Cass. pen., sez. V, 5/03/2026 (ud. 5/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22666 (Pres. Miccoli, Rel. Guardiano)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportino, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Bari, condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai fatti di minaccia ex art. 612 cod. pen., contestati come unificati sotto il vincolo della continuazione, dichiarando al contempo non doversi procedere nei confronti dell’accusato per essere i reati estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili in favore della parte civile costituita.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge per errata applicazione della disciplina in tema di prescrizione del reato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (cfr. Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020).
I risvolti applicativi
In materia di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento, nonché il rinvio o la sospensione del dibattimento, determinano automaticamente la sospensione dei relativi termini, anche in difetto di formale provvedimento, quando siano disposti per impedimento dell’imputato o del difensore ovvero su loro richiesta, purché non derivino da esigenze istruttorie o dalla concessione di termine a difesa.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 22666
Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA A.
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
Data Udienza: 05/03/2026
Data Deposito: 18/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: M. A. nato a … il …
avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Guardiano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Bari, in data 31.1.2023, aveva condannato M. A. alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai fatti di minaccia ex art. 612 cod. pen., contestati come unificati sotto il vincolo della continuazione, commessi dal 13.5.2014 al 15.5.2015 in danno di I. A., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per essere i reati estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili in favore della parte civile costituita.
Il giudice di appello è partito dal presupposto che, trattandosi di reato continuato, il termine di durata della prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione, che individua nella data del 15.5.2014, essendo un errore il riferimento alla data del 15.5.2015 contenuta nel capo d’imputazione. Di conseguenza, applicando le regole generali e tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti del decorso del termine di durata della prescrizione, ha fissato al 15.11.2021 la scadenza del suddetto termine nella sua estensione massima.
A tale risultato, tuttavia, occorre aggiungere, i periodi di sospensione del decorso del termine di durata della prescrizione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado, che la Corte territoriale ha ricostruito nel seguente modo:
– Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado dal 21 maggio 2019 al 3 dicembre 2019 per un periodo di 196 giorni disposto su richiesta del difensore (da intendersi, secondo il giudice di appello, come sospensione della prescrizione per l’intera durata del differimento non avendo il giudice di primo grado dichiarato il legittimo impedimento del difensore, per cui il rinvio va inteso come disposto su mera richiesta del difensore);
– Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado dall’8.3.2022 al 24.5.2022 per legittimo impedimento del difensore con sospensione dei termini disposta per 60 giorni;
– Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado dal 24 maggio 2022 al 20 settembre 202, per un periodo di 119 giorni, disposto con sospensione dei termini per tutta la durata del differimento in accoglimento della richiesta del difensore di ottenere un termine per preparare la discussione;
– Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado su richiesta del difensore dal 20 settembre 2022 al 22 novembre 2022, con sospensione disposta per tutta la durata del differimento, per un periodo di 63 giorni;
– Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado su richiesta del difensore dal 22 novembre 2022 al 6 dicembre 2022, con sospensione disposta per tutta la durata del differimento, pari a 14 giorni;
– Rinvio dell’udienza innanzi al giudice di primo grado su richiesta del difensore dal 6 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, con sospensione disposta per tutta la durata del differimento, pari a 56 giorni.
La Corte d’appello, pertanto, individuava in 508 il numero complessivo dei giorni di sospensione del decorso del termine di durata della prescrizione, fissando, pertanto, la scadenza del suddetto termine alla data del 7 aprile 2023, successiva alla data di pronuncia della sentenza di primo grado intervenuta il 31.1.2023., dichiarando, in dispositivo, estinti per prescrizione i reati estinti alla M., con conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado.
2. Con un unico motivo di ricorso la M. deduce violazione di legge per errata applicazione della disciplina in tema di prescrizione del reato, osservando che, sia con riferimento alla sospensione ritenuta di 196 giorni (intercorrenti tra l’udienza del 21 maggio 2019 all’udienza del 3 dicembre 2019), sia con riferimento alla sospensione di 119 giorni (intercorrenti tