Cass. pen., sez. V, 17/09/2025 (ud. 17/09/2025, dep. 18/12/2025), n. 40752 (Pres. Pezzullo, Rel. Giordano)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile il reato di associazione mafiosa, in caso di strutture delocalizzate, anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del Riesame di Brescia confermava una misura della cautelare della custodia cautelare in carcere disposta a carico di un soggetto, del quale era ritenuta non fondata l’istanza di riesame, previa, peraltro, riqualificazione del delitto di associazione di stampo mafioso ascritto al capo 1) in quello di cui all’art. 416 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Pubblico Ministero il quale, con un unico motivo, deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 416-bis, 416-bis.1 e 416 cod. pen. e correlata motivazione contraddittoria e sua manifestamente illogicità.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato il seguente orientamento nomofilattico: il reato di associazione mafiosa è configurabile, in caso di strutture delocalizzate, anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l’ordine pubblico. In sostanza, in detta ipotesi la configurabilità del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d’intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della “casa madre“, con la quale mantengono uno stretto legame (di recente, Sez. 5, n. 14403 del 30/01/2024).
I risvolti applicativi
Il reato di associazione mafiosa in strutture delocalizzate si configura anche in assenza di reati-fine e di esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora la nuova struttura sia collegata alla “casa madre” del sodalizio e replichi il suo modulo organizzativo — ruoli distinti, rituali di affiliazione, regole interne rigide, sostegno ai sodali in carcere — dimostrando una concreta pericolosità per l’ordine pubblico, poiché la forza intimidatrice e la sua percezione territoriale si desumono dal legame e dalla replica dei tratti distintivi del sodalizio originario.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40752 Anno 2025
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienza: 17/09/2025
Data Deposito: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
nel procedimento a carico di:
H. L. nato in … il …
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 del Tribunale del Riesame di Brescia
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’indagato, avv. N. G., che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Brescia ha confermato la misura della cautelare della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di H. L., del quale era ritenuta non fondata l’istanza di riesame, previa, peraltro, riqualificazione del delitto di associazione di stampo mafioso ascritto al capo 1) in quello di cui all’art. 416 cod. pen.
2. Avverso la richiamata ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico, articolato motivo.
Il Pubblico Ministero ricorrente premette, in particolare, il proprio interesse ad impugnare il provvedimento in forza della disposizione espressa dall’art. 568 cod. proc. pen. nonostante la conferma della misura della custodia cautelare in carcere per H. L., in forza degli effetti peggiorativi derivanti per la prospettazione accusatoria dall’operata riqualificazione, stante la diretta incidenza sulle misure cautelari, sia sui termini di durata massima che sulla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Nel merito, rispetto alla riqualificazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) in quello di cui all’art. 416 cod. pen., lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 416-bis, 416-bis.1 e 416 cod. pen. e correlata motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
A fondamento della censura pone in rilievo che erroneamente il Tribunale del Riesame ha compiuto tale riqualificazione nonostante il metodo mafioso fosse stato utilizzato dai fratelli C. facendo valere anche all’esterno la forza intimidatrice della consorteria “storica” di provenienza, ad esempio nei confronti di un soggetto estraneo all’associazione come C. G., gestore di un ristorante, che era stato allontanato dal territorio bresciano per aver impropriamente “speso” il loro.
Soprattutto lamenta il Pubblico Ministero ricorrente l’irragionevolezza della decisione censurata laddove non ha riconosciuto, il carattere mafioso dell’associazione contestata al capo 1), che pure mirava, come attestato dallo stesso Tribunale del Riesame, ad assumere il controllo della realtà economica del territorio bresciano nel settore delle false fatturazioni, esercitando la propria forza intimidatoria nei confronti di altri soggetti dediti ad attività illecite nel medesimo territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Occorre premettere che sussiste l’interesse del Pubblico Ministero a far valere, nonostante la conferma per l’indagato dell’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’erroneità della riqualificazione del delitto ascritto al capo 1), da quello di associazione a delinquere con metodo mafioso ad associazione a delinquere c.d. semplice.
