Quando la confisca di denaro è diretta e quando è equivalente?

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Cass. pen., sez. I, 31/10/2025 (ud. 31/10/2025, dep. 8/01/2026), n. 650 (Pres. De Marzo, Rel. Magi)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la confisca di somme di danaro ha natura diretta e quando invece è da doversi considerare equivalente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il GIP del Tribunale di Venezia emetteva un autonomo decreto di sequestro preventivo in riferimento ad una somma di denaro rinvenuta in sede di perquisizione e il Tribunale del Riesame della medesima città, dal canto suo, lo confermava.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto (Sez. U n. 13783 del 26.9.2024).

I risvolti applicativi

La confisca di denaro è diretta solo se provata la derivazione causale dal reato mentre, in mancanza di tale nesso, essa è da considerarsi per equivalente, indipendentemente dalla natura del bene.

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