Quando si perfeziona la causa estintiva dell’oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis, co. 3, c.p.?

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Cass. pen., sez. II, 14/10/2026 (ud. 14/10/2026, dep. 28/10/2026), n. 37819 (Pres. Pardo, Rel. Leopizzi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando trova applicazione la causa di estinzione del reato di cui all’art. 341-bis, co. 3, c.p. il quale, com’è noto, dispone quanto segue: “Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, in riforma di una pronuncia emessa dal Tribunale di Isernia, dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. a lui ascritto.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 341-bis cod. pen., dovendosi ritenere il reato estinto a seguito di condotta riparatoria.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la causa di estinzione del reato di cui all’art. 341-bis, terzo comma, cod. pen. trova applicazione a condizione che il risarcimento del danno sia integrale, avvenga nei confronti sia della persona offesa sia dell’ente di appartenenza e venga effettuato prima del giudizio (Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019).

I risvolti applicativi

La causa di estinzione del reato di cui all’art. 341-bis, terzo comma, c.p. opera a condizione che il risarcimento del danno sia: integrale, corrisposto sia alla persona offesa, che all’ente di appartenenza, effettuato prima del giudizio.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37819 Anno 2026

Presidente: PARDO IGNAZIO

Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO

Data Udienza: 14/10/2026

Data Deposito: 28/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di

XXXXXXX XXXXXXXX, nato ad XXXXXX il XXXXXXXXXX

avverso la sentenza del 22/01/2026 della Corte di appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette le note di udienza del difensore del ricorrente, avv. F. M., che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, quale giudice del rinvio, in riforma della pronuncia emessa in data 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Isernia, ha dichiarato l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. a lui ascritto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione dell’art. 341-bis cod. pen., dovendosi ritenere il reato estinto a seguito di condotta riparatoria, posto che il risarcimento avrebbe dovuto considerarsi tempestivo, in quanto effettuato prima dell’inizio della fase istruttoria, e satisfattivo, con una proposta monetaria avanzata nei confronti dell’Arma e con una condotta riparativa (presentazione di scuse formali) al militare.

2.2. Violazione dell’art. 341-bis cod. pen., laddove è stato ritenuto configurabile il delitto pur in assenza del requisito essenziale della presenza di più persone, non potendosi tenere conto né dell’altro pubblico ufficiale operante assieme alla persona offesa, né dei partecipanti alla riunione che non ebbero alcuna percezione dello scambio di battute oggetto di imputazione.

2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta presenza di più persone, nei termini suaccennati.

2.4. Violazione dell’art. 341-bis cod. pen., con riguardo alla ritenuta natura offensiva delle frasi pronunciate.

2.5. Violazione dell’art. 341-bis cod. pen., laddove è stato ritenuto configurabile il delitto pur in assenza del requisito essenziale dello svolgimento di un atto di ufficio da parte della persona offesa.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Quanto al primo motivo, si osserva come la causa di estinzione del reato di cui all’art. 341-bis, terzo comma, cod. pen. trovi applicazione a condizione che il risarcimento del danno sia integrale, avvenga nei confronti sia della persona offesa sia dell’ente di appartenenza e venga effettuato prima del giudizio (Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019, omissis, Rv. 277443-01).

La suddetta insuperabile preclusione processuale, ultimo dei tre requisiti della fattispecie estintiva, deve ritenersi inequivocabilmente maturata, a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento, ai sensi dell’art. 492 cod. proc. pen., con la quale si conclude il segmento procedimentale dedicato agli atti introduttivi.

Lo sbarramento temporale inserito dal sintagma «prima del giudizio» è stato così costantemente individuato, secondo il medesimo canone ermeneutico utilizzato per il diverso istituto della attenuante della riparazione di cui all’art. 62, comma 1, n. 6), cod. pen. (anch’essa soggetta allo stesso limite della anteriorità al giudizio), in quanto limite insuscettibile di essere spostato in avanti in modo non predeterminabile e invece dipendente dal contingente andamento del processo; invero, proprio in ragione della finalità di deflazione sottesa alla causa estintiva, al contrario delle prospettazioni del ricorrente, la sua concreta operatività non può essere rimessa a una scelta di opportunità dell’imputato

(Sez. 6, n. 13534 del 27/01/2026, omissis, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 41824 del 07/10/2022, omissis, non mass.; Sez. 6, n. 36760 del 12/07/2022, omissis, non mass. Ha condivisibilmente notato Sez. 6, n. 9432 del 12/02/2026, omissis, non mass. sul punto, come la posticipazione del termine ultimo a discrezione dell’imputato si porrebbe in contrasto anche con la necessaria “spontaneità” del ravvedimento posta alla base della norma premiale – nozione affatto diversa dalla semplice volontarietà).

