Quando si considera consumata la condotta di acquisto di sostanze stupefacenti?

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Cass. pen., sez. IV, 16/12/2025 (ud. 16/12/2025, dep. 24/12/2025), n. 41456 (Pres. Vignale, Rel. D’Auria)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come si determina il momento consumativo della condotta di acquisto di sostanze stupefacenti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma di una sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città, che aveva condannato gli imputati per il reato associativo di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e per i reati fine loro rispettivamente ascritti, assolveva costoro dal reato di cui al capo 11B), riqualificando al contempo il reato di cui al capo 15A) e riducendo le pene inflitte dal giudice di prime cure.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione gli accusati e, in particolare, uno di essi, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 56 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per determinare il momento consumativo della condotta di acquisto di sostanze stupefacenti, occorre far riferimento al testo dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, che è costruito in termini onnicomprensivi, con la previsione, accanto alla condotta dell’acquisto, anche di quella della detenzione; che quest’ultima condotta non implica necessariamente un immediato contatto fisico del soggetto con la sostanza, posto che la detenzione indica, più in generale, la disponibilità di fatto di stupefacente, anche a mezzo di terze persone; che, dunque, la condotta di acquisto, al fine di conservare un proprio autonomo spazio applicativo, non può che riguardare quelle sole situazioni, prodromiche alla detenzione, in cui il soggetto acquirente non abbia ancora materialmente o di fatto acquisito la disponibilità della sostanza; che, di conseguenza, per poter ritenere consumato l’acquisto di sostanza stupefacente, è sufficiente l’accordo tra acquirente e venditore sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare (con la traditio ed eventualmente con il pagamento del prezzo, invero, la condotta ravvisabile sarebbe quella della detenzione, non a caso costruita come onnicomprensiva e residuale); che, comunque, detto accordo è necessario, perché, in difetto, deve ritenersi configurabile l’ipotesi della fattispecie tentata (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014; Sez. 4, n. 44621 del 10/03/2005).

I risvolti applicativi

Il momento consumativo dell’acquisto di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 si determina all’atto dell’accordo tra acquirente e venditore su quantità, qualità e prezzo, essendo sufficiente tale accordo a integrare la condotta consumata mentre, se la successiva traditio o pagamento rientra invece nella detenzione, in assenza di accordo, l’ipotesi resta invece soltanto tentata.

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