Misure di prevenzione: quando il giudice può valutare i procedimenti penali pendenti per il giudizio di pericolosità?

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Cass. pen., sez. I, 6/10/2026 (ud. 6/10/2026, dep. 22/10/2026), n. 37204 (Pres. Santalucia, Rel. Natalini)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudizio di pericolosità, può valutare anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, confermava un decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria con il quale era stata disposta l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e cauzione di euro 4.000.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione degli artt. 1, lett. c), e 4 lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure di in tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudizio di pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi purché si tratti di procedimenti nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 1, n. 4656 del 5/11/2026; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017; Sez. 1, n. 3010 del 24/06/1993) in relazione ai fatti in essi accertati.

I risvolti applicativi

In tema di misure di prevenzione, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, il giudice può valutare, oltre agli elementi derivanti da sentenze di condanna, anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi, purché in tali procedimenti siano stati formulati giudizi che non escludano la responsabilità del proposto in ordine ai fatti accertati.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37204 Anno 2026

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: NATALINI ALDO

Data Udienza: 06/10/2026

Data Deposito: 22/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

XXXXXXXX XXXXX nato a XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

avverso il decreto del 20/01/2026 della CORTE d’APPELLO di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe la Corte d’appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 26 giugno 2025 con il quale è stata disposta l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e cauzione di euro 4.000 nei confronti di XXXXX XXXXXXXX.

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale avanzata dalla Procura ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, traendo la pericolosità sociale del proposto dalla sua biografia giudiziaria, «che evidenzia una tendenza dello stesso ad atteggiamenti espressivi di violenza, di dedizione all’illecito, elevato a fonte di reddito, nonché sintomatici di indifferenza alle regole del vivere civile e agli ordini imposi dall’Autorità», constatando un’inclinazione alla commissione di illeciti contro il patrimonio e concernenti le sostanze stupefacenti nonché di delitti di atti persecutori, minaccia grave, molestie private e numerosi altri reati risultanti dal certificato dei carichi pendenti, donde il giudizio prognostico espresso nei termini che il proposto è persona assolutamente proclive a delinquere e non ha mai intrapreso alcun percorso di ravvedimento critico, continuando ad imperniare la propria condotta su valori antitetici a quelli dell’ordinamento.

La Corte territoriale ha confermato tale giudizio circa la ragionevole probabilità della futura commissione di reati, tale da giustificare la misura applicata dal Tribunale, compresa la cauzione, per prevenire ulteriori possibili condotte antisociali.

2. Avverso il decreto in epigrafe propone ricorso per cassazione XXXXX XXXXXXXX, tramite difensore di fiducia, affidato a quattro motivi, di seguito enunciati negli stretti limiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la violazione degli artt. 1, lett. c), e 4 lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte territoriale basato la valutazione di pericolosità sociale cd. “generica” sulla consumazione di reati non offensivi dei beni giuridici della sicurezza e della tranquillità pubblica: si

rappresenta che mai al proposto sono stati contestati reati offensivi della sanità pubblica e che l’unico reato accertato con sentenza passato in giudicato valutabile agli effetti dell’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 cit. è quello di rapina commesso nel 2014; ipotesi – di prospetta – rimasta del tutto isolata e risalente

ad undici anni prima dell’emissione del decreto impugnato rispetto alla quale, peraltro, la responsabilità del S. non è stata affatto accertata, stante l’omessa valutazione delle dichiarazioni del correo confesso; in tutti gli altri casi, quelli valorizzati costituiscono reati offensivi di ben diversi bene giuridici, di natura soggettiva e non pubblica (evasione, abuso edilizio, peraltro conclusisi con sentenza di assoluzione).

Il giudizio prognostico – si contesta – è del tutto astratto ovvero fondato sulla mera possibilità della reiterazione di una qualunque condotta illecita, non già di quelle tassativamente previste dalla normativa di riferimento: un solo precedente penale rilevante non è sufficiente, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile lasso di tempo.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1, lett. b), e 4 lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, sotto il profilo dell’omessa valutazione degli elementi di fatto da cui ritenere che il ricorrente viva abitualmente con i proventi dell’attività delittuosa, non essendo all’uopo sufficiente l’accertamento presso gli uffici dell’I.N.P.S. e l’accesso al gratuito il patrocinio in separato procedimento.

La Corte territoriale anche sul punto si è limitata ad un giudizio astratto, senza ricostruire il tenore di vita del proposto e dei suoi familiari conviventi: alcuna condotta è stata dedotta in termini di sproporzione rispetto al reddito acclarato anche nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con le quali la difesa aveva dimostrato che il proposto non possedesse beni mobili o immobili di valore e come per le spese necessarie familiari godesse del sussidio di più bonus per i figli, oltre che del reddito di cittadinanza della moglie.

