Cass. pen., sez. II, 12/11/2025 (ud. 12/11/2025, dep. 11/12/2025), n. 39973 (Pres. Beltrani, Rel. Pardo)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si consuma il delitto di rapina impropria.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma confermava una pronuncia del Tribunale della medesima città che, a sua volta aveva condannato gli imputati alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli del delitto di concorso in rapina impropria aggravata.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore degli accusati.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017).
I risvolti applicativi
Per la consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l’agente acquisisca il possesso della cosa sottratta, essendo sufficiente la sua semplice sottrazione, a nulla rilevando il controllo del personale di vigilanza, che non impedisce la consumazione del reato, potendo solo ostacolare l’acquisizione dell’autonoma disponibilità della cosa.







