Revoca della sospensione condizionale: la revocabilità deve risultare dagli atti del giudice che emette la nuova condanna?

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Cass. pen., sez. I, 20/06/2024 (ud. 20/06/2024, dep. 09/08/2024), n. 32411 (Pres. Boni, Rel. Centofanti)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel caso di revoca della sospensione condizionale della pena per commissione di ulteriore reato, è necessario che la revocabilità del beneficio sia rilevabile dagli atti in possesso del giudice autore della nuova condanna.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza del pubblico ministero, diretta, in parte qua, alla revoca – ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. – della sospensione condizionale della pena concessa a taluno con sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale nel 2014.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania, il quale deduceva l’inosservanza della legge penale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il motivo suesposto era reputato fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, si sosteneva – dopo essersi fatto presente che è solo nell’ipotesi di revoca, di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., in combinato disposto con l’art. 164, quarto comma, ossia a fronte di sospensione condizionale indebitamente concessa ab origine, che è necessario accertare se la causa ostativa preesistente fosse documentalmente nota al giudice della cognizione (dovendo a tal fine il giudice dell’esecuzione acquisire, per la doverosa  verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015) – che  la revoca in sede esecutiva, in tale ipotesi, può e deve essere disposta se risulta che la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado che concedeva il beneficio, indipendentemente dal fatto che detta causa fosse, o meno, divenuta nota al giudice di appello non chiamato a pronunciarsi sul punto (Sez. un., 30/05/2024).

I risvolti applicativi

Fermo restando che, come è noto, l’art. 168, co. 1, n. 1, cod. pen. dispone che, salva “la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164[1], la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: (…) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli”, in tale ipotesi, la revoca in sede esecutiva può e deve essere disposta se la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado, anche se non conosciuta dal giudice d’appello non coinvolto sulla questione.

[1]Ai sensi del quale: “La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1. a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale; 2. allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa. La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163” cod. pen..

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32411 Anno 2024

Presidente: BONI MONICA

Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

Data Udienza: 20/06/2024

Data Deposito: 09/08/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania

nel procedimento a carico di

Z. C., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 28/03/2024 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la revoca della sospensione condizionale della pena;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del pubblico ministero, diretta, in parte qua, alla revoca – ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. – della sospensione condizionale della pena concessa a C. Z. con sentenza emessa dalla stessa Corte in data 10 dicembre 2014, irrevocabile dal 5 marzo 2015.

Il giudice dell’esecuzione – premesso che non era stato possibile acquisire, in quanto smarrito, il fascicolo processuale del giudizio definito con la predetta sentenza 10 dicembre 2014, onde verificare se il giudice di cognizione fosse già a conoscenza dei precedenti ostativi alla reiterazione del beneficio – reputava non consentita «la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice di appello, anche se [questi] non sia stato investito dall’impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all’illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell’impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d’ufficio».

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, sulla base di unico motivo in cui deduce inosservanza della legge penale. Osserva il ricorrente di avere domandato la revoca della sospensione condizionale per avere il condannato commesso nel quinquennio altro delitto, sanzionato con pena detentiva.

I principi di diritto, enunciati nell’ordinanza impugnata, non avrebbero dunque alcuna attinenza con la causa petendi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. E’ solo nell’ipotesi di revoca, di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., in combinato disposto con l’art. 164, quarto comma, ossia a fronte di sospensione condizionale indebitamente concessa ab origine, che è necessario accertare se la causa ostativa preesistente fosse documentalmente nota al giudice della cognizione (dovendo a tal fine il giudice dell’esecuzione acquisire, per la doverosa  verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, omissis, Rv. 264381-01).

La revoca in sede esecutiva, in tale ipotesi, può e deve essere disposta se risulta che la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado che concedeva il beneficio, indipendentemente dal fatto che detta causa fosse, o meno, divenuta nota al giudice di appello non chiamato a pronunciarsi sul punto (Sez. un., 30/05/2024, omissis, inform. provv. 8/2024).

3. Non è questo, tuttavia, il caso portato all’attenzione del giudice a quo.

Dinanzi a lui si discuteva di revoca di pena sospesa per sopravvenienza, nel termine, di ulteriore condanna in tal senso rilevante, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen.

In un caso del genere, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad accertare l’esistenza della condanna sopravvenuta e la sua idoneità a costituire presupposto di diritto della revoca; il giudice dell’esecuzione devi provvedervi, in caso di riscontro positivo, a prescindere dal fatto che la revocabilità del beneficio fosse, o meno, rilevabile dagli atti in possesso del giudice autore della nuova condanna, alla revoca semplicemente facoltizzato (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, omissis, Rv. 279053-01).

4. L’ordinanza impugnata deve essere di conseguenza annullata con rinvio, ai fini della rinnovazione del giudizio nel rispetto dei corretti principi di diritto innanzi formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.

Così deciso il 20/06/2024.

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