Cass. pen., sez. II, 14/10/2026 (ud. 14/10/2026, dep. 28/10/2026), n. 37814 (Pres. Pardo, Rel. Leopizzi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se risponda di concorso in porto illegale di armi anche colui che aderisce a un’impresa criminosa comportante l’impiego di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti può integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria integralmente confermava una pronuncia di condanna emessa dal locale Tribunale nei confronti di talune persone imputate di avere commesso in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 cod. pen. e 110 cod. pen. e 4, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Capi 2 e 4, ascritti al solo XXXXXXX) e 56-110-629 cod. pen. (Capo 3, ascritto a uno solo di essi).
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione gli accusati in questione e uno di essi, in particolare, tra i motivi da lui addotti, deduceva violazione degli artt. 110 cod. pen. e 4, l. 110 del 1975, per quel che concerne la mancata individuazione di uno specifico e consapevole contributo concorsuale al porto del coltello, posto che i giudici di merito avevano escluso la commissione della condotta materiale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale risponde di concorso in porto illegale di armi anche colui che aderisce a un’impresa criminosa comportante l’impiego di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità (Sez. 2, n. 12646 del 30/01/2026; Sez. 1, n. 10782 del 15/01/2025; Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017).
I risvolti applicativi
Risponde di concorso in porto illegale di armi anche il soggetto che aderisce a un’impresa criminosa che comporti l’impiego di un’arma, nonostante quest’ultima sia nell’esclusiva disponibilità del compartecipe.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37814 Anno 2026
Presidente: PARDO IGNAZIO
Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO
Data Udienza: 14/10/2026
Data Deposito: 28/10/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
1. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, nato a XXXXXX XXXXXXXX il XXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX XXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 28/04/2026 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di XXXXXXX e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di XXXXXXXXXX;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente XXXXXXXXXXXXXX, avv. M. R. U., in sostituzione dell’avv. F. A. T. , che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, avv. A. P., anche in sostituzione dell’avv. D. F., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 6 marzo 2025 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 cod. pen. e 110 cod. pen. e 4, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Capi 2 e 4, ascritti al solo XXXXXXX) e 56-110-629 cod. pen. (Capo 3, ascritto al solo XXXXXXXXXX).
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di XXXXXXXXXXXXXX
3.1. Violazione dell’art. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e mera apparenza della motivazione, essendo l’apparato argomentativo della Corte di appello asseritamente appiattito sulle considerazioni del primo Giudice, senza offrire risposta ai motivi di gravame.
3.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, per quel che attiene alla valutazione del materiale istruttorio (il referto medico non proverebbe la genesi delle lesioni; le telecamere riprendono solo una parte della vicenda) e all’attendibilità della persona offesa (laddove, in particolare, questi racconta di avere telefonato alla madre, dopo aver detto però che il cellulare gli era stato sottratto).
3.3. Violazione degli artt. 56, 610 e 629 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla mancata derubricazione dei fatti in violenza privata, non essendo stato accertato compiutamente il fine di profitto.
3.4. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
4. Ricorso di XXXXXXX (avv. A. P.)
4.1. Violazione degli artt. 190, 192 e 603 cod. proc. pen. e mancata assunzione di una prova decisiva, con riguardo al rigetto – sorretto da motivazioni estranee al dato normativo – delle richieste di rinnovazione aventi ad oggetto incombenti istruttori tali da porre in rilievo significative discrasie e lacune della sentenza di primo grado (testimonianza di XXXXXXX XXXXXX, mai sentito in dibattimento; nuova escussione della persona offesa; acquisizione della relazione tecnica della polizia scientifica ed esame dell’operante che l’aveva redatta).
4.2. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 110 e 628 cod. pen. e 125, 192, 530 e 546 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per quel che concerne la valutazione del compendio probatorio, asseritamente elusiva rispetto a passaggi logici fondamentali (contrasto tra la certificazione sanitaria e le dichiarazioni di XXXXXX; mancato apprezzamento della testimonianza di XXXXXX; contraddittorietà del racconto della persona offesa) e l’accertamento di un consapevole contributo del ricorrente all’aggressione posta in essere dai còrrei.
