Quando si perfeziona il delitto di violenza privata?

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Cass. pen., sez. V, 25/06/2026 (ud. 25/06/2026, dep. 30/07/2026), n. 29072 (Pres. Pistorelli, Rel. Frau)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si consuma il delitto di violenza privata.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bari, nel dichiarare la prescrizione, altresì revocava le statuizioni civili previste nella sentenza di primo grado.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore della parte civile.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il delitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l’offeso possa successivamente eliminarli. (Conf. Sez. 5, n. 10834 del 1988; Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020).

I risvolti applicativi

Il delitto di violenza privata è reato istantaneo, consumandosi con la realizzazione della coartazione della libertà di autodeterminazione e di azione della vittima, a prescindere dalla protrazione degli effetti dell’imposizione e dalla possibilità per l’offeso di rimuoverli.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 29072

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA

Data Udienza: 25/06/2026

Data Deposito: 30/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile L’A. V. F. P. H., nato a … il …

nel procedimento a carico di: L’A. D. U. M. nato a … il …

avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte d’appello di Bari

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

RITENUTO IN FATTO

1. Nel presente giudizio il ricorso è stato presentato dalla parte civile, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 18 febbraio 2026 che, nel dichiarare la prescrizione, ha altresì revocato le statuizioni civili previste nella sentenza di primo grado.

L’imputazione riguarda un’ipotesi di violenza privata commessa tra fratelli, laddove l’imputato nel 2008 aveva cambiato le serrature d’accesso di taluni immobili ricevuti da entrambi in eredità, rifiutando di consegnarne le chiavi fino al 2020.

Il Tribunale di Bari, in data 21 gennaio 2025, dopo aver motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, aveva prosciolto l’imputato per particolare tenuità del fatto, ma lo aveva condannato sulle statuizioni civili in favore della controparte.

Il giudice dell’appello, retrodatando la data del commesso reato all’anno 2008, ha ritenuto che il reato fosse estinto per intervenuta prescrizione già quando era stata emessa la sentenza di primo grado e, conseguentemente, ha dichiarato non doversi procedere, revocando anche le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile V. F. P. H. L’A., per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Rileva la parte come il termine di prescrizione per il delitto di violenza privata dovesse farsi decorrere dal primo luglio 2020 in quanto, sebbene le serrature degli immobili cui era stato impedito l’accesso fossero state cambiate nel 2008, di fatto la compressione del bene giuridico tutelato si era protratta per molti anni, atteso che, fino a quel momento, il soggetto attivo aveva rifiutato di consegnare le chiavi al querelante. Di conseguenza entrambe le sentenze, di primo e secondo grado, sono intervenute prima della decorrenza dei termini della prescrizione, che tuttora non sarebbe maturata; il giudice dell’appello, di conseguenza, nel dichiarare estinto il reato e revocate le statuizioni civili, avrebbe commesso vizi di violazione di legge e della motivazione.

3. È pervenuta in Cancelleria ulteriore memoria con cui si ribadiscono le ragioni del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

2. Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale, il ricorso deve ritenersi ammissibile, in quanto la parte vanta un interesse effettivo ed attuale. Se si fissasse il momento consumativo del reato al luglio 2020, infatti, il termine della prescrizione, considerati gli atti interruttivi e a prescindere da eventuali sospensioni, maturerebbe a dicembre 2027. Una pronuncia che accogliesse il ricorso, dunque, avrebbe un’incidenza diretta sugli effetti anche civili della sentenza.

2.1. In fatto, era accaduto che D. U. M. D.’A. avesse cambiato le serrature di alcuni immobili, nella cui proprietà era succeduto insieme al fratello V. F. P. H., attuale ricorrente. La modifica degli accessi era intervenuta dopo che, nel 2008, era deceduta la comune madre. In seguito, egli aveva rifiutato di consegnare le nuove chiavi al fratello, almeno fino all’ultima richiesta esplicita del luglio 2020, data fino alla quale era stato contestato il delitto.

Il giudice dell’appello, rilevando il carattere istantaneo della fattispecie di cui all’art.610 cod. pen., ha ritenuto che il termine della prescrizione dovesse decorrere dal 2008, quale termine più favorevole individuato in un momento successivo e prossimo al decesso della precedente proprietaria; infatti, a quel momento veniva imputata la condotta di modifica delle serrature, a nulla valendo che l’esercizio del diritto fosse stato impedito anche per tutti gli anni successivi fino al 2020, con la conseguenza che, già nel 2025, quando era intervenuta la sentenza di primo grado, il reato doveva considerarsi prescritto.

2.2. In punto di diritto, si osserva che sussistono pronunce di segno opposto.

Tradizionalmente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il delitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l’offeso possa successivamente eliminarli. (Conf. Sez. 5, n. 10834 del 1988, Rv. 179650; Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280130 – 01).

Si è di contro affermato che, in tema di violenza privata, quando la condotta che realizza il fatto tipico non esaurisce l’offesa, ma determina una permanente compressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quando si protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l’agente ha il potere di rimuovere provocando la riespansione del bene compresso. (Sez. 5, n. 1787 del 05/10/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285842 – 01).

Tale ultimo orientamento non è condivisibile.

Si definiscono «istantanei» i reati per i quali la condotta tipica realizza immediatamente la situazione antigiuridica, di talché si ritengono perfezionati in quello stesso momento, essendo irrilevante che l’offesa al bene giuridico si protragga nel tempo. Per tale tipologia di reati, il termine della prescrizione inizia a decorrere immediatamente, perché immediata ne è la consumazione.

Sono reati permanenti quelli per i quali rileva la protrazione giuridica della condotta ai fini della stessa consumazione. Ne è tipico esempio il sequestro di persona, per il quale la fattispecie può ritenersi perfezionata solo se la privazione della libertà della persona si protragga per un rilevante lasso temporale. Per essi il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art.158, comma 1, terzo periodo, cod,pen.).

Il delitto di violenza privata, con tutta evidenza, si perfeziona nell’esatto istante in cui la condotta, violenta o minacciosa, abbia coartato la volontà del soggetto che le subisca, non essendo necessaria, ai fini della consumazione, una significativa protrazione temporale. La fattispecie, pertanto, rientra nella categoria dei reati a consumazione istantanea, per i quali valgono le regole generali di decorrenza del termine prescrizionale a partire dal momento consumativo.

Applicando i principi di diritto che si sono enunciati al caso in valutazione, si osserva che il delitto è stato consumato in epoca prossima al 2008, ovvero il momento in cui l’agente modificava le serrature degli appartamenti, impedendone l’accesso al fratello. A partire da questo momento la vittima avrebbe potuto agire anche nella sede penale per far valere l’offesa subita e, da tale momento, deve decorrere il termine per la prescrizione, con il risultato che il delitto doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione ancor prima che intervenisse la sentenza di primo grado (emessa il 21 gennaio 2025), che resta travolta dal presente giudizio.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 25/06/2026

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