Cass. pen., sez. II, 22/10/2026 (ud. 22/10/2026, dep. 29/10/2026), n. 37976 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Agostinacchio)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice sia tenuto a motivare adeguatamente, nell’ipotesi di concorso nel reato e prima di procedere alla ripartizione in parti uguali del profitto confiscabile, la ragione della mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Gip del Tribunale di Brescia applicava nei confronti degli imputati le pene, rispettivamente, di un anno e mesi sei di reclusione nonché di un anno, mesi undici di reclusione ed euro 4.000 di multa, in relazione ai reati ad essi ascritti.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli accusati.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico (reputato correttamente osservato nel caso di specie) secondo il quale è necessario che il giudice motivi adeguatamente, nell’ipotesi di concorso nel reato e prima di procedere alla ripartizione in parti uguali del profitto confiscabile, la ragione della mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente (Sez. U n. 13783 del 26/09/2024).
I risvolti applicativi
Il giudice deve motivare perché non ha individuato la quota di arricchimento del singolo concorrente prima di dividere il profitto confiscabile in parti uguali.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 37976
Anno 2026 Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI
Data Udienza: 22/10/2026
Data Deposito: 29/10/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
B. P. nato a … il …
B. E. nata a … il …
avverso la sentenza 13/03/2026 del Gip Tribunale di Brescia
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
sentito il Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi, riportandosi alla memoria scritta in atti;
sentito il difensore di entrambi gli imputati, avv. R. C. del foro di …, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 13 marzo 2026 il Gip del Tribunale di Brescia ha applicato a P. B. ed a E. B. ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. le pene, rispettivamente, di un anno e mesi sei di reclusione nonché di un anno, mesi undici di reclusione ed euro 4.000 di multa, in relazione ai reati ad essi ascritti (il primo, di bancarotta fraudolenta di cui al capo 4A; l’altra, di autoriciclaggio di cui al capo 4F e di vari episodi di bancarotta fraudolenta); ha altresì disposto per P. B., ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen., la confisca del profitto o comunque del prodotto del reato sub 4F pari alla somma di euro 5,184.350, per E. B., ai sensi della stessa disposizione di legge, la confisca del profitto o comunque del prodotto dei reati sub 2E (euro 5.680.287,50), 3F (euro 881.500), 4F (euro 5.184.350), 5D (euro 10.160.741), precisando per entrambi gli imputati che, in ragione della mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, si era proceduto alla ripartizione in parti uguali.
2. Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti hanno proposto ricorso per cassazione P. B. ed E. B. tramite il comune difensore di fiducia.
2.1 Il ricorso proposto nell’interesse di P. B. è articolato in due motivi.
Con il primo si lamenta la violazione di legge (artt. 648-quater cod. pen. e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) per l’erronea applicazione del principio di ripartizione in parti uguali del profitto confiscabile tra i concorrenti nel reato, richiamando a tal fine i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13783 del 26 settembre 2024) ed evidenziando che il Gip non aveva motivato in ordine alle ragioni ostative all’individuazione della quota individuale di profitto; non aveva considerato il ruolo secondario del ricorrente nell’ambito del sodalizio criminoso; non aveva valutato il ruolo di altro imputato quale gestore di tutte le attività illecite, compresa la distribuzione del danaro riciclato. Inoltre, dalle risultanze processuali erano emersi elementi sufficienti per escludere il conseguimento di profitto o, in subordine, per individuarne l’entità, tenuto conto delle peculiarità del caso, con conseguente violazione del principio di proporzionalità della confisca e di necessità di un nuovo giudizio per un accertamento in tal senso.
Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 648-quater cod. pen. per l’illegalità della misura di sicurezza patrimoniale a causa dell’omessa motivazione in ordine al nesso di derivazione causale delle somme confiscate dal reato di autoriciclaggio contestato.
2.2. Anche nell’interesse di E. B. sono articolati due motivi di ricorso, pressoché sovrapponibili a quelli sintetizzati in precedenza, incentrati sulla necessità di un accertamento specifico del profitto individualmente conseguito, omesso dal giudice del Tribunale, nonostante sufficienti elementi in tal senso, e sulla carenza motivazionale in ordine alla derivazione del danaro oggetto di confisca dai reati di autoriciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi – basati sulle stesse questioni in diritto – sono manifestamente infondati.
2. È indubbiamente conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati dai ricorrenti (Sez. U n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287756 – 01), la necessità che il giudice motivi adeguatamente, nell’ipotesi di concorso nel reato e prima di procedere alla ripartizione in parti uguali del profitto confiscabile, la ragione della mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente.
Nel caso in esame, tuttavia, devono considerarsi le implicazioni della scelta processuale effettuata dagli imputati, i quali hanno, entrambi, optato per l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Secondo il dettato dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come inserito dall’art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, omissis, Rv. 272014 – 01), che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti.
3. L’applicazione di misure di sicurezza – nella fattispecie in esame obbligatoria, ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen. – è certamente estranea all’accordo delle parti ma resta pur sempre ricorribile solo in caso di illegalità, essendo sottoposta al regime specifico di impugnazione per questo tipo di sentenza, riferito a tutte le statuizioni in essa contenute.
In ragione, cioè, dell’origine concordata del provvedimento impugnato resta preclusa la possibilità di contestare i termini fattuali dell’imputazione e la valutazione di merito sulle prove.
4. Tutti i rilievi difensivi attengono all’applicazione dei principi fissati dalla sentenza Massini, ritenuta erronea, e alla conseguente carenza motivazionale nella parte in cui la sentenza avrebbe dovuto giustificare le ragioni della mancata individuazione delle singole quote di arricchimento per determinare il quantum di ciascuna ablazione.
Tale indagine, tuttavia, avrebbe comportato la necessità di una ingerenza del giudice nel fatto ossia nei profili oggettivi della condotta, preclusa proprio dalla scelta processuale degli imputati.
Se è vero, infatti, che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (in tal senso la sentenza M.), è altresì indubbio che l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti attraverso una indagine di merito incompatibile con il rito scelto dagli imputati.
5. In conclusione, deve ritenersi estraneo al sindacato di legittimità – limitato ai profili di illegalità della misura della confisca obbligatoria – il vizio di motivazione denunciato, nei termini indicati, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Di conseguenza, non può ritenersi sussistente la dedotta violazione di legge, essendo il giudice obbligato a disporre la confisca (art. 648-quater cod. pen.) senza alcuna indagine di merito (art. 448 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2026






