Cass. pen., sez. VI, 8/04/2025 (ud. 8/04/2025, dep. 22/05/2025), n. 19135 (Pres. Di Stefano, Rel. Giorgi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando integra la condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti l’approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, parzialmente annullava, limitatamente a taluni reati fine, un provvedimento coercitivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari, confermando viceversa la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di una persona indagata di avere partecipato ad un’associazione di narcotraffico, nel ruolo di “fornitore”, nonché in ordine a dei reati scopo di commercio di stupefacenti.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “integra la condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole -ancorché non esclusivo- che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso”, considerati altresì “il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso”, rivelandosi in tal modo la presenza della affectio societatis tra i soggetti (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020; Sez. 4, n. 19272 del 12/6/2020; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016; Sez. 6, n. 566/16 del 29/10/2015; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014; n. 41612 del 2013).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, di tale principio la Corte territoriale aveva fatto una corretta applicazione nel caso di specie, inferendo la prova cautelare per il reato associativo, non solo dal coinvolgimento dell’indagato in alcune operazioni di commercio di quantitativi di droga, bensì dall’accertata esistenza di una relazione stabile e duratura tra il fornitore e il capo del gruppo dedito al narcotraffico, caratterizzato da regolari cadenze dell’approvvigionamento di consistenti partite di droga da destinare allo spaccio sul territorio, facendosene conseguire da ciò la legittima inferenza che la volontà dei contraenti avesse superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale.
I risvolti applicativi
Integra la partecipazione a un’associazione di narcotraffico il costante approvvigionamento di droga che, per stabilità, rilevanza economica e legami con membri di spicco, riveli un vincolo duraturo e un’effettiva condivisione del programma criminale.