Infatti, nel procedimento cautelare, vi è un interesse concreto e attuale del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, omissis, Rv. 284357 – 02).
2.Il ricorso del Pubblico Ministero non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Innanzi tutto, non si può trascurare, nell’esaminare le relative censure, che è lo stesso capo di imputazione provvisoriamente contestato, come ha posto in evidenza la decisione impugnata, a puntualizzare che l’assunta associazione per delinquere di stampo mafioso operante nel settore delle false fatturazioni nel territorio bresciano era autonoma rispetto ad altre “cosche ‘n. di …” e specificamente a quella in relazione alla quale D. C. ha già riportato condanna in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. in un altro giudizio.
Ne deriva che, secondo la medesima prospettazione accusatoria, l’associazione di cui al capo 1) non può essere considerata una “locale” della ‘ndrangheta calabrese operante nel territorio bresciano (nella contestazione provvisoria si legge appunto: “associazione di tipo mafioso caratterizzata da autonomia programmatica operativa e decisionale rispetto ad altre cosche … di …”).
Il che implica che, rispetto ad essa, non trova applicazione il principio – più volte enunciato nella giurisprudenza di questa Corte – per il quale il reato di associazione mafiosa è configurabile, in caso di strutture delocalizzate, anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l’ordine pubblico. In sostanza, in detta ipotesi la configurabilità del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d’intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della “casa madre”, con la quale mantengono uno stretto legame (di recente, Sez. 5, n. 14403 del 30/01/2024, omissis, Rv. 286273 – 01).
Di conseguenza, come non ha trascurato di evidenziare il provvedimento impugnato, devono sussistere, trattandosi di nuova associazione autonoma da quella storica di provenienza, tutti gli elementi che consentono di qualificare un’associazione come mafiosa.
E, al riguardo, occorre considerare che la tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416-bis cod. pen. risiede nel metodo mafioso (Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, dep. 2004, omissis, Rv. 228479). Invero, secondo la compiuta ricostruzione della sentenza delle Sezioni Unite “M.”: «Cardine della fattispecie è la forza di intimidazione: ciò che viene in rilievo non è, dunque, un qualunque atteggiamento, pur se sistematico, di sopraffazione o di prevaricazione, ma una vis che, promanante dal vincolo associativo, è capace di generare una condizione di assoggettamento e di omertà. Il profilo relativo alla necessità che la capacità intimidatrice sia formata, esternata ed obiettivamente percepita va tenuto distinto da quello relativo alle modalità (del tutto “libere”) con cui tale capacità si esteriorizza, potendo prescindere da “contenuti” di violenza e minaccia. Si tratta, in altre parole, di una carica intimidatoria, spesso identificata come “fama criminale”, che rappresenta una sorta di “avviamento” grazie al quale l’organizzazione mafiosa proietta le sue attività nel futuro. Geneticamente, quindi, la forza deve essere riferita all’associazione in quanto tale e deve connotare la struttura in sé, diventandone una qualità ineludibile, in grado di imporsi autonomamente […] sino a estendere intorno a sé un alone permanente di paura diffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell’associato; peraltro, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono solo in via derivata, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l’elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell’associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell’esercizio della coercizione fisica e/o morale (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, omissis, Rv. 281889, in motivazione)».
Pertanto, nella fattispecie in esame, trattandosi di nuova associazione, avrebbe dovuto essere accertata, pur sul piano dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai fini della qualificazione del delitto di cui al capo 1) come associazione di stampo mafioso, l’esteriorizzazione del relativo metodo, che è una forma di condotta positiva, come si evince dall’uso del termine “avvalersi” contenuto nell’art. 416-bis cod. pen., la quale può assumere le più diverse manifestazioni, purché l’intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti (ex ceteris, Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, omissis, Rv. 265656; Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, omissis, Rv. 254031).
