Quando l’estinzione della pena per decorso del tempo non si applica ai recidivi ex art. 99 c.p.?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 21/11/2025 (ud. 21/11/2025, dep. 29/01/2026), n. 3816 (Pres. Centofanti, Rel. Valiante)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen..

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Genova provvedeva, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una opposizione proposta dal Procuratore generale avverso un’ordinanza che, a sua volta, aveva accolto un’istanza di declaratoria di estinzione, per decorso del tempo, rigettandola, rilevando che il termine previsto dall’art. 172 cod. pen. decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma che l’effetto preclusivo non è connesso alla mera sopravvenienza di una condanna, bensì alla commissione di reati collocata temporalmente dopo la irrevocabilità della sentenza oggetto della richiesta, visto che, a suo avviso, il riferimento alla condanna contenuto nell’art. 172 cod. pen. è da interpretarsi non come riferimento al passaggio in giudicato di una sentenza in quanto tale, ma al passaggio in giudicato di una sentenza che abbia ad oggetto un reato commesso successivamente all’inizio del termine di prescrizione.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova il quale, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 168, 172 cod. pen., nonché il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera – ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen.[1] – nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l’accertamento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019).

I risvolti applicativi

L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell’art. 172, comma 7, c.p., nei confronti dei recidivi ex art. 99 c.p., purché l’aggravamento per recidiva sia accertato nel giudizio della condanna o in altro giudizio relativo a fatti commessi tra la sentenza e la maturazione della prescrizione, mentre è irrilevante l’accertamento anteriore alla sentenza stessa.

[1]Ai sensi del quale: “L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3816 Anno 2026

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO

Relatore: VALIANTE PAOLO

Data Udienza: 21/11/2025

Data Deposito: 29/01/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova

nel procedimento a carico di:

A. P., nato a … il …

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Genova del 25/6/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza resa in data 25.6.2025, la Corte d’appello di Genova ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una opposizione proposta dal Procuratore generale avverso un’ordinanza del 7.3.2025 che aveva accolto l’istanza di declaratoria di estinzione, per decorso del tempo, della pena di cui alla sentenza della Corte d’appello di Genova del 24.10.2007, irrevocabile il 13.12.2007, nei confronti di P. A..

L’ordinanza ha dato atto, in particolare, che la Corte d’appello aveva dichiarato estinta la pena di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa inflitta in relazione al reato di millantato credito, per il decorso del termine di dieci anni dalla condanna senza che il condannato fosse incorso in una delle condizioni ostative di cui all’art. 172, comma 7, cod. pen.

Il Procuratore generale ha sostenuto, invece, che A., nel decennio successivo alla irrevocabilità della sentenza, aveva riportato una condanna per bancarotta fraudolenta con sentenza del 15.10.2014, irrevocabile il 13.5.2015, per fatti commessi il 15.11.2007.

La Corte d’appello ha rigettato l’opposizione, rilevando che il termine previsto dall’art. 172 cod. pen. decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma che l’effetto preclusivo non è connesso alla mera sopravvenienza di una condanna, bensì alla commissione di reati collocata temporalmente dopo la irrevocabilità della sentenza oggetto della richiesta. Infatti, il riferimento alla condanna contenuto nell’art. 172 cod. pen. è da interpretarsi non come riferimento al passaggio in giudicato di una sentenza in quanto tale, ma al passaggio in giudicato di una sentenza che abbia ad oggetto un reato commesso successivamente all’inizio del termine di prescrizione.

Nel caso di specie, il reato oggetto della sentenza passata in giudicato successivamente è stato commesso, tuttavia, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza per la quale si chiede l’estinzione della pena.

2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova, articolandolo in un unico motivo, con il quale deduce la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168, 172 cod. pen. nonché il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria.

In primo luogo, il ricorso lamenta che la Corte di appello non abbia motivato in ordine al fatto che, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, A. ha riportato più condanne in tempi anche precedenti al maturare della prescrizione della pena, con l’applicazione della recidiva pluriaggravata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.

Di conseguenza, la recidiva aggravata rileva in ordine agli effetti ostativi di cui all’ultimo comma dell’art. 172 cod. pen., dovendosi considerare applicata anche quando costituisca oggetto di bilanciamento e anche quando sia considerata subvalente, con la conseguenza che si applica il comma settimo dello stesso art. 172, cod. pen., che riconduce la mancata prescrizione della pena alla condizione soggettiva di essere recidivi

Inoltre, A. ha riportato una condanna nel decennio successivo alla irrevocabilità della prima condanna, sicché l’art. 172, comma settimo, cod. pen. inibisce comunque la prescrizione della pena. Peraltro, la seconda condanna è intervenuta per un reato della stessa indole (bancarotta fraudolenta).

3. Con requisitoria scritta del 16.9.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto il condannato ha commesso un altro reato della stessa indole nel decennio dalla irrevocabilità della prima condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nella parte in cui viene eccepita la preclusione dell’estinzione della pena per decorso del tempo, derivante dalla condanna in occasione della quale è stata applicata ad A. la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Dal certificato del casellario giudiziale, infatti, risulta che in data 3.8.2010 è stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Genova un decreto penale di condanna (esecutivo il 24.3.2011) alla pena della multa di 1.517 euro per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, in occasione del quale è stata applicata ad A. la recidiva di cui al comma quarto, ipotesi seconda, dell’art. 99 cod. pen.

I fatti per cui è intervenuto il decreto penale erano stati commessi il 13.12.2008 e, quindi, in data successiva al passaggio in giudicato (13.12.2007) della sentenza che ha inflitto ad A. la pena della cui prescrizione si discute.

