Cass. pen., sez. I, 14/01/2025 (ud. 14/01/2025, dep. 6/03/2025), n. 9293 (Pres. Casa, Rel. Zoncu)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica in tema di diffamazione a mezzo stampa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Venezia, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento di una sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Trieste, confermava la decisione con cui il Tribunale di Gorizia aveva condannato gli imputati per il delitto di cui all’art. 595 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione gli accusati, i quali deducevano violazione degli artt. 51, 595 cod. pen. e 13 L. 47/48.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato l’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020).
I risvolti applicativi
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di critica politica si configura solo se l’elaborazione critica è basata su un nucleo di verità e non si trasforma in attacchi personali mirati a ledere la sfera morale dell’individuo.





