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Responsabilità penale per concorso in un’aggressione collettiva: quando sussiste?

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Cass. pen., sez. I, 23/01/2024 (ud. 23/01/2024, dep. 23/05/2024), n. 20536 (Pres. Siani, Rel. Centofanti)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando un’aggressione collettiva comporta una responsabilità penale a titolo di concorso.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale de L’Aquila, adito in sede di riesame, confermava una misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del Tribunale di Avezzano, a carico di una persona accusata di avere commesso il reato di tentato omicidio plurimo.

Ciò posto avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza e alla qualificazione legale dell’occorso.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, gli Ermellini, tra le argomentazioni che le avevano indotto ad addivenire a siffatto esito decisorio, richiamavano quell’orientamento nomofilattico secondo il quale un’aggressione collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponda a titolo di ordinario concorso, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., dell’evento cagionato, anche se non riconducibile in via diretta all’azione da lui materialmente posta in essere, ove l’evento stesso non ecceda i limiti della impresa criminosa concordata, o che si sarebbe potuta prevedibilmente sviluppare e di cui si sono accettati gli esiti (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019).

I risvolti applicativi

In un’aggressione collettiva, se i partecipanti sono consapevoli della condotta convergente dei correi, ciascuno risponde per concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen. dell’evento causato, anche se non direttamente provocato dalla sua azione, purché l’evento rientri nei limiti dell’impresa criminosa concordata o prevedibile.

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