Cass. pen., sez. VI, 12/07/2024 (ud. 12/07/2024, dep. 08/08/2024), n. 32350 (Pres. Giordano, Rel. Di Nicola Travaglini)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si configura il concorso formale omogeneo di reati nel caso di resistenza a un pubblico ufficiale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Bergamo condannava un imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento, con sospensione condizionale della pena.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell’art. 81, primo comma, cod. pen. in quanto, a suo avviso, il Tribunale, nell’applicazione della pena, non aveva provveduto all’aumento per il concorso formale di reati nonostante la contestazione riguardasse il delitto di resistenza nei confronti di due pubblici ufficiali.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di resistenza ad un pubblico ufficiale, ex art. 337 cod. pen., integra il concorso formale omogeneo di reati la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio
(Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018), facendosene conseguire da ciò che la condotta oppositiva diretta nei confronti di ciascun pubblico ufficiale agente determina la violazione non soltanto del normale funzionamento della pubblica amministrazione, ma anche della sicurezza e della libertà delle persone fisiche che singolarmente la esercitano o ne adempiono i servizi come previsto dall’art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 8113 del 14/02/2024), così da integrare il concorso formale omogeneo di reati ed imporre un aumento sanzionatorio per ciascuna delle persone offese ex art. 81, primo comma, cod. pen..
I risvolti applicativi
In tema di resistenza ad un pubblico ufficiale, si configura il concorso formale omogeneo di reati quando si usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.







