Cass. pen., sez. V, 29/10/2025 (ud. 29/10/2025, dep. 20/11/2025), n. 37845 (Pres. Pistorelli, Rel. Giordano)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se integra il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen.[1] il possesso di carte di identità con l’apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna confermava una condanna per il delitto di cui all’art. 497-bis, commi primo e secondo, cod. pen. poiché, in concorso con soggetti rimasti ignoti, l’imputato aveva formato una carta di identità di paese estero valida per l’espatrio risultata contraffatta, riportante la propria effige, ma contenente le generalità di un altro soggetto.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione ed erronea applicazione dell’art. 497-bis cod. pen. anche in relazione all’art. 45 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen. il possesso di carte di identità con l’apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali (ex ceteris, Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019; Sez. 5, n. 46831 del 22/11/2007).
I risvolti applicativi
Il possesso di carte d’identità con foto di persone diverse dagli intestatari integra il reato di cui all’art. 497-bis c.p., essendo siffatto documento di riconoscimento valido per l’espatrio.
[1]Ai sensi del quale: “Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale”.







