Cass. pen., sez. II, 2/10/2025 (ud. 2/10/2025, dep. 30/10/2025), n. 35598 (Pres. Caputo, Rel. Colella)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile l’appropriazione indebita nel caso di leasing.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, rideterminava la pena inflitta all’imputato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 22/03/2019, che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, dell’art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione da due a 5 anni, anziché fino a 5 anni.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva contraddittorietà della motivazione in relazione alla data di consumazione del reato, invocando l’applicazione al caso di specie del trattamento sanzionatorio più mite previsto dalla disciplina previgente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 9 gennaio 2019.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in relazione allo schema
negoziale del contratto di “leasing“, la condotta di appropriazione indebita si realizza non già per il solo dato del mancato pagamento dei canoni e dell’eventuale previsione pattizia della risoluzione del contratto, essendo necessario che il debitore venga a conoscenza della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene, mediante l’intimazione della relativa restituzione, e che manifesti l’avvenuta interversione del possesso, comportandosi uti dominus, non restituendo il bene senza giustificazione (Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016; Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016).
I risvolti applicativi
Nel leasing, l’appropriazione indebita non si configura solo per il mancato pagamento dei canoni, essendo per contro necessario che il debitore, consapevole della richiesta di restituzione del bene, si comporti come proprietario (uti dominus), rifiutandosi ingiustificatamente di restituirlo.