4.3. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, in relazione all’arma descritta dalla persona offesa come «coltellino a scatto» e negli atti di indagine come «coltello subacqueo con manico in gomma».
4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante pretoria della lieve entità sulla base di un’elencazione atomistica di elementi negativi e senza dar peso alla circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e ad altre risultanze utilmente valutabili.
4.5. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per ciò che concerne la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
5. Ricorso di XXXXXXX (avv. D. F.)
5.1. Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e carenza o mera apparenza della motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria richiesta dall’appellante (testimonianza di XXXXXXX XXXXXX, mai sentito in dibattimento; nuova escussione della persona offesa; acquisizione della relazione tecnica della polizia scientifica e esame dell’operante che l’aveva redatta).
5.2. Violazione degli artt. 110 cod. pen. e 4, l. 110 del 1975, per quel che concerne la mancata individuazione di uno specifico e consapevole contributo concorsuale al porto del coltello, posto che i giudici di merito avevano escluso la commissione della condotta materiale.
5.3. Violazione dell’art. 114 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento del contributo di minima importanza del partecipe (rilevabile anche in assenza di puntuale gravame, data l’impugnazione in tema di concorso), nonostante «il baricentro dell’azione criminosa resta[sse] integralmente allocato in capo al XXXXXXXXXX».
5.4. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen., per ciò che concerne la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
5.5. Il difensore ha depositato memoria di replica, con cui insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
6. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di XXXXXXX è fondato limitatamente alla doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche ed è inammissibile nel resto
Il ricorso di XXXXXXXXXX è inammissibile.
2. Posizione di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
2.1. Per quanto attiene alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di prove nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Per consolidata giurisprudenza, stante l’eccezionalità dell’istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell’apparato motivazionale della decisione adottata, purché si dia conto congruamente dell’assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti, o a inficiarne la valenza (Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv. 287054-01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, omissis, Rv. 257741-01).
Il mancato accoglimento dell’istanza difensiva si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, omissis, Rv. 262620-01).
La Corte di appello, in primo luogo, avendo già ribadito l’attendibilità della persona offesa ed escluso la rilevanza delle questioni attinenti al coltello in sequestro (vedi infra, § 2.2), ha affermato che le risultanze dibattimentali come ricostruite in precedenza affrontando il merito della causa, si connotavano in termini di piena concludenza, non rendendo necessaria l’escussione di ulteriore attività istruttoria (stigmatizzando, obiter, l’emersione ritardata di un asserito teste a discarico e la mancanza di indicazioni sulle informazioni suscettibili di essere in tal modo veicolate in giudizio), di modo che era pienamente possibile una decisione allo stato degli atti.
Il primo motivo di entrambi i ricorsi presentati nell’interesse di XXXXXXX è, dunque, manifestamente infondato.
2.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. P. risultano, a fronte di un adeguato discorso giustificativo, non consentiti, in quanto meramente rivalutativi.
La sentenza impugnata, nella pienezza della giurisdizione di merito, ha incensurabilmente chiarito – pp. 5-6 – che
– dati i diversi momenti a cui si riferiscono le fonti documentali e orali (e ferma restando, in difetto di questioni fondate sul meccanismo delle contestazioni, l’inutilizzabilità della denuncia a fini probatori), non sussiste alcun contrasto tra quanto descritto dalla documentazione medica e quanto riferito dalla madre della persona offesa in ordine all’aspetto di quest’ultimo dopo il pestaggio;
– il teste XXXXXX, portatore di un proprio interesse a negare la propria presenza in loco, doveva ritenersi inattendibile;
– lo schiaffo inferto su sollecitazione di XXXXX, inserito nella sequenza della prolungata aggressione e intimidazione, rivestiva un inequivoco coefficiente causale e denotava piena adesione al proposito criminoso del ricorrente;
– una volta accertato la dinamica dell’azione delittuosa restava del tutto irrilevante che il coltello rinvenuto in casa del ricorrente fosse quello utilizzato per intimidire XX XXXX.