Inoltre, tra tutti i reati giudicati in via definitiva o sub iudice posti a base del decreto impugnato, soltanto le due ipotesi di rapina considerate possono ritenersi quale possibile fonte di guadagno illecito per il proposto, ma dagli atti relativi alla prima rapina consumata nel 2014 si rileva un introito pari ad alcune centinaia di euro da dividere in più correi e, quanto all’altra ipotesi di rapina del 2024, si tratta solo di un’ipotesi tentata.

2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione degli artt. 1, lett. b) e c), 4 lett. c), e 14 d.lgs. n. 159 del 2011, sotto il profilo dell’assenza di attualità della ritenuta pericolosità sociale, trattandosi di reati isolati e risalenti nel tempo.

La commissione dell’ultimo reato accertato in via definitiva risale a circa otto/dieci anni prima rispetto all’emissione del decreto mentre la tentata rapina del 2024 si discosta, come fatto del tutto isolato, dalle altre ipotesi coperte da giudicato e dalla prima rapina consumata in Pavia, di circa undici anni prima. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione degli artt. 1, lett. b) e c), 4 lett. c), e 8 d.lgs. n. 159 del 2011, sotto il profilo dell’entità della misura irrogata.

La scelta di confermare la durata della misura applicata dal primo giudice si fonda su dati obiettivamente inesistenti o comunque non provati, sulla base di un’erronea valutazione della continuità dell’arco temporale e della mancata prova di un tenore di vita basato su entrate illecite provenienti dai reati già consumati.

3. Il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, con requisitoria scritta del 14 luglio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

1.1. All’esame dei motivi di ricorso deve premettersi che, vertendosi in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: il vizio deducibile comprende, comunque, quello della motivazione assente o meramente apparente.

Già in relazione ai procedimenti di prevenzione instaurati sotto la disciplina previgente a quella applicabile alla presente fattispecie di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), la giurisprudenza di legittimità, nel suo più autorevole Consesso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, omissis, Rv. 260246-01), ha affermato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione

è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (in motivazione è ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; conf.).

A tale principio giurisprudenziale ha dato continuità normativa l’art. 1, comma 3, cod. antimafia, il quale ha espressamente stabilito che avverso il decreto della Corte d’appello (in tema di misure prevenzione personali e, stante il rinvio contenuto nell’art. 27, comma 2, anche in relazione alle misure patrimoniali) il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge: nozione nella quale va ricompresa «la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 1, n. 39124 del 17/10/2025, C., non mass. in motiv. § 1; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, omissis, Rv. 270080-01). Di conseguenza deve escludersi che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si sostanzino in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito (cfr. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, omissis, Rv. 279284-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, omissis, Rv. 279435-01, secondo cui il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento per omissione non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, omissis, Rv. 266365-01).

Pertanto, sono rilevanti solo quei vizi che concretizzano una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest’ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: si tratta di vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 38899 del 29/10/2025, omissis, non mass. sul punto, in motiv. § 2.3).

Calando tali principi nella fattispecie al vaglio, devono considerarsi non consentite le doglianze formulate dal ricorrente volte a denunciare, nella sostanza, sotto la formale denuncia di violazioni di legge, vizi motivazionali.

1.2. È noto, poi, il principio secondo il quale gli elementi di fatto a fondamento del giudizio di pericolosità, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, possono, in ragione dell’autonoma valutazione del giudice della prevenzione, essere tratti anche da sentenze di condanna non definitive o da procedimenti penali pendenti (tra le altre, Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Rv. 287063), fermo il vincolo di non poter fondare la misura su fatti storici giudizialmente esclusi.

Ciò che viene ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità è che, in tema di misure di in tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudizio di pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi purché si tratti di procedimenti nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 1, n. 4656 del 5/11/2026, omissis, non mass. in motiv.; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, omissis, Rv. 271372-01; Sez. 1, n. 3010 del 24/06/1993, omissis, Rv. 195671-01) in relazione ai fatti in essi accertati.

2. Tanto premesso e ribadito, il decreto impugnato non risulta viziato da alcuna violazione di legge né da motivazione apparente o inesistente.

