Cass. pen., sez. I, 12/12/2025 (ud. 12/12/2025, dep. 26/02/2026), n. 7669 (Pres. De Marzo, Rel. Magi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il divieto di “reformatio in peius“, previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.[1] per il giudizio di appello, operi anche nel procedimento di prevenzione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino confermava un provvedimento, in tema di prevenzione, emesso dal Tribunale della medesima città.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione di legge, con particolare riferimento alla intervenuta violazione del divieto di reformatio in peius.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, pur non essendo espressamente richiamato dall’art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, opera anche nel procedimento di prevenzione ma tale divieto opera solo in relazione all’esito del giudizio e risulta violato nel caso in cui il contenuto precettivo della decisione di appello comporti, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, un trattamento deteriore rispetto a quello inflitto in primo grado in termini di maggior durata temporale della misura di prevenzione, di inflizione di una misura più restrittiva o di incremento dei beni assoggettati a confisca (cosi Sez. 1, n. 25907 del 15/01/2021).
I risvolti applicativi
Il divieto di reformatio in peius, pur non richiamato dall’art. 10, comma 4, d.lgs. 159/2011, si applica anche al procedimento di prevenzione e si configura solo quando la decisione di appello determini, senza impugnazione della pubblica accusa, un peggioramento della misura rispetto al primo grado in termini di durata, restrittività o beni soggetti a confisca.
[1]Ai sensi del quale: “Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado”.





