In tema di immigrazione clandestina, il movente umanitario esclude il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale?

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Cass. pen., sez. I, 24/06/2026 (ud. 24/06/2026, dep. 23/09/2026), n. 34246 (Pres. Rocchi, Rel. Di Giuro)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di immigrazione clandestina, rilevi, al fine di escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, il movente umanitario.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava una sentenza con cui il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la penale responsabilità delle imputate per concorso in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue le accusate.

In particolare, una di esse, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di necessità.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di immigrazione clandestina, non ha alcuna rilevanza, al fine di escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, il movente umanitario, contemplato solo nell’ipotesi disciplinata dal comma secondo dell’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alle attività di soccorso ed assistenza prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno nel territorio dello Stato il cui ingresso illegale si sia già perfezionato (Sez. 5, n. 33822 del 05/06/2023).

I risvolti applicativi

In tema di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, il movente umanitario dell’agente non riveste alcuna rilevanza giuridica ai fini dell’esclusione della configurabilità del reato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34246 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udienza: 24/06/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO DI CAGLIARI,

SEZ.DIST. di SASSARI.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi;

l e t t a l a m e m o r i a s c r i t t a d e l l ’ a v v . R.  P., c h e , perXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conclude per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Sassari, in data 28/02/2024, dichiarava la penale responsabilità delle imputate per concorso in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dall’esposizione dei migranti al pericolo di vita durante il viaggio, a trattamenti disumani e all’impiego in attività di meretricio (capo di imputazione 34, con esclusione dell’aggravante originariamente contestata del numero delle persone favorite), e in sfruttamento e comunque favoreggiamento della prostituzione delle sorelle nigeriane XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (capo 35), e, pertanto, le condannava alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 92.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza di appello XXXXXXXXXX, propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell’art. 12, commi 1 e 3, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e vizio di motivazione in ordine alla presunta sussistenza dell’ingresso illegale.

Si rileva che i soggetti, provenendo dalla Nigeria, avrebbero avuto diritto alla protezione internazionale e, pertanto, il loro ingresso non può considerarsi a priori illegale, operando la clausola di esclusione da sanzioni penali prevista dall’art. 31 della Convenzione sullo status di rifugiati. Si aggiunge che, in assenza della prova del Paese di destinazione del migrante aiutato e, quindi, della disciplina di quel Paese in materia di immigrazione, come nel caso in esame, le imputate andavano assolte dall’imputazione di favoreggiamento per incertezza del presupposto del reato.

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione di legge in ordine alla partecipazione concorsuale nel delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e in particolare in ordine alla partecipazione attenuata ai sensi dell’art. 114 cod. pen., invocata con l’appello, su cui manca qualsivoglia motivazione.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deducono violazione dell’art. 12 del suddetto decreto legislativo in relazione all’art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla scriminante dello stato di necessità.

Si osserva che le persone offese, per come emerso dal dibattimento e in particolare dalle stesse dichiarazioni delle suddette, sono sorelle dell’imputata XXXX, essendo, pertanto, le azioni della medesima state motivate da ragioni di carattere altruistico e da legami familiari. Ci si duole che la motivazione sul punto della Corte territoriale sia contraddittoria e carente.

2.4. Col quarto motivo di ricorso vengono rilevati violazione di legge e vizio di motivazione, ai limiti dell’apparenza motivazionale, sulle aggravanti ritenute.

2.5. Con il quinto motivo di impugnazione si denunciano violazione dell’art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Si sostiene che nel caso in esame trovi applicazione il principio di specialità in quanto, considerate le aggravanti contestate, che mirano a tutelare l’integrità e la dignità delle persone, coincide il bene giuridico protetto.

2.6. Col sesto motivo di ricorso vengono lamentati violazione dell’art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione circa la prescrizione del delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Si rileva che, non avendo espresso alcuna motivazione sia il primo Giudice che la Corte d’appello sull’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 4 l. n. 75 del 1958, per il computo della pena deve farsi riferimento unicamente alla fattispecie di cui all’art. 3 della medesima legge, il cui termine di prescrizione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione e interruzione, è ampiamente prescritto.

2.7. Con il settimo motivo di ricorso si rilevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62-bis e 114 cod. pen., avvenuto omettendo del tutto la valutazione effettiva degli elementi valorizzati in sede di appello.

Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Ricorre, altresì, per cassazione, tramite il proprio difensore, XXXXXXXXX.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell’art. 271 cod. proc. pen.

Si rileva l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sull’utenza 351/0109511 antecedenti al 16 agosto 2016, in quanto solo in tale data veniva corretto il decreto di proroga inserendo il nome della XXXXXXXXX, risultando in uso della stessa dal 28 luglio 2016, mentre in data 23 maggio 2026 risultava in uso a tale I. K..

3.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 12, commi 1 e 3, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 3 e 13 Reg. UE 604/2013 e 31 Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e vizio di motivazione in ordine alla presunta sussistenza dell’ingresso illegale.

Si ripercorrono i medesimi argomenti di cui al primo motivo della coimputata, da ritenersi qui integralmente richiamati.

3.3. Col terzo motivo di impugnazione si eccepiscono violazione degli artt. 12, commi 1 e 3, del summenzionato decreto legislativo, 192 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Lamenta la difesa che la sentenza d’appello ritiene che la condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina contestata alla ricorrente è equiparata a quella della coimputata, che teneva i contatti con M. V., presente in …, pure non essendovi prova di versamenti di somme di denaro della ricorrente in favore dei trasportatori, né della volontà di eludere i controlli di frontiera e favorire l’ingresso clandestino, non essendo state registrate chiamate con altri, tra cui la stessa M. V..

3.4. Con il quarto motivo di ricorso vengono eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti ritenute.

Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto, le due sorelle destinatarie del favoreggiamento avevano deciso di partire autonomamente, contro il volere delle imputate, e avevano deciso autonomamente l’attività di meretricio.

3.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono denunciati violazione dell’art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di necessità.

Ci si duole che la sentenza riconosca lo stato di necessità della migrante XXXXXXXX solo per giustificare la condotta del marito, ma lo escluda con riferimento a quella della ricorrente.

3.6. Col sesto motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 3 e 4 l. 20 febbraio 1958, n. 75, 111 Cost., 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e all’aggravante di cui all’art. 4 della suddetta legge.

Si richiamano i rilievi circa la mancata motivazione sull’aggravante da parte della Corte d’appello del sesto motivo di ricorso della coimputata. Si osserva, inoltre, che la Corte d’appello, a differenza del Tribunale, avrebbe valorizzato, ai fini del concorso della ricorrente nel suddetto reato, due conversazioni di cui una relativa ad un periodo successivo all’arrivo delle sorelle XXXXXX e l’altra di contenuto equivoco e non supportata da ulteriori elementi, non ritenendosi tale il rapporto con la coimputata, atteso che dagli atti si evince che le sorelle non avevano alcun debito neppure con la stessa.

3.7. Col settimo motivo di impugnazione la difesa si duole della violazione dell’art. 157 cod. pen. e del vizio di motivazione in ordine all’inammissibilità della richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione del delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Si ripercorrono le medesime argomentazioni del sesto motivo della coimputata, da intendersi integralmente richiamate.

3.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si eccepiscono violazione dell’art. 114 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all’attenuante della minima partecipazione.

Lamenta la difesa la considerazione da parte della sentenza gravata della figura processuale della ricorrente come “parallela” a quella della coimputata, nonostante il minor contributo nella consumazione dei reati.

3.9. Con il nono motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degli artt. 15, 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare al concorso di reati, alle circostanze attenuanti generiche e agli aumenti per le aggravanti contestate.

Vengono ripercorsi i rilievi difensivi di cui al quinto e al settimo motivo di ricorso della coimputata, da ritenersi, pertanto, qui richiamati.

4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte Mariella De Masellis conclude per il rigetto dei ricorsi, mentre l’avv. R. P., per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, insiste per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse della sua assistita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

1.1. Infondato è il primo motivo del ricorso di XXXXXXXXX, che ripercorre il sesto motivo d’appello.

Invero, come chiarito dalla Corte territoriale – a p. 84 – si tratta di attività di intercettazione legittimamente autorizzata dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari in attesa di una compiuta identificazione dell’utilizzatrice dell’utenza (che non era persona diversa dall’imputata, come genericamente e in violazione del principio di autosufficienza, dedotto col ricorso) che avveniva, in corso d’opera, a seguito di attività di osservazione della P.g., che assume la stessa ricorrente essere avvenuta a luglio 2016 (con modifica del decreto di proroga e indicazione specifica dell’utilizzatrice dell’utenza ad agosto).