2.3. Muovendo dalla certa partecipazione di XXXXXXX «alla condotta minacciosa e violenta diretta dal XXXXX», la Corte calabrese ribadisce poi la responsabilità concorsuale anche per la contravvenzione di cui al capo 4.
Questa conclusione è ineccepibile: risponde, infatti, di concorso in porto illegale di armi anche colui che aderisce a un’impresa criminosa comportante l’impiego di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità (Sez. 2, n. 12646 del 30/01/2026, omissis, non mass.; Sez. 1, n. 10782 del 15/01/2025, omissis, non mass.; Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 274364-01).
Il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. F. risulta, quindi, manifestamente infondato.
2.4. La mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non era stata contestata in nessuno dei due atti di appello.
Resta, pertanto, non deducibile in questa sede, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il terzo motivo formulato dall’avv. F. (e, peraltro, la perpetrazione di un atto violento di intimidazione è affatto ultronea all’ipotesi circostanziale, che postula non una minore efficacia causale dell’attività prestata dal correo ma un ruolo di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso; cfr. Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, omissis, Rv. 284771-01).
2.5. L’attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 24 maggio 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all’evento in sé
considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).
Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza di tale elemento di mitigazione, stigmatizzando la gravità della condotta (delitto pluriaggravato, a mano armata, in danno di minorenne a cui sono state inferte lesioni e non è stato mai restituito il cellulare).
Anche in ordine all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., per quanto detto, come rimarcato dalla Corte territoriale, la indubitabile natura plurioffensiva della rapina impedisce di reputare configurabile l’ipotesi attenuata, dovendosi far riferimento a una valutazione il più completa possibile del danno complessivo cagionato alla persona offesa, senza avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, anche qualora irrisorio (Sez. 2 n. 684 del 14/11/2025, omissis, Rv. 289193-01; Sez. 3 n. 18013 del 05/02/2019, omissis, Rv. 275950-01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, omissis, Rv. 271695-01).
Neppure il quarto motivo del ricorso presentato dall’avv. P. supera, perciò, la soglia dell’ammissibilità.
2.6. Per quel che concerne il quinto motivo del ricorso a firma dell’avv. P. e il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. F., occorre distinguere tra le doglianze relative alla dosimetria della pena e quelle riferite al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.6.1. La pena base, fermo il giudizio di equivalenza tra le contestate aggravanti e l’attenuante del risarcimento del danno, era stata fissata dal Tribunale (e confermata in secondo grado) in cinque anni di reclusione ed euro 927 di multa, esplicitamente calibrando la dosimetria sanzionatoria sui minimi
edittali. Per la continuazione con il porto di coltello è stato poi computato un (contenuto) aumento di un mese di reclusione ed euro 73.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che sono inammissibili le doglianze che, nel giudizio di cassazione, mirino ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259142-01).
I profili di censura sul punto sono, di conseguenza, manifestamente infondati per quel che attiene alla contravvenzione e, prima ancora, non sorretti da un interesse concreto in relazione alla pena irrogata per il delitto.
2.6.2. Risultano, invece, fondati, nei termini di seguito illustrati, i profili di censura sull’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
Il Tribunale aveva rigettato la richiesta in tal senso della difesa «non essendovi alcun motivo valido per riconoscerle».
La statuizione è stata oggetto di specifici motivi di gravame (quarto motivo dell’atto di appello a firma dell’avv. P.), diretti a sottolineare, a fronte della sinteticità della motivazione, la necessità di adeguare la sanzione al concreto disvalore del fatto in ossequio al principio della funzione rieducativa della pena, avuto riguardo alla mancanza di abitualità della condotta, la giovane età, il ruolo marginale nell’azione, la lieve intensità del dolo.
La Corte di merito, sul punto, si è limitata a fare cenno, del tutto erroneamente, alle «circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal tribunale» e poi, in maniera del tutto contraddittoria, poco più avanti, ne ha invece escluso la concessione, in assenza di «elementi di segno positivo, atti a degradare il disvalore del fatto reato», sottolineando anzi la mancata attivazione «per evitare l’ulteriore prosieguo dell’azione» e l’irrilevanza della giovane età e della «formazione culturale» (pp. 6-7).