Di conseguenza, deve trovare applicazione il principio secondo cui l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera – ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. – nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l’accertamento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278165 – 01).

È stato affermato, infatti, che la ragione della preclusione va individuata nella concreta manifestazione della proclività a delinquere, insita nel riconoscimento della particolare recidiva, che rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell’abdicazione all’esecuzione quando la recidiva qualificata sopraggiunge alla condanna la cui pena si assume prescritta.

Pertanto, è stata esclusa la prescrizione della pena sulla base del rilievo che il condannato, la cui proclività a delinquere risulta accertata proprio nel periodo di tempo necessario al maturarsi della prescrizione, non può giovarsi di tale vantaggio. In questa prospettiva, deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione, nel senso, appunto, che è sufficiente che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata entro tale termine, perché la estinzione della pena non abbia luogo. Dunque, l’effetto preclusivo all’operare della prescrizione deriva anche dall’accertamento della sussistenza della recidiva qualificata nell’ambito di una sentenza successiva, purché intervenuta entro il termine di prescrizione.

2. Deve precisarsi, a tal riguardo, che, per vero, il Procuratore generale ricorrente non aveva fatto valere questo specifico profilo con l’atto di opposizione, pur avendolo invece rappresentato (risulta dagli atti del procedimento) nella iniziale richiesta formulata ex art. 676 cod. proc. pen.

Infatti, nell’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Genova non affronta questo aspetto e fonda il rigetto dell’opposizione sul diverso argomento che durante il tempo necessario all’estinzione della pena, successivo alla sentenza irrevocabile, il condannato non abbia riportato altre condanne per delitti della stessa indole.

Si tratta, pertanto, di stabilire se il motivo di ricorso attinente alla recidiva qualificata – che, per quanto sopra esposto, è fondato nel merito – possa essere preso in considerazione in questa sede, sebbene non dedotto nell’atto di opposizione e non costituente oggetto della decisione impugnata.

La soluzione dipende dalla natura che si attribuisce all’atto di opposizione: vale a dire che solo se si ritiene che non sia una impugnazione, l’opposizione non ha un effetto devolutivo, cioè non delimita la materia da rivalutare e i poteri di esame del giudice che non risulta vincolato dalle doglianze della parte, con la conseguenza che il ricorso per cassazione può a sua volta riguardare tutta la materia del giudizio conseguente all’opposizione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare – sia pure in un giudizio in cui veniva in questione il diverso problema dell’eventuale incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice del provvedimento opposto – che il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno (Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, omissis, Rv. 270959 – 01).

In particolare, è stato affermato che «il giudizio di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ha natura semplificata e condivide una struttura solo eventualmente bifasica. La duplicità delle sotto-fasi che possono seguire all’istanza in executivis e la relativa diversità dei momenti di cognitio non esclude, invero, l’unitarietà del procedimento stesso che, in rito, resta tale anche all’esito della spiegata opposizione».

L’opposizione, pertanto, è una fase soltanto eventuale rimessa all’iniziativa discrezionale dell’opponente. Non si tratta, tuttavia, di un distinto procedimento o di una fase indipendente. Essa rappresenta, piuttosto, un segmento procedimentale, attraverso cui si attua il contraddittorio eventuale e differito, per volere della parte stessa, che intenda chiedere una rivalutazione della decisione, così trasformando il rito semplificato – con connotati di specialità – in un ordinario giudizio di esecuzione, all’esito del quale si consoliderà la decisione suscettibile d’impugnazione e di giudicato.

La statuizione interinale all’esito della fase de plano, una volta formalizzata l’opposizione, non si stabilizza e si instaura il rito ordinario, a contraddittorio pieno. Il procedimento, dunque, con il giudizio di opposizione, non si articola in fasi strutturalmente distinte (che mantengono, cioè, un’autonomia ontologica sul piano del rito), ma si unifica e resta privo di soluzione di continuità nel suo progredire. Ciò esclude, dunque, che l’opposizione sia una revisione impugnatoria della fase precedente; essa si pone, piuttosto, come naturale prosieguo di essa, secondo un modello unificato, il cui sviluppo risulta rimesso esclusivamente alla volontà dell’opponente.

Del resto, già in precedenza anche le Sezioni Unite avevano avuto occasione di affermare che l’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, omissis, dep. 2002, Rv. 220577 – 01), che sia frutto del dibattito dialettico e valuti consapevolmente ogni possibile profilo.

3. Se, dunque, non v’è soluzione di continuità tra la fase de plano e la fase in contraddittorio introdotta dall’atto di opposizione, ciò vuol dire che la decisione suscettibile di impugnazione si consolida solo all’esito del giudizio di esecuzione unitario come risultante dalle due fasi.

La due fasi non sono distinte e autonome, ma si unificano, tanto è vero che l’opposizione non è l’impugnazione della decisione de plano ma ne è il prosieguo in contraddittorio, con la conseguenza che il giudizio che si instaura con il ricorso per cassazione ha ad oggetto tutta la materia del giudizio unitario, compresi i profili che, posti dalla parte e trattati dal giudice nella fase semplificata, non siano poi stati espressamente riproposti con l’atto di opposizione.

Nel caso di specie, quindi, l’esame del Collegio può riguardare anche la parte del ricorso del Procuratore generale relativa all’effetto preclusivo della prescrizione della pena, come derivante dalla applicazione della recidiva qualificata a reato commesso dopo il passaggio in giudicato della condanna alla pena che si assume prescritta.

Ne consegue, allora, che, per quanto sopra considerato al par. 1, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, perché proceda a nuovo esame dell’istanza della Procura generale attenendosi ai principi di diritto innanzi richiamati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.

Così deciso il 21.11.2025

Leggi anche

Contenuti Correlati