2.1. Quanto al profilo soggettivo della pericolosità sociale cd. generica, deve rimarcarsi che i giudici della Corte d’appello hanno adeguatamente affermato che gli elementi posti a fondamento del giudizio formulato nei confronti del ricorrente dal Tribunale consentono di definire l’inquadramento del proposto nella categoria tipizzata dall’art. 4, lett. c), in relazione, anzitutto – e principalmente – all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione della inclinazione dimostrata dal proposto con la realizzazione di plurime condotte di reato: – contro il patrimonio (rapina commessa il 18/3/2014, per il quale vi è sentenza definitiva, e tentata rapina in data 19/9/2024, fatto in relazione al quale è stato destinatario di misura cautelare in carcere emessa il 2/11/2024); -contro la persona (atti persecutori e minaccia grave ai danni di C. T., commessi dal febbraio 2017 con condotta perdurante, fatti in relazione ai quali veniva tratto in arresto in data 13/07/2018 e sottoposto alla misura cautelare domiciliare, sostituita il 9/08/2018 con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima;

misura violata nel maggio 2019 e aggravata col ripristino degli arresti domiciliari, a loro volta violati il 27/07/2019, con conseguente instaurarsi di procedimento per evasione definitosi con proscioglimento per particolare tenuità del fatto); – in materia di sostanze stupefacenti; – in materia di armi (cfr. pagg. 2-4 decr. imp.). Essi hanno, altresì, motivato in ordine alla sussistenza degli elementi

fondanti il giudizio di pericolosità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2021 che – diversamente da quanto dedotto, in termini del tutto generici e contestativi dalla difesa (la quale si limita a menzionare l’episodio di rapina del 2014, minimizzandolo e deducendone la risalenza, e a negare la commissione di ulteriori reati contro la sicurezza o la tranquillità pubblica: cfr. primo motivo di ricorso) – è stato valutato alla luce della complessiva biografia giudiziaria del ricorrente, tenendo altresì in debito conto anche i carichi pendenti (risultano condanne non definitive per: furto aggravato; riciclaggio; minaccia grave, nonché un rinvio a giudizio per i delitti di minaccia, violazione di domicilio, invasione di edifici commessi nei mesi di maggio-giugno 2018: cfr. pag. 3 decr. imp.) e dell’infruttuosità delle misure di prevenzione già subite (foglio di via obbligatorio del 19/3/2014 e del 20/05/2015; avviso orale del 27/06/2017: cfr. pag. 5 decr. imp.).

Ad onta dei rilievi difensivi – che risentono di una considerazione parcellizzata del tessuto argomentativo della decisione impugnata – la Corte territoriale si diffonde su una pluralità di elementi di fatto, dando particolare conto delle due rapine (la prima in data 18/03/2014 per la quale vi è sentenza definitiva, la seconda in data 19/09/2024 per la quale è stata emessa ordinanza di misura cautelare) ma anche dell’insieme di ulteriori episodi delinquenziali che giustificano la complessiva valutazione di pericolosità (generica) congruamente formulata a carico del ricorrente dal momento che, oltre al patrimonio e alla libertà personale, le modalità violente o minacciose, quale rivelate anche dalle violazioni alla disciplina in materia di armi – fatti rispetto ai quali il ricorrente non si confronta affatto – offendono la sicurezza, la sanità e la tranquillità pubblica, generando allarme sociale, costituendo indicatori primari della pericolosità in tema di misure di prevenzione personali.

La sussistenza della fattispecie di pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. cit. è ulteriormente avvalorata nell’avversato decreto, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, dal richiamo ai delitti di atti persecutori e di minaccia commessi nell’anno 2017, che attestano l’indole violenta del ricorrente, e dai plurimi delitti in materia di detenzione illecita, spaccio e coltivazione di

sostanza stupefacente, che dimostrano come il proposto sia abitualmente dedito a condotte delittuose che offendono il bene della sanità, dell’ordine e della sicurezza pubblica: profili rispetto ai quali la difesa non si confronta affatto (addirittura negando la commissione di fatti offensivi della sanità pubblica: cfr. pag. 5 ricorso), confezionando nel primo motivo di ricorso, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, censure parcellizzate, generiche e meramente contestative, come tali inammissibili.

Tali riferimenti fattuali sintomatici – esposti con motivazione non apparente ma anzi estesa su plurimi elementi di fatto – supportano pienamente il giudizio prognostico circa la ragionevole probabilità della futura commissione di reati, tale da giustificare la misura applicata per prevenire ulteriori possibili condotte antisociali.

2.2. Destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione l’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.

