espressivi della prognosi di pericolosità e tali da giustificare, correttamente, il giudizio di attualità della pericolosità, inteso quale riproducibilità in concreto della condotta antisociale da parte del ricorrente.
Non vale a supportare il prospettato vizio di violazione di legge l’asserita mancata considerazione delle affermazioni contenute nella sentenza n. 22004 del 2024 della Seconda sezione della Corte di cassazione atteso che tale pronuncia è stata oggetto di specifica valutazione e ritenuta corroborante il giudizio di attualità della pericolosità.
I giudici di appello hanno evidenziato, all’esito della disamina della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, come dalla medesima emergesse che la condotta di P. si inseriva in un rapporto di consapevole continuità con l’originaria richiesta estorsiva avanzata da L., assumendo una chiara valenza agevolatrice in favore della cosca, atteso che le somme versate dalla persona offesa erano destinate al sostentamento economico degli affiliati detenuti.
Ne consegue che la deduzione difensiva secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, nella predetta pronuncia di legittimità, era stato escluso che P. appartenesse ad alcuna consorteria mafiosa,
rilevandosi altresì la spontanea cessazione della condotta illecita e la mancata emersione di ulteriori episodi criminosi, non coglie nel segno.
Tali elementi, infatti, non risultano idonei a incrinare la tenuta logico giuridica del provvedimento impugnato, il quale ha fondato il giudizio di persistente pericolosità, rilevante ai fini della prognosi di recidivanza, come già rilevato, sulla protrazione delle condotte nel tempo, sull’elevato grado di coinvolgimento del proposto nell’attività criminosa posta in essere nell’interesse della cosca L. e sulla perdurante operatività del sodalizio mafioso di riferimento.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nel procedimento di prevenzione il giudice possa utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 6, n. 13716 del 2020, in motivazione).
In conclusione, il giudice della prevenzione, non ha omesso di valutare l’accertamento oggetto della sentenza di legittimità, ma, in base al principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, da tale pronuncia ha tratto ai fini del giudizio di attuale pericolosità l’ulteriore elemento corroborante la prognosi di recidivanza fondato sulla contiguità, prolungata nel tempo, e dunque non occasionale o episodica, senza che la cessazione della perpetrazione della condotta estorsiva in danno dell’imprenditore, potesse assurgere – nel complessivo quadro della motivazione – a elemento da valutare in senso contrario.
3. È, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso.
Quanto alla durata della misura e all’ulteriore prescrizione dell’obbligo di soggiorno, la Corte d’appello ha evidenziato – sulla base della ritenuta gravità della condotta e della non risalenza nel tempo della stessa – l’attuale rischio di ricaduta nel reato, anche a fronte dei rapporti di vicinanza con appartenenti alla cosca L., evidenziando la necessità di garantire una più efficace finalità preventiva e un penetrante controllo della pericolosità sociale del ricorrente, da parte degli organi di pubblica sicurezza.
Trattasi di motivazione che si sostanzia in un apparato esplicativo idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico esperito dal giudice, non potendo considerarsi apparente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 30/06/2026