1.2. Infondati sono anche il primo motivo del ricorso di XXXX e il secondo motivo di impugnazione della coimputata sulla questione della possibilità per le immigrate destinatarie di favoreggiamento di ottenere la protezione internazionale, con conseguente esclusione dell’illegalità del loro ingresso.

Entrambi i ricorsi citano una sentenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consistente nel compiere atti diretti a procurare l’ingresso illegale di una persona in altro Stato, è necessario accertare lo Stato estero di destinazione e verificare che, secondo la normativa ivi vigente, l’immigrazione in esso sia illegale (Sez. 1, n. 45963 del 20/05/2022, A., Rv. 283782-1).

Tale pronuncia riguarda condotte poste in essere nei confronti di migranti già arrivati in Italia che avevano intenzione di proseguire verso altri Paesi.

La Corte ritiene che determinate condotte (ad esempio: il comprare biglietti dei treni) di per sé non “procurano” l’ingresso negli altri Paesi e poi aggiunge: Inoltre, con argomento valido per tutti i ricorrenti, ai fini della configurazione del contestato reato, va verificato – come ha richiesto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 21 del 30/1/2009 – che il Paese estero di destinazione del migrante sia identificato con certezza e che l’immigrazione in quel Paese sia illegale. Infatti, sul punto va richiamato l’insegnamento della Consulta, laddove ha puntualizzato che “l’illegalità dell’ingresso in altro Stato va[da] verificata alla stregua della disciplina dello Stato in cui il soggetto favorito intende recarsi e non già della normativa interna. La conclusione è puntualmente confermata dalle disposizioni comunitarie e dalle convenzioni internazionali alle quali l’incriminazione del favoreggiamento dell’emigrazione illegale verso l’estero si presenta connessa, in quanto fonti di obblighi per lo Stato italiano di repressione del fenomeno considerato. Così, in particolare, l’art. 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90/CE del 28 novembre 2002 (Direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali) stabilisce – sulla falsariga, in parte qua, dell’art. 27, paragrafo 1, della Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990 (abrogato dall’art. 5 della citata direttiva) – che gli Stati membri debbano adottare «sanzioni appropriate» nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona, che non sia cittadino di uno Stato membro, ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro «in violazione della legislazione di detto Stato» relativa all’ingresso o al transito degli stranieri. Analogamente, l’art. 3, lettera b), del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale al fine di combattere il traffico illecito dei migranti per via terrestre, marittima ed aerea, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2006, n. 146, prevede che per «ingresso illegale» di una persona in uno Stato parte, di cui la persona stessa non è cittadina o residente permanente – il cui favoreggiamento gli Stati parte si impegnano a prevedere come reato, nei casi indicati dall’art. 6 – debba intendersi «il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato di accoglienza».

Alla stregua di tali indicazioni, ricavate dalle fonti internazionali e pattizie, è evidente quale essenziale rilevanza acquisisca – ai fini della configurazione del contestato reato – l’accertamento sia del paese estero verso il quale il migrante sia stato aiutato a recarsi, sia della disciplina di quel paese in materia di immigrazione, elementi che nella sostanziale totalità delle vicende qui esaminate sono rimasti in un limbo probatorio. Va puntualizzato che – sempre per seguire l’insegnamento della Corte costituzionale nella citata sentenza – in  considerazione della configurazione della fattispecie come delitto a consumazione anticipata, l’eventualità che lo Stato di destinazione del migrante clandestino non risulti individuabile con certezza rappresenta una difficoltà di mero fatto nell’applicazione della norma: «In effetti, ove persistesse un insuperabile dubbio sulla identificazione di detto Stato e, con essa, sul carattere illegale o meno dell’emigrazione favorita, il favoreggiatore dovrebbe essere evidentemente assolto».

Alla fine si afferma: “Per gli altri migranti, la mancanza di prova di quale altro paese europeo intendessero raggiungere, e quindi l’impossibilità di accertare la relativa legislazione in materia di immigrazione, nonché – quanto agli ausiliati minorenni – l’eventualità, parimenti non accertata, che essi volessero raggiungere uno Stato membro nel quale si trovava legalmente un familiare o un fratello (criterio che segna la competenza dello Stato membro a curare l’inserimento del minore, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Dublino III), non consentono di ritenere integrato il contestato reato”.

