Cass. pen., sez. V, 19/12/2024 (ud. 19/12/2024, dep. 3/03/2025), n. 8592 (Pres. Vessichelli, Rel. Sessa)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’affitto dei beni aziendali può costituire bancarotta fraudolenta.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello de L’Aquila, in parziale riforma di una pronuncia emessa in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di un imputato, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, con esclusione del comportamento di cui al secondo capoverso del capo a) dell’imputazione, oltre che del reato di bancarotta preferenziale di cui alla contestazione suppletiva, rideterminava la pena in anni due e mesi due di reclusione, confermando nel resto.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva mancanza e/o contraddittorietà della motivazione anche sotto il profilo del travisamento delle prove e manifesta illogicità della stessa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all’area d’operatività dell’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall.[1], l’affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019; Sez. 5, n. 49489 del 15/06/2018).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, nel caso di specie, i giudici di merito davano (correttamente) atto come l’inattività della società fosse coincisa con l’affitto dell’azienda.
I risvolti applicativi
L’affitto dei beni aziendali a un canone incongruo e mai riscosso, che porta alla privazione dei beni strumentali della società fallita, costituisce un fatto distrattivo ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare.
[1]Ai sensi del quale: “È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”.







