Cass. pen., sez. V, 14/02/2025 (ud. 14/02/2025, dep. 26/02/2025), n. 7990 (Pres. Pistorelli, Rel. Morisini)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si esercita legittimamente il diritto di critica politica.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Patti proscioglieva l’imputata dal reato di diffamazione, ritenendo la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., condannandola alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, rimettendo “le parti in separata sede per la determinazione del risarcimento del danno”.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva appello l’accusata, per il tramite del suo difensore, ma che veniva riqualificato come ricorso per Cassazione da parte della Corte di Appello e quindi tramesso a tale Corte di legittimità.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa l’operato di amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020).
I risvolti applicativi
Il diritto di critica politica è legittimo se i giudizi negativi sugli amministratori pubblici si basano su notizie vere, riguardano un interesse pubblico e non diventano attacchi personali.







