Cass. pen., sez. II, 2/07/2026 (ud. 2/07/2026, dep. 9/07/2026), n. 25811 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Messini D’Agostini)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre l’aggravante prevista dall’art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, confermava l’affermazione di responsabilità degli imputati, limitatamente ai reati di usura aggravata in concorso (capo 26) e – per il primo imputato soltanto – di tentata estorsione aggravata (capo 27), rideterminando le pene loro inflitte dal primo Giudice.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati.
In particolare, tra i motivi addotti con siffatto ricorso, venivano dedotte l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alle ritenute circostanze aggravanti del reato di usura.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’aggravante prevista dall’art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen. è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essere impiegata in un’attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto cui il prestito viene materialmente erogato, senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento dello status di imprenditore (Sez. 2, n. 62326 del 06/12/2023; Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015; Sez. 2, n. 47559 del 27/11/2012).
I risvolti applicativi
L’aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 4, c.p. ricorre quando il finanziamento usurario è destinato a un’attività imprenditoriale, indipendentemente dalla qualifica formale di imprenditore del soggetto che riceve il prestito.
[1]Ai sensi del quale: “Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: (…) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 25811
Anno 2026
Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO
Data Udienza: 02/07/2026
Data Deposito: 09/07/2026
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
SENTENZA
Dott. Piero Messini D’Agostini
Rel. Presidente
N. SEZ. 973/2026
Dott. Luigi Agostinacchio
Consigliere
REGISTRO GENERALE
N. 4630/2026
Dott. G. Coscioni
Consigliere
Dott. Michele Calvisi
Consigliere
Dott. Alessandro Leopizzi
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) M. A., nato a … il …
2) M. G., nato a … il …
avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori Avv. M. G., in sostituzione dell’Avv. G. S. (per A. M.) e Avv. L. T., in sostituzione dell’Avv. P. I. (per G. M.), che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 maggio 2025, per quanto qui rileva, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 dicembre 2021 dal Tribunale di Agrigento, confermava l’affermazione di responsabilità di A. M. e G. M. limitatamente ai reati di usura aggravata in concorso (capo 26) e – per il primo imputato soltanto – di tentata estorsione aggravata (capo 27), rideterminando le pene loro inflitte dal primo Giudice.
2. Hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza.
3. Il ricorso proposto nell’interesse di A. M. è articolato in tre motivi.
3.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla condanna per i reati contestati ai capi 26) e 27).
Richiamato il quarto motivo di appello, il ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha esposto le ragioni per le quali le argomentazioni ivi proposte sono state disattese.
La sentenza, adagiandosi sulla motivazione del primo Giudice, non ha richiamato gli elementi di fatto emersi nel corso dell’istruzione dibattimentale, dimostrativi della insussistenza del reato di usura, che peraltro, per il principio del favor rei, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione, avuto riguardo ai limiti edittali precedenti alla entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Altri argomenti affrontati nei motivi di appello e nel corso della discussione non sono valsi a far comprendere che la persona offesa V. A. non era credibile né affidabile. La Corte territoriale non ha fatto un vaglio critico delle sue dichiarazioni, disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
3.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alle ritenute circostanze aggravanti del reato di usura.
La Corte di appello ha confuso lo stato di momentanea difficoltà economica con il requisito dello stato di bisogno, insussistente nel caso di specie.
Inoltre, V. A. non era un imprenditore, essendo l’azienda agricola intestata alla moglie.
3.3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla commisurazione della pena.
I giudici di merito erroneamente non hanno riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche e nel contempo hanno applicato la recidiva contestata.
4. Anche il ricorso proposto nell’interesse di G. M. è articolato in tre motivi.
4.1. Manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di usura.
La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con generiche formule di stile ignorando le doglianze contenute nell’atto di appello con le quali si evidenziava anche l’inattendibilità della persona offesa.
4.2. Manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante dello stato di bisogno.
La Corte di appello ha equiparato una occasionale indigenza allo stato di bisogno, ravvisabile solo quando il soggetto non può provvedere alle necessità di vita fondamentali.
4.3. Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante dello svolgimento di attività imprenditoriale.
Il prestito non era stato richiesto per soddisfare esigenze lavorative o imprenditoriali. La persona offesa non aveva la qualità di imprenditore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati, reiterativi di doglianze specificamente disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune dai vizi denunciati.
2. In punto di responsabilità i motivi dei due ricorsi sono connotati da estrema genericità.
2.1. Quello proposto nell’interesse di G. M. ha del tutto obliterato le ampie argomentazioni, tutt’altro che apodittiche o manifestamente illogiche, svolte dalla Corte d’appello (pagg. 10-13).
Esse hanno riguardato anche il tema della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni, la cui valutazione «rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, omissis, Rv. 253214 – 01; in senso conforme vds., ad es., Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289333 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, omissis, Rv. 262575 – 01), circostanza assente nel caso di specie.
2.2. Anche il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di A. M. in tema di responsabilità è generico, avendo in larga parte riprodotto, anche testualmente (pagg. 3-5), le doglianze dell’atto di appello, puntualmente disattese nella sentenza impugnata.
Va ribadito in proposito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove – come avvenuto nel caso di specie – difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, omissis, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, omissis, Rv. 281112 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, omissis, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, omissis, Rv. 276970 – 01).
Per altro verso, lo stesso ricorso (pagg. 6-7) ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, omissis, Rv. 285504 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275100 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, omissis, Rv. 273217 – 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 271702 – 01).
3. I motivi in ordine all’asserita insussistenza delle circostanze aggravanti, proposti in entrambi i ricorsi, sono manifestamente infondati.
