Cass. pen., sez. I, 5/02/2026 (ud. 5/02/2026, dep. 19/03/2026), n. 10552 (Pres. Rocchi, Rel. Genovese)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il sequestro e la successiva confisca possano colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di un decreto emesso dal Tribunale della medesima città, riduceva ad anni tre la durata della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, confermando al contempo la misura patrimoniale della confisca.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 24 d.lgs. n. 159 del 2011.
In particolare, il ricorrente si doleva di come il Tribunale avesse confermato l’integrale ablazione del compendio aziendale, pur dando atto che l’impresa era stata costituita nel 2002 con proventi probabilmente leciti e omettendo di verificare l’esistenza di accrescimenti aziendali incompatibili con le capacità reddituali del proposto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui «il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all’art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell’indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all’incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima» (Sez. 1, n. 33479 del 04/07/2007; v., anche, Sez. 1, n. 21079 del 13/05/2010, in tema di confisca allargata, secondo cui «è assoggettabile a sequestro e successiva confisca ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, il bene legittimamente acquistato e migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto limitatamente alla quota ideale che corrisponde a tale incremento di valore»).
I risvolti applicativi
In tema di misure di prevenzione, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto esclusivamente i beni ritenuti provento di attività illecite o loro reimpiego, con esclusione di ablazioni patrimoniali di natura indiscriminata.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10552 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO
Data Udienza: 05/02/2026
Data Deposito: 19/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
SILVIA MATTEI
ANGELO VALERIO LANNA
MARCO MARIA MONACO
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. L., nato a … il …
avverso il decreto del 03/06/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma del decreto emesso in data 6 marzo 2024 dal Tribunale di Reggio Calabria, ha ridotto ad anni tre la durata della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno applicata a L. G. ed ha confermato la misura patrimoniale della confisca limitatamente all’impresa individuale del proposto, con compendio aziendale e relativi rapporti finanziari, revocandola in relazione a un bene immobile e a un fondo pensione intestato al G..
2. Avverso il decreto della Corte di appello L. G. ricorre per cassazione, tramite difensore, articolando due motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 4, comma 1, lett. b), e 14, comma 2 ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avendo il tribunale omesso di fornire elementi giustificativi dell’attualità della pericolosità sociale del proposto.
Deduce che, esclusa in capo al G. una pericolosità qualificata ai sensi della lett. a) dell’art. 4 cit., il Tribunale ha fondato il giudizio di pericolosità su una condotta interpositiva attuata nell’anno 2015 e commessa, come da contestazione nel processo penale, sino all’anno 2019, evidenziando che il giudizio di pericolosità sociale formulato nel provvedimento impugnato non si spinge oltre l’anno 2021.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 24 d.lgs. n. 159 del 2011.
Si duole che il tribunale abbia confermato l’integrale ablazione del compendio aziendale, pur dando atto che l’impresa era stata costituita nel 2002 con proventi probabilmente leciti e omettendo di verificare l’esistenza di accrescimenti aziendali incompatibili con le capacità reddituali del proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è consentito soltanto per violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, omissis, Rv. 279435 – 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, omissis, Rv. 279284 – 01).
Come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, omissis, Rv. 224611-01).
3. Tanto premesso, deve constatarsi la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la valutazione di attualità della pericolosità sociale.
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva incentrato il relativo giudizio sulla riconducibilità del proposto alle categorie personologiche di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto soggetto indiziato di appartenere a un’associazione di tipo mafioso, segnatamente alla cosca Condello di Reggio Calabria, e del delitto previsto dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, avendo G. consentito l’inserimento del cognato G. C., esponente di spicco del clan omonimo, quale socio occulto nell’impresa di cui era titolare, che diveniva strumento di infiltrazione della cosca nel settore
dell’edilizia.
La Corte di appello ha escluso in capo al ricorrente la qualifica di appartenente ad associazione di tipo mafioso, dando atto dell’intervenuta assoluzione non definitiva nel processo penale, in esito a doppia conforme, dal delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.; ha confermato, di contro, l’iscrizione del proposto nella categoria di pericolosità prevista dalla lett. b) dell’art. 4 cit., valorizzando la condanna non definitiva per il delitto di trasferimento fraudolento dei valori con esclusione dell’aggravante speciale mafiosa. Da tale rimodulazione della pericolosità soggettiva ha tratto nondimeno, quale unica conseguenza, la riduzione, da cinque e tre anni, della durata della misura di prevenzione personale disposta, omettendo, a fronte di specifica doglianza articolata nell’atto d’appello, di confrontarsi col giudizio di attualità della pericolosità sociale, avuto riguardo alla natura istantanea con effetti permanenti del reato di trasferimento fraudolento di valori e alla constatazione che nello stesso decreto impugnato l’estensione temporale della pericolosità è circoscritta agli anni dal 2015 al 2021.
3.2 Anche il secondo motivo di censura coglie nel segno.
Il Tribunale di Reggio di Calabria aveva disposto la confisca integrale dell’azienda di L. G. sul rilievo che si trattasse di impresa mafiosa, inquinata ab origine dai vantaggi illeciti scaturenti dall’intimidazione che promanava dall’associazione ‘ndranghetistica.
La predetta qualificazione non regge alla riforma operata dalla Corte di appello che, esclusa l’appartenenza del G. al sodalizio mafioso e la strumentalità dell’impresa rispetto all’attuazione del programma criminale della congrega, ha delimitato temporalmente la pericolosità soggettiva del proposto agli anni 2015-2021, nei quali si era dispiegata la partecipazione del socio occulto alla ditta individuale, giustificando l’integrale ablazione del patrimonio aziendale in ragione dell’impennata del reddito d’impresa negli anni 2016-2020.
Così argomentando la Corte ha offerto una motivazione apparente.
Il giudice di merito ha apoditticamente inferito la contaminazione dell’intero patrimonio aziendale dalla mera partecipazione del Condello all’attività imprenditoriale, omettendo di individuare specifici dati fattuali che consentano di ricollegare l’incremento reddituale ad attività delittuose o a contributi illeciti dell’affine.
Incontestata la costituzione dell’impresa con risorse di provenienza lecita, la Corte distrettuale avrebbe dovuto accertare e quantificare, in vista dell’ablazione, gli incrementi e i miglioramenti incompatibili con le condizioni reddituali del proposto, effettuati con denaro di provenienza non giustificata, in ossequio al principio secondo cui «il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all’art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell’indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all’incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima» (Sez. 1, n. 33479 del 04/07/2007, dep. 28/08/2007, Rv. 237448; v., anche, Sez. 1, n. 21079 del 13/05/2010, omissis, Rv. 247579 – 01, in tema di confisca allargata, secondo cui «è assoggettabile a sequestro e successiva confisca ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, il bene legittimamente acquistato e migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto limitatamente alla quota ideale che corrisponde a tale incremento di valore»).
4. Il decreto dev’essere pertanto annullato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, che dovrà essere effettuato in conformità ai principi
enunciati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di
Reggio Calabria.
Così è deciso, 05/02/2026