Ne consegue che il rilievo circa la possibilità che agli stranieri fosse riconosciuta la protezione internazionale non coglie nel segno, concernendo la pronuncia citata, e anche la sentenza della Corte Costituzionale da essa richiamata, l’emigrazione verso altri Paesi europei e imponendo di applicare le regole di ingresso per quei Paesi.

Nel caso in esame è, invece, pacifico che la destinazione finale fosse l’Italia, essendo l’incertezza dell’illegalità dell’ingresso esclusa, oltre che dalla logica, dal tenore delle intercettazioni, come evidenziato a p. 87 e ss. della sentenza di appello. Quindi, si applicano le regole italiane che considerano illegale l’ingresso per i cittadini extracomunitari che non hanno titolo di residenza permanente e che non hanno seguito le regole sull’ingresso fissate dall’art. 4 del d.lgs. 286 del 1998 (possesso del passaporto e del visto di ingresso, ingresso solo attraverso i valichi di frontiera).

1.3. Infondati, ai limiti dell’inammissibilità in quanto reiterativi e rivalutativi, sono i restanti motivi di impugnazione relativi a profili che la Corte territoriale affronta analiticamente e logicamente da p. 88 a p. 109 In particolare: – la partecipazione concorsuale delle due imputate, comprovata dai versamenti di denaro in favore di una pluralità di soggetti emergenti dalle intercettazioni, tutti finalizzati a consentire la partenza dei migranti; – l’attenuante della minima partecipazione, esclusa alla luce del ruolo significativo svolto da entrambe le imputate e su cui si sofferma la sentenza impugnata – definendo la posizione di XXXXXXXXX “parallela” a quella di XXXX – anche nell’ultimo paragrafo dedicato al trattamento sanzionatorio; – lo stato di necessità, per il quale non viene attribuito alcun rilievo al rapporto di parentela delle prevenute con le sorelle XXXXXX in considerazione del reale interesse delle ricorrenti e della gestione del viaggio di numerosi altri migranti, come evincibile dalle intercettazioni; – le aggravanti del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in relazione alle quali evidenzia la sentenza in esame come emerga dalle intercettazioni la piena consapevolezza delle condizioni disumane e di pericolo della permanenza nei centri libici e dei viaggi dei migranti, oltre che la finalizzazione allo sfruttamento sessuale dell’immigrazione clandestina; – il concorso di entrambi i reati, connotati da condotte diverse e, quindi, l’indubbia configurabilità anche del favoreggiamento della prostituzione; – la circostanza che quest’ultimo sia aggravato per essere in danno di più persone (con la conseguenza del raddoppio del termine di prescrizione, che maturerà nel 2031; peraltro, il motivo risulta generico a fronte di una sentenza che indica con certezza una data di prescrizione); – il trattamento sanzionatorio e l’esclusione

delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità dei fatti, di particolare allarme sociale, e della personalità delle imputate, lumeggiata dai precedenti penali di entrambe e anche dai rapporti con il marito della XXXX e dai legami con figure dislocate all’estero (reclutatori, trasportatori, referenti in … come M. V.).

Quanto a quest’ultimo profilo, va, invero, evidenziato che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.

Quanto al concorso tra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, va, inoltre, osservato che è configurabile il concorso materiale, e non l’assorbimento, tra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di una persona straniera finalizzato a destinarla alla prostituzione, sanzionato dall’art. 12, comma 3 ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e quello di sfruttamento della prostituzione, sanzionato dall’art. 3, comma 1, n. 8), legge 20 febbraio 1958, n. 75, stante la diversità dell’elemento materiale, l’autonomia delle relative condotte e la diversità del bene giuridico tutelato (Sez. 1, n. 30886 del 09/07/2025, I., Rv. 288643 – 02).

Con riguardo, invece, allo stato di necessità la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di immigrazione clandestina, non ha alcuna rilevanza, al fine di escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, il movente umanitario, contemplato solo nell’ipotesi disciplinata dal comma secondo dell’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alle attività di soccorso ed assistenza prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno nel territorio dello Stato il cui ingresso illegale si sia già perfezionato (Sez. 5, n. 33822 del 05/06/2023, I., Rv. 285012 – 01).

Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, va, infine, osservato che la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, omissis, Rv. 280081; in senso conforme: Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.g., Rv. 256035).

2. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Concernendo la sentenza in esame il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, va disposto l’oscuramento come da dispositivo. Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 24/06/2026

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