Cass. pen., sez. IV, 19/06/2026 (ud. 19/06/2026, dep. 23/09/2026), n. 34309 (Pres. Dovere, Rel. Lorenzetti)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando le diverse condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in alternatività formale tra loro, perdono la loro individualità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri all’esito di giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta all’imputato ad anni quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, revocando la pena accessoria della interdizione legale durante la pena e sostituendo la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea per anni cinque, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione l’accusato, per il tramite dei suoi difensori, il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione della legge processuale penale e segnatamente degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. nonché contestualmente illogicità della motivazione in punto di competenza territoriale in relazione al contestato trasporto della sostanza stupefacente.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le diverse condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in alternatività formale tra loro, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse (tra le altre, Sez. 4, n. 9496 del 31/1/2008).
I risvolti applicativi
Le diverse condotte previste dall’articolo 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309[1], in alternatività formale tra loro, perdono la propria individualità qualora si riferiscano alla medesima sostanza stupefacente e siano dirette a un fine unico, con la conseguenza che, se poste in essere senza un’apprezzabile soluzione di continuità, integrano condotte plurime di un solo reato, dovendosi fare riferimento al luogo di consumazione della prima di esse ai fini della determinazione della competenza per territorio.
[1]Ai sensi del quale: “1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita’ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta’. 2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità. 5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. 6. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso tra loro, la pena e’ aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta’ a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4
Num. 34309
Anno 2026
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: LORENZETTI LUCA
Data Udienza: 19/06/2026
Data Deposito: 23/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T. G., nato a … il …
avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi presentati dai difensori di T. G., Avv. C. E. del Foro di Napoli e Avv. F. S. del Foro di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca CERONI, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avv. M. C. del Foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, dell’Avv. D. D. I. del Foro di Napoli Nord, difensore di T. G. a seguito di revoca dell’Avv. C. E., il quale ha insistito nei motivi di ricorso e ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
udito l’Avv. F. S. del Foro di Roma, difensore di T. G., il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 25 novembre 2025 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 27 gennaio 2025 dal Tribunale di Velletri all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a G. T. ad anni quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, ha revocato la pena accessoria della interdizione legale durante la pena e ha sostituito la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea per anni cinque. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
2. G. T. era stato rinviato a giudizio, con decreto di giudizio immediato, per rispondere del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con A. F. ed altri soggetti, trasportato e comunque detenuto, per uso non personale, sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in n.980 panetti per un totale di kg. 96,3, da cui erano ricavabili n. 640.227 dosi medie droganti, occultata nel veicolo … tg. … condotto da A. F. e segnatamente nelle intercapedini presenti nel pianale, negli sportelli e nel vano posteriore: nello specifico G. T. procedeva alla guida dell’autovettura … con targa tedesca H1210R, a bordo della quale viaggiava anche D. B., con funzione di staffetta del veicolo condotto da A. F..
3. Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con la sentenza del 27 gennaio 2025 pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto G. T. responsabile del reato ascrittogli, lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e gli aveva applicato le pena accessorie della interdizione legale durante la pena e della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Sentenza, come sopra anticipato, poi riformata soltanto in relazione alle pene dalla sentenza della Corte di appello di Roma oggi impugnata.
4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione G. T., a mezzo dei suoi difensori di fiducia, Avv. F. S. del Foro di Roma e Avv. C. E. del Foro di Napoli (quest’ultimo, poi, sostituito dall’Avv. D. D. I. del Foro di Napoli Nord), che hanno proposto due distinti ricorsi, articolando l’Avv. F. S. tre motivi di ricorso e l’Avv. C. E. due motivi di ricorso sovrapponibili ai primi due motivi del ricorso proposto dall’Avv. S..
4.1. Con il primo motivo – come detto comune ad entrambi i ricorsi – il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge processuale penale e segnatamente degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. nonché contestualmente illogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – in punto di competenza territoriale in relazione al contestato trasporto della sostanza stupefacente.
Eccepisce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per incompetenza del giudice procedente, dovendosi individuare la competenza per territorio nel Tribunale di Imperia.
