Cass. pen., sez. VI, 20/03/2025 (ud. 20/03/2025, dep. 24/04/2025), n. 15930 (Pres. De Amicis, Rel. Criscuolo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nel caso di favoreggiamento.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava un’ordinanza emessa dal GIP presso il medesimo Tribunale, che aveva applicato all’indagato la misura custodiale per concorso nel favoreggiamento della latitanza di una persona, destinataria di ordinanze custodiali, in qualità di promotore e organizzatore di un’associazione mafiosa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione l’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 378, 416-bis.1 cod. pen., nonchè travisamento del fatto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa è configurabile nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità il capo-clan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019; Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016; Sez. 2, n. 24753 del 09/03/2015).
I risvolti applicativi
L’aggravante dell’agevolazione mafiosa nel favoreggiamento personale si configura quando si aiuta consapevolmente un capo-clan noto a sottrarsi alle ricerche, poiché ciò rafforza l’associazione mafiosa, sia oggettivamente, che soggettivamente.





