Cass. pen., sez. VI, 20/03/2025 (ud. 20/03/2025, dep. 24/04/2025), n. 15929 (Pres. De Amicis, Rel. Criscuolo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa si applica al concorrente.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava un’ordinanza emessa dal GIP presso il medesimo Tribunale, che aveva applicato all’indagato la misura custodiale per concorso nel favoreggiamento della latitanza di una persona, destinataria di ordinanze custodiali in qualità di promotore e organizzatore di un’associazione mafiosa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 378, 416-bis.1 cod. pen., nonchè il travisamento del fatto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale e che nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità (così: Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019).
I risvolti applicativi
L’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen.[1] ha natura soggettiva e richiede dolo intenzionale e si applica anche al concorrente che, pur senza condividerne lo scopo, sia consapevole dell’altrui finalità.
[1]Ai sensi del quale: “Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all’articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma. Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d’ufficio”.