Sostiene il ricorrente che i giudici di merito hanno rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo la competenza territoriale del Tribunale di Velletri in forza della regola suppletiva di cui all’art. 9 cod. proc. pen., mentre invece nel caso in esame andava applicato il criterio ordinario di cui all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. E ciò in quanto – essendo pacifico che il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella forma del trasporto, costituisce reato permanente, la cui consumazione perdura per tutto il tempo in cui l’agente mantiene la disponibilità materiale della sostanza – nei casi in cui la condotta ha avuto inizio all’estero e si protragga nel territorio nazionale, l’inizio giuridicamente rilevante della permanenza ai fini della competenza territoriale coincide con il momento ed il luogo di introduzione della sostanza nel territorio dello Stato.
Deduce, inoltre, il ricorrente che, qualora non vi sia certezza del luogo di ingresso della sostanza stupefacente entro il confine dello Stato, deve farsi ricorso alla regola suppletiva di cui all’art. 9 cod. proc. pen. che radica la competenza a conoscere la vicenda processuale nel giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Sostiene che nel caso in esame mentre non è dato conoscere il luogo in cui si è perfezionato l’accordo, è dato ampiamente accertato che il veicolo, a bordo del quale era trasportata la sostanza stupefacente proveniente dalla Spagna, ha varcato il territorio nazionale il giorno … a … (come risulta dai rilievi del gps su entrambi gli autoveicoli).
4.2. Con il secondo motivo – come detto comune ad entrambi i ricorsi – il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge processuale penale e segnatamente dell’art. 360 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 e 191 cod. proc. pen., nonché contestualmente illogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – in relazione alla attività di acquisizione dei dati dal cellulare sequestrato ad A. F. in data 13 luglio 2023.
Eccepisce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, in quanto G. T., essendo soggetto indagabile al momento dell’accertamento tecnico compiuto sul cellulare sequestrato ad A. F., avrebbe dovuto ricevere gli avvisi di legge.
Sostiene il ricorrente che, al momento della richiesta inoltrata al P.M. il 15 novembre 2023 di procedere ad accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. inerente la estrapolazione di dati dal cellulare sequestrato ad A. F. in data 13 luglio 2023, il G.I.C.O. aveva già teorizzato la natura concorsuale del reato (ascritto ad A. F. in forma monosoggettiva), giusto concorso di G. T. e di D.B., siccome emergeva dai seguenti elementi:
1) dal fatto che la richiesta di accertamento tecnico irripetibile era stata avanzata con riguardo alle indagini di cui al procedimento penale n. … R.G.N.R. DDA Napoli, iscritto a carico di G. T. ed altri per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
2) dal fatto che il controllo effettuato a … il … era mirato;
3) dal fatto che in occasione del controllo del 13 luglio 2023 approfittando delle operazioni di verbalizzazione successive al controllo effettuato, il G.I.C.O. aveva proceduto ad installare un dispositivo per la localizzazione satellitare e l’intercettazione ambientale sull’autovettura Mercedes in uso a G. T.;
4) dal fatto che nella annotazione del G.I.C.O. versata agli atti del procedimento penale n. … R.G.N.R. DDA Napoli si rappresentava espressamente che T. e B., durante il controllo, avevano asserito di non conoscere F. perché “alte” erano “le probabilità di risultare suoi correi”.
Eccepisce, pertanto, il ricorrente la inutilizzabilità dei dati estrapolati ed acquisiti dal cellulare sequestrato ad A. F. in data 13 luglio 2023.
Con il secondo motivo di ricorso proposto dall’Avv. F. S. il ricorrente eccepisce, altresì, inutilizzabilità delle conversazioni … perché ottenute senza un provvedimento formale del giudice.
4.3. Con il terzo motivo – articolato solo dall’Avv. F. S. – il ricorrente lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. – in relazione alla mancata concessione della partecipazione di minima importanza e delle circostanze attenuanti generiche nonché con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente e alla ritenuta recidiva.
5. I difensori di G. T., Avv. C. E. del Foro di Napoli e Avv. F. S. del Foro di Roma, hanno depositato successivamente istanza con la quale chiedono l’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva e dei lavori di pubblica utilità di cui agli artt. 53 e 58 L. n.689 del 1981, significando che la richiesta non poteva essere avanzata nei giudizi di merito, poiché i limiti edittali previsti venivano raggiunti solo all’esito della sentenza della Corte di appello.