Rilevato che il provvedimento impugnato risulta fondato in via cumulativa sulle figure di pericolosità generica di cui alla lett. c) e alla lett. b) dell’art. 1, quanto a quest’ultimo specifico profilo – concorrente rispetto al primo che, da solo, per le ragioni sopra esposte (v. retro § 2.1), è idoneo a sorreggere la confermata misura – la Corte territoriale rileva, con giudizio in fatto, che negli atti di causa «non vi è prova adeguata (il cui relativo onere incombeva sul proposto) che lo stesso godesse di mezzi di sostentamento leciti sufficienti, a parte esigui redditi per rapporti di lavoro saltuari risultanti dagli accertamenti presso l’I.N.P.S.: circostanza che avrebbe potuto “vincere” la presunzione per cui il profitto ricavato dall’attività delittuosa abbia costituito la fonte principale di

sostentamento del proposto» (pag. 9 decr. imp.).

Dette considerazioni – espresse in termini congrui, non apparenti e conformi a diritto – non ricevono smentita dai rilievi difensivi che reiterano aspecificamente gli argomenti già puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, facenti leva sul provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

documentazione che, lungi dal dimostrare la liceità o l’adeguatezza delle fonti di reddito della famiglia del proposto, comprova semmai la sussistenza di una situazione reddituale del suo nucleo familiare, rientrante nei limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio (cfr. pag. 11 decr. imp.).

Inappuntabile è, poi, il rilievo che i reati di rapina e in materia di sostanze stupefacente (questi ultimi del tutto trascurati dalla difesa ricorrente: cfr. pagg. 9-14 ricorso) siano reati lucro-genetici da cui il ricorrente trae le risorse destinate al proprio mantenimento, come dimostrano le verifiche I.N.P.S. che

evidenziavano saltuari rapporti di lavoro part time con introiti molto modesti e l’assenza di prova circa asserite ulteriori fonti di reddito lecite.

La Corte d’appello ha espresso, al riguardo, una motivazione non apparente e non si è sottratta al confronto con le doglianze difensive, rigettandole con argomenti razionali; il che rende infondato il motivo di ricorso di cui si discute.

2.3. La Corte d’appello, ancora, non è incorsa in alcun vizio di violazione di legge per motivazione apparente neppure sul requisito dell’attualità della misura, attualità che – secondo la difesa (terzo motivo di ricorso) – non sarebbe configurabile perché l’unico fatto rilevante, del 2014, sarebbe da considerarsi isolato.

Anche questo motivo di ricorso è destituito di fondamento e risente di un’impostazione parcellizzata dell’intero compendio adeguatamente valutato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 7 decr. imp.), che in termini non apparenti ed anzi esaustivi ed estesi a tutti gli elementi di valutazione offerti nel fascicolo ha illustrato i fondamenti da cui ha tratto la continuità temporale e la sistematicità dei reati commessi dal proposto, dimostrativi dell’attualità della sua pericolosità sociale: tale giudizio è radicato e confermato dall’ultima e recente manifestazione comportamentale consistita nella commissione della rapina (tentata) in data 19/09/2024 per la quale è stata emessa ordinanza di misura cautelare a carico

del proposto e che attesta – secondo l’insindacabile argomentare della Corte territoriale – l’inclinazione delinquenziale del ricorrente, a nulla rilevando che si tratti di episodio non ancora oggetto di sentenza passato in giudicato. Difatti, va ricordato il principio già affermato da questa Corte regolatrice secondo il quale l’inquadramento del proposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna, purché, in tal caso, l’accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l’esito del procedimento penale sia stato favorevole al proposto (Sez. 1, n. 39124 del 2025, C., in motiv. § 2.2; Sez. 6, n. 13269 del 1/07/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287931-01); e nella specie – va rilevato – non vi è neppure un esito favorevole, trattandosi di episodio semplicemente sub iudice del quale sin dal decreto del primo giudice sono esposti gli elementi di rilievo (cfr. pag. 4 decr. imp.), ripresi e fatti proprie dall’avversata decisione (cfr. pag. 10 decr. imp.).

2.4. Inammissibile, perché intrinsecamente generico, è, infine, l’ultimo motivo di ricorso relativo alla asserita violazione di legge in ordine alla durata della misura di prevenzione: il ricorrente si duole della confermata durata della misura riproponendo, in sintesi, i medesimi argomenti esposti nei motivi

precedenti (cfr. pag. 18 ricorso) senza tuttavia sviluppare alcuna (ulteriore) critica al provvedimento in parte qua che, di contro, ha dato conto – con motivazione non apparente – delle ragioni della confermata misura, la cui entità tiene conto sia della gravità delle condotte delittuose ascritte al proposto, sia della molteplicità e ripetitività delle stesse in un ampio arco di tempo che ha caratterizzato lo stile di vita dello stesso (cfr. pag. 11 decr. imp.).

3. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 06/10/2026

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