Le doglianze articolate sul punto risultano, dunque, manifestamente infondate.

La questione è, con ogni evidenza, assorbente rispetto alla invocata estinzione del reato.

3. Il secondo e il terzo motivo, attinenti entrambi all’asserito difetto della presenza di più persone, possono essere esaminati congiuntamente.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, per l’integrazione del reato di oltraggio è necessario che l’azione si svolga in presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, omissis, Rv. 282999-01; Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, omissis, Rv. 281838-01; Sez. 6, n. 16527 del 30/01/2017, omissis, Rv. 270581-01). Una volta che sia provata la presenza di più persone, è però sufficiente la mera possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 25764 del 23/06/2026, omissis, non mass.; Sez. 6, n. 21905 del 29/04/2026, omissis, non mass.; Sez. 6, n. 47879 del 25/09/2019, omissis, non mass.; Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, omissis, Rv. 273466-01), atteso che già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, omissis, Rv. 266546-01; Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, omissis, Rv. 269828-01).

Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la pubblicità delle offese, posto che la stessa narrazione del ricorrente contestualizza i fatti nell’ambito di una riunione del consiglio comunale (ove quantomeno il Sindaco sentì le frasi offensive e tutti gli altri ebbero, comunque, la piena possibilità di percepirle).

5. Il quarto motivo non è fondato.

La Corte di merito ha compiutamente chiarito, previa adeguata contestualizzazione della vicenda, come l’invito a “non fare lo sceriffo” (accompagnato da esortazioni inurbane ad allontanarsi, rivolgendo le proprie attenzioni ad altri consiglieri e accennando, sempre in toni volgari, a una presunta poca saldezza del militare nello svolgimento dei propri compiti e addirittura un difetto di imparzialità), dovesse intendersi, senza margini per interpretazioni alternative, come allusione, in accezione negativa e assai critica, allo svolgimento delle proprie funzioni in maniera arbitraria e unidirezionale.

Al di là delle remote ascendenze filologiche del lemma richiamate nel ricorso, le conclusioni dei giudici salernitani appaiono del tutto collimanti con l’uso comune: secondo uno dei più autorevoli dizionari della lingua italiana: «Per estens. Persona che ha o si assume compiti di guida o di comando e li esercita in modo autoritario (e ha valore iron.)».

Sulla scorta di questa intangibile ricostruzione in punto di fatto, non può che escludersi qualsivoglia connotazione, potenzialmente esimente, di critica lecita seppure aspra, poiché le espressioni proferite («Non puoi fare lo sceriffo solo con me! Che cazzo vuoi da me? Vattinne, vattinne. Prendi il telefono di XXXXXXXX e controllagli il telefono se hai le… Non mi rompete il … a me, non potete fare gli sceriffi con me, ora che c’è da …») si sono risolte in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui, trasmodando in disprezzo schiettamente personale (Sez. 6, n. 34464 del 12/06/2024, omissis, Rv. 286963-01; Sez. 6, n. 15871 del 16/03/2022, omissis, Rv. 283147-01).

6. Risulta manifestamente privo di fondamento anche l’ultimo motivo.

L’art. 16, primo comma, lett. a), l. 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), riconosce all’Arma dei carabinieri, «forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza», la natura di forza di polizia, «ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

Secondo l’art. 39, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come nel caso di specie, il consiglio è presieduto dal sindaco, titolare della cosiddetta “polizia dell’adunanza”. (Peraltro, il ricorrente non denuncia violazione di specifiche disposizioni dei regolamenti comunali in materia.)

Anche a prescindere da una diretta richiesta di intervento (ritenuta in sentenza, seppure non confermata dal Sindaco, che aveva comunque riferito dell’agitazione di XXXXXXX e dei richiami all’ordine a suo carico), appare evidente che la persona offesa, unitamente al collega, stesse compiendo un atto del proprio ufficio, nell’ambito di una seduta consiliare aperta al pubblico, e l’imputato ne abbia offeso l’onore e il prestigio a causa e nell’esercizio delle sue funzioni.

6. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria depositata dalla difesa.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 14/10/2026

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