2.2. Il collegio intende peraltro puntualizzare, che il Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, nel riconoscere pregnanza alla valutazione della ricorrenza del profilo della esteriorizzazione del metodo mafioso, pare dare in sostanza per presupposta la circostanza che sodalizi, quale quello in esame, dediti pressoché esclusivamente “alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia fiscale…. per acquisire il controllo del mercato illecito delle false fatture nel territorio bresciano ….” possano essere sussunti nella fattispecie di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Invero, in linea teorica, ben può ritenersi che al fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso non possano considerarsi estranei ex se sodalizi, come quello descritto dal capo 1) dell’imputazione provvisoria, aventi caratteristiche peculiari, frutto dell’evoluzione di tale forma di criminalità che si è innestata con forza sempre maggiore in nuovi settori dell’economia che possono rivelarsi particolarmente proficui per tali organizzazioni.
In primo luogo, si deve precisare, in proposito – come si desume peraltro dalla stessa formulazione letterale dell’art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. – che il programma delittuoso dell’associazione per delinquere di stampo mafioso può caratterizzarsi anche perché volto ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche. Scopo che, del resto, non è escluso si concentri su attività economiche attinenti ad uno specifico settore, poiché l’espressione attività economiche, declinata al plurale dalla norma incriminatrice, si riferisce alle plurime attività che possono essere svolte anche in un unico ambito.
Vi è dunque che, astrattamente, un’associazione per delinquere di stampo mafioso può avere quale programma criminoso quello di operare, con supremazia in una determinata realtà territoriale, mediante l’utilizzo del metodo mafioso, in una circoscritta attività criminale economica.
2.3. Il collegio intende chiarire, ulteriormente, che le forme di esteriorizzazione della forza di intimidazione del vincolo associativo – che costituisce (come si è più volte rilevato) elemento imprescindibile e caratterizzante il sodalizio di cui all’art. 416-bis cod. pen., la quale consente di distinguerlo dall’associazione per delinquere c.d. semplice- non possono che atteggiarsi in modo peculiare in un’associazione di stampo mafioso avente la finalità esclusiva di ritrarre profitti dallo svolgimento di determinate attività economiche illecite, specie ove siano di carattere cartolare, come nel settore delle false fatturazioni, oppure si svolgano mediante l’utilizzo prevalente di sistemi informatici e telematici.
Sorge infatti l’esigenza di rileggere, alla luce dell’infiltrazione mafiosa nei sistemi economici, con tecniche sempre più avanzate ed impermeabili al controllo, l’assunto secondo cui il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme che si pongono in stretta correlazione con il livello raggiunto dalla “fama criminale” dell’associazione (Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263706 – 01, in motivazione; Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, omissis, Rv. 228479).
Si vuole dire, in sostanza, che se, ad esempio, la forza di intimidazione è usata per le estorsioni oppure per ottenere appalti, essa può esteriorizzarsi in modo ricorrente, anche solo per implicito (recte, senza che venga necessariamente esplicitata), attraverso il metus che ne deriva nei soggetti che ne sono vittime dalla consapevolezza della caratura criminale del sodalizio.
L’esteriorizzazione della forza intimidatrice dell’associazione mafiosa di nuova costituzione è suscettibile di realizzarsi, invece, in forme diverse quando le attività economiche del sodalizio si concentrano in settori- quale quello oggetto del presente procedimento relativo alle false fatturazioni attraverso la costituzione ed il mantenimento in vita di società a ciò dedite- per i quali non sono per lo più necessarie interlocuzioni con soggetti esterni.
Pretendere, in casi siffatti, che il metodo mafioso si esteriorizzi in modo diffuso nei confronti di una serie indeterminata di soggetti – come avviene quando l’attività del sodalizio sia volta, unitamente alla penetrazione nelle attività economiche, a commettere una serie di delitti (dall’estorsione, alle rapine, al traffico di sostanze stupefacenti etc.) “storicamente” connotanti l’attività di un sodalizio mafioso che comportano una continua interlocuzione “impari” con soggetti che non fanno parte della compagine criminosa – anche ove il programma criminoso si fondi sulla penetrazione in un settore dell’attività economica che non implica tali intermediazioni, equivarrebbe ad affermare che il fenomeno mafioso non possa operare in detti ambiti.
