Ricettazione unica per beni autonomi di diversa provenienza furtiva?

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Cass. pen., sez. II, 14/06/2024 (ud. 14/06/2024, dep. 11/07/2024), n. 27754 (Pres. Beltrani, Rel. Perrotti)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se ricorre un solo reato di ricettazione in presenza di beni che abbiano una propria autonomia e siano di diversa provenienza furtiva.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, riconosciuta la ricorrenza di più fatti di ricettazione (unificati sotto il vincolo della continuazione) di cui al primo comma dell’art. 648 cod. pen., condannava l’imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2000,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali.

Ciò posto, avverso questa pronuncia ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, che lamentava l’errata applicazione della legge penale in merito alla commisurazione della sanzione inflitta che, a suo avviso, non teneva conto della duplicità di reati posti in continuazione in imputazione e del necessario aumento da calcolare sulla pena base irrogata per il più grave reato posto a base della piramide sanzionatoria.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, qualora la condotta di ricettazione si riferisca a beni che abbiano una propria autonomia e siano di diversa provenienza furtiva, deve ritenersi che i reati commessi siano tanti quanti sono i beni ricevuti dato che, in tale caso, la pluralità di beni determina una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati che non può essere esclusa dal solo fatto che il soggetto sia stato colto nella detenzione dei distinti beni nel medesimo contesto (Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998).

I risvolti applicativi

Quando la ricettazione riguarda beni autonomi di diversa provenienza furtiva, si commettono tanti reati quanti sono i beni ricevuti, poiché ogni bene costituisce un evento giuridico distinto, anche se detenuti insieme.

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