Cass. pen., sez. III, 12/05/2026 (ud. 12/05/2026, dep. 23/09/2026), n. 34141 (Pres. Di Stasi, Rel. Vergine)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è inammissibile il ricorso per Cassazione con cui si deduce una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di appello di Bari confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Trani il quale, all’esito di giudizio ordinario, aveva condannato l’imputato alla pena finale di anni uno di reclusione, oltre a spese processuali, in quanto ritenuto responsabile del reato, ascrittogli, di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione erronea applicazione di legge -art. 5 d.lgs 74/2000- e correlato vizio di motivazione, stimata asseritamente assente, in ordine alla necessaria ricorrenza del dolo, specifico, di evasione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile il ricorso per Cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017).
I risvolti applicativi
È inammissibile il ricorso per Cassazione che deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, qualora il ricorrente non contesti specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata che non menzioni tale violazione; in assenza di tale censura, la doglianza deve infatti ritenersi proposta per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, essa è da ritenersi tardiva.