3.1. Quanto allo stato di bisogno della persona offesa, la sentenza impugnata ha rimarcato che V. A. si trovava in uno stato di grave difficoltà economica, oltre che personale, determinato anche dal mancato pagamento di una parte rilevante di una fornitura, cosicché egli non aveva il denaro per l’acquisto di carburante, necessario per lo svolgimento della propria attività lavorativa che gli garantiva i mezzi di sussistenza. Poiché la banca non gli fece più credito, essendo rimasta insoluta una rata di un mutuo, egli non vide altra soluzione che quella di rivolgersi ai fratelli M. per avere prestiti, poi concessi a tassi usurari.
Con fondamento, dunque, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante prevista dall’art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen., configurabile quando sia riscontrata una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, che determini nel soggetto passivo una limitazione nella volontà di autodeterminazione tale da indurlo a ricorrere al credito accettando condizioni usurarie (Sez. 2, n. 1255 del 04/10/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 284286 – 01; Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, omissis, Rv. 259962 – 01).
3.2. Anche in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata è incensurabile e conforme al costante principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la circostanza è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essere impiegata in un’attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto cui il prestito viene materialmente erogato, senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento dello status di imprenditore (Sez. 2, n. 62326 del 06/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 2585926 – 01; Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266163 – 01; Sez. 2, n. 47559 del 27/11/2012, omissis, Rv. 253942 – 01).
Correttamente, dunque, la sentenza ha giudicato irrilevante la circostanza che l’azienda agricola fosse intestata alla moglie, risultando pacifico che V. A. svolgesse attività imprenditoriale e che il denaro prestatogli fosse alla stessa destinato.
4. L’ultimo motivo proposto nel ricorso di A. M. è del tutto generico in ordine alla commisurazione della pena, manifestamente infondato sul punto delle attenuanti generiche e non consentito quanto al tema della recidiva.
4.1. Sulla quantificazione della pena il ricorso si è limitato a riportare il disposto dell’art. 133 cod. pen., lamentando senza fondamento che i Giudici di merito non avrebbero considerato la capacità a delinquere del colpevole.
In ogni caso va ribadito che, secondo il diritto vivente, al Giudice, nell’esercizio della propria discrezionalità ex art. 132 cod. pen., è consentito far ricorso a espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, omissis, Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, omissis, Rv. 271243 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, omissis, Rv. 265283 – 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, omissis, Rv. 256197 – 01). Secondo Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto, «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale».
4.2. Va poi ricordato che l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche sulla base dei soli precedenti penali (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, omissis, Rv. 274783 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, omissis, Rv. 271269 – 01) ovvero in assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, omissis, Rv. 281590 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, omissis, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, omissis, Rv. 260610 – 01); inoltre, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, omissis, Rv. 279549 – 01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275509 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, omissis, Rv. 265826 – 01).
La sentenza impugnata ha motivato il diniego delle suddette attenuanti “alla luce delle modalità della condotta, dell’intensità del dolo, del danno procurato alla vittima, dei precedenti specifici”, mentre il ricorso non ha neppure indicato un solo elemento positivamente valutabile, tale non potendo essere considerato il ruolo “assai secondario” che avrebbe rivestito l’imputato nella vicenda, smentito nella conforme ricostruzione dei Giudici di merito.
4.3. Infine, la doglianza relativa all’applicazione della recidiva è stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Nell’atto di appello, infatti, era stata chiesta e argomentata solo l’esclusione delle altre circostanze aggravanti.
Secondo il diritto vivente, stante il disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza Ne consegue che «le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto “punti della decisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289470 – 01; in precedenza vds., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, omissis, Rv. 280306 – 01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, omissis, Rv. 279903 – 01; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, omissis, Rv. 270316 – 01).
Quello concernente l’applicazione di una circostanza aggravante costituisce un punto autonomo della decisione (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, omissis, Rv. 216239 – 01) e pertanto deve essere oggetto di specifica impugnazione in appello affinché il tema possa essere validamente devoluto con il ricorso per cassazione.
Il principio è stato più volte affermato da questa Corte avuto specifico riguardo all’applicazione della recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, omissis, Rv. 283803 – 01; Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, omissis, Rv. 281813 – 01; Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, omissis, Rv. 279673 – 01; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, omissis, non mass. sul punto).
5. La deduzione svolta nel primo motivo del ricorso di A. M. sulla prescrizione del reato di usura è del tutto generica, in contrasto con il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale è inammissibile perché aspecifico il motivo con il quale si deduce l’omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, l’intervenuta maturazione del termine di legge: la prescrizione, infatti, è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario (Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, omissis, Rv. 287951 – 01; Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 – 01; Sez. 6, n. 35791 del 29/05/2019, omissis, Rv. 277495 – 01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, omissis, Rv. 263206 – 01).
In ogni caso, in considerazione dell’applicazione delle aggravanti a effetto speciale, previste dagli artt. 99, quarto comma, e 644, quinto comma, nn. 3 e 4, cod. pen., per il reato di usura non era e non è tutt’oggi maturato il tempo necessario a prescrivere nemmeno avuto riguardo alle condotte risalenti agli anni 2004 e 2005 (prima dell’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 che ha innalzato le pene per il reato e mutato il regime della prescrizione), alla luce del combinato disposto degli artt. 63, terzo e quarto comma, 99, quarto comma, 157, primo comma n. 3 e secondo comma, 644, primo e quinto comma, cod. pen., nella formulazione all’epoca vigente: infatti il tempo di ventidue anni e sei mesi, necessario a prescrivere per il reato sub 26), commesso a partire dal 1° maggio 2004, sarebbe maturato il 1° novembre 2026, ciò anche a prescindere da eventuali sospensioni della prescrizione.
6. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02/07/2026.