2.6.3. La risposta offerta dalla Corte alle puntuali deduzioni difensive si rivela contraddittoria, carente rispetto alla concreta valutazione degli argomenti dell’appellante e manifestamente illogica laddove postula contra reum un’inesistente posizione di garanzia.
La sentenza deve, dunque, essere annullata in parte qua.
3. Posizione di XXXXXXXXXXXXXX
3.1. La Corte territoriale, dopo un accurato riepilogo dello svolgimento del processo e una puntuale registrazione dei motivi di gravame, ha premesso che, condividendo l’impianto ricostruttivo fatto proprio dal Tribunale, si sarebbe limitata «al riesame critico delle valutazioni e delle conclusioni probatorie, in fatto e in diritto, adottate dal giudice di primo grado, con riferimento alle specifiche censure svolte nei motivi di appello, nonché ad integrare, ove necessario, la motivazione della sentenza impugnata», procedendo poi a offrire compiuta risposta alle singole deduzioni.
L’impostazione redazione è pienamente coerente con l’insegnamento di legittimità, secondo cui, in caso di “doppia conforme”, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione; e ciò, a maggior ragione, quando l’impugnazione si limiti a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella prima decisione grado (Sez. 4, n. 32633 del 04/11/2026, T., non mass.; Sez. 2, n. 32604 del 4/06/2026 R., non mass.; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, omissis, Rv 257595-01). D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, omissis, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025, T., non mass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, omissis, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, omissis, Rv. 254107-01).
Peraltro, le doglianze in questione, prive di qualsiasi riferimento concreto a questioni obliterate dai giudici di appello, risultano – oltre che manifestamente infondate – anche insuperabilmente generiche.
3.2. Il secondo motivo, al netto di contestazioni parimenti aspecifiche, non è c o n s e n t i t o , p o i c h é r i p r o p o n e q u e s t i o n i , s c h i e t t a m e n t e f a t t u a l i , argomentatamente superate dalla Corte reggina, laddove ha spiegato che la telefonata di XX XXXX alla madre avrebbe potuto essere fatta prima dello spossessamento del cellulare ovvero «sotto il controllo degli stessi aggressori», che le telecamere hanno ripreso una frazione non irrilevante della condotta e che, all’esito di uno scrutinio non superficiale, non emergono elementi tali da inficiare l’attendibilità della persona offesa, illustrando più che sufficientemente le ragioni della ribadita affermazione di responsabilità (p. 7)
3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di merito, invero, ha chiarito correttamente come la qualificazione del fatto dovesse ritenersi esatta, alla luce dell’evidente fine di profitto ingiusto perseguito dai concorrenti («l’azione del XXXXXXXXXX, difatti, era volta ad ottenere la consegna della batteria elettrica della bicicletta della vittima», richiesta marcatamente estorsiva e, ex actis, priva di lecita giustificazione).
3.4. Alla luce della dinamica complessiva della vicenda, la Corte di merito, nell’esercizio del proprio potere discrezionale sul punto (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, omissis, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, omissis, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, omissis, Rv. 265283-01), ha adeguatamente esposto le ragioni fondanti la conferma della pena irrogata in primo grado, peraltro lontana dalla media edittale, e la mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., in assenza di elementi effettivamente idonei ad attenuare la rilevante offensività del fatto, al di là del mero dato
anagrafico, di per sé neutro per quanto qui rileva (né il ricorrente ha evidenziato ulteriori elementi meritevoli di valutazione).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l’obbligo motivazionale si attenua e sarebbe persino sufficiente richiamare il criterio di adeguatezza della pena o dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, omissis, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, omissis, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, omissis, Rv. 265283).
La Corte di appello motiva congruamente – esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico giuridici – anche l’impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
D’altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo eventuali fattori attenuanti disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 17576 del 13/02/2026, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, omissis, Rv. 279549–02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, omissis, Rv. 271269-01).
4. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del solo XXXXXXX limitatamente alla valutazione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
Il ricorso di XXXXXXX è inammissibile nel resto.
Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.
Il ricorso di XXXXXXXXXX deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il suddetto ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del XXXXXXX ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Dichiara inammissibile il ricorso di XXXXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/10/2026