6. All’odierna udienza, dopo un rinvio per omesso avviso all’Avv. F. S., secondo difensore di G. T., il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca Ceroni, ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
7. Il difensore di G. T., Avv. M. C. del Foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, dell’Avv. D. D. I. del Foro di Napoli Nord, il quale ha insistito nei motivi di ricorso e ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
8. Il difensore di G. T., Avv. F. S. del Foro di Roma, ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «le diverse condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in alternatività formale tra loro, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse (tra le altre, Sez. 4, n. 9496 del 31/1/2008, omissis, Rv. 239259). Invero, se il trasporto dello stupefacente viene a coincidere temporalmente con l’acquisto e con la detenzione della sostanza e ha lo stesso oggetto, si è al cospetto di un solo fatto reato che realizza contestualmente più azioni tipiche alternative previste dall’art. 73 in esame» (Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278418 – 01).
Ciò premesso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all’estero, si applica il criterio dettato dall’art. 8, comma terzo, cod. proc. pen. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all’estero; qualora, invece, la consumazione abbia avuto inizio all’estero e sia proseguita nel territorio nazionale, la competenza va determinata in base alle regole suppletive stabilite dall’art. 9 cod. proc. pen. «In tal caso, la competenza si stabilisce secondo il criterio suppletivo di cui all’art. 9 comma primo cod. proc. pen., con riferimento all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione» (Sez. 3, n. 37166 del 18/05/2016, B, Rv. 268309-01; Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, omissis, Rv. 246851-01; Sez. 3, n. 48816 del 13/10/2023, omissis, Rv. 285539-01: «Ai fini della determinazione della competenza per territorio in relazione a reati connessi, tra i quali figuri un delitto associativo, come tale di natura permanente, nel caso in cui la sua consumazione abbia avuto inizio all’estero e sia proseguita in territorio nazionale, trova applicazione la regola suppletiva prevista dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. per effetto del rinvio ad essa operato dall’art. 10, comma 3, cod. proc. pen., non potendo detta competenza essere determinata secondo le regole generali di cui all’art. 8 cod. proc. pen.»).
Più di recente si è ribadito che «Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all’art. 9 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 37166 del 18/05/2016, B, Rv. 268309 – 01; Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, omissis, Rv. 284959 – 01: «ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall’art. 9 cod. proc. pen. »; Sez. 4„ n. 24719 del 03/03/2016, omissis, Rv. 267227).
Orbene, applicando i predetti principi al caso in esame, del tutto correttamente il G.i.p. del Tribunale di Velletri e la Corte di appello di Roma, considerato che il passaggio per la frontiera di Ventimiglia costituisce eventualmente solo il momento in cui la droga è stata introdotta in Italia, ma non l’inizio del trasporto della stessa, avvenuto in precedenza e in località sconosciuta, hanno ritenuto che la competenza per territorio non potesse essere determinata a norma dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. e hanno fatto riferimento al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., ravvisando la competenza del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione ovvero il sequestro della droga a ….
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Con esso il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità dei dati estrapolati ed acquisiti dal cellulare sequestrato ad A. F. in data 13 luglio 2023.
Va allora ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compreso l’accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l’imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza » (Sez. 4, n. 37762 del 20/03/2019, B., Rv. 277477 – 01)
4. Con il secondo motivo di ricorso proposto dall’Avv. F. S. il ricorrente eccepisce, altresì, inutilizzabilità delle conversazioni …perché ottenute senza un provvedimento formale del giudice.
Il motivo è inammissibile in quanto non è autosufficiente, essendo del tutto privo di documentazione a supporto della eccezione.
5. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza e delle circostanze attenuanti generiche nonché la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente e della recidiva, è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.
6. L’istanza con la quale i difensori chiedono l’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva e dei lavori di pubblica utilità di cui agli artt. 53 e 58 L. n. 689 del 1981 è inammissibile in quanto la richiesta andava fatta almeno al momento della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio.
E, secondo giurisprudenza consolidata, in tema di ricorso per cassazione, è tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l’imputato non l’abbia già formulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia”, posto che la previsione di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 39096 del 14/11/2025, omissis, Rv. 289007 – 02; Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289139 – 01).
Peraltro, ai sensi dell’art. 59, comma primo lett. d), L. 24 novembre 1981, n. 689, la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio m1975 n. 354, tra cui il reato oggetto del presente procedimento (artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/06/2026.