Sennonché, ciò si porrebbe in distonia con l’esigenza di analizzare le associazioni che non hanno una caratteristica criminale qualificata sotto il profilo storico nel loro concreto atteggiarsi (cfr. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278745 – 02).
In particolare, l’esteriorizzazione del metodo mafioso potrebbe, in casi come quelli in esame, atteggiarsi nel porre in essere condotte minacciose, anche silenti, o aggressive in vista dell’acquisizione del predominio dei settori dell’attività economica, lecita o illecita, cui il sodalizio mira.
Ne consegue pertanto che è essenziale, in fattispecie quale quelle oggetto di ricorso, una compiuta e motivata analisi delle modalità con cui si atteggiano “la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti…”, al fine della sussunzione di esse nella previsione di cui all’art. 416 bis cod. pen.
2.4. Nel contesto descritto il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento.
Invero, con motivazione congrua, il Tribunale del Riesame ha evidenziato che il collegamento con la compagine storica di appartenenza della nuova associazione (che, si ribadisce, è stata definita autonoma nello stesso capo di imputazione provvisorio) non è emerso dalle risultanze investigative, poiché, anche se G. N. C. ha operato in sinergia con il fratello D., condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. in un altro giudizio, il sodalizio del territorio bresciano si caratterizzava per la presenza di accoliti diversi, anche di nazionalità cinese, e per lo svolgimento di un’attività differente nel settore dell’emissione delle false fatturazioni. Del resto, nessuna specifica attività investigativa risulta, dal provvedimento impugnato e dal ricorso stesso del P.M., essere stata dispiegata per un approfondimento di eventuali rapporti con il sodalizio per il quale C. D. ha riportato condanna definitiva, con quello oggetto di giudizio di cui al capo 1) (cfr. ad es. verifica della “destinazione” delle somme frutto della rapina simulata ai danni dell’O., non sequestrate come quelle che erano in viaggio verso la …).
Inoltre e soprattutto– come pure posto in rilievo con motivazione adeguata dall’ordinanza censurata – non è emersa un’esteriorizzazione della carica intimidatoria della compagine associativa nel territorio di riferimento, tale non potendo essere quella nei confronti dei soli appartenenti alla precedente associazione per delinquere (quella contestata al capo 3 della rubrica provvisoria), salvo a dimostrare che vi fosse una percezione talmente forte in loco della carica intimidatoria del sodalizio tra i consociati che essa non aveva avuto necessità di tradursi in specifici atti esterni nei loro confronti.
Atti che, peraltro, non possono limitarsi all’effettiva intimidazione rivolta da G. N. C. ad un ristoratore calabrese (tale C.) di allontanarsi dal territorio bresciano e perché non si comprende se questi fosse anch’egli un soggetto in qualche modo collegato al sodalizio (anche, in tesi, come concorrente esterno) e, il che ha valenza dirimente, perché tale episodio non è stato valorizzato neppure dall’ordinanza genetica ed è stato recuperato solo ex post dal compendio intercettativo al momento della proposizione del ricorso in esame.
Il ricorso, peraltro, neppure valorizza ulteriori elementi che potrebbero consentire di individuare, nei sensi in cui si è precisato, peculiari modalità di esteriorizzazione del metodo mafioso correlate all’acquisizione del predominio nel peculiare settore economico costituente l’unico scopo dell’associazione di cui al capo 1).
In definitiva il ricorso del Pubblico Ministero – a confutazione delle corrette osservazioni del Tribunale del riesame – non sviluppa un percorso argomentativo specifico al fine di dar conto, invece, della esteriorizzazione del metodo mafioso da parte della nuova compagine associativa descritta al capo 1) dell’imputazione provvisoria, quale forma di condotta positiva, attraverso le più diverse manifestazioni, con traduzione dell’intimidazione in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti (arg. ex Sez. 6, n. 50064 del16/09/2015, omissis, Rv. 265656).
3.Il ricorso del Pubblico Ministero deve dunque essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M.;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 17/09/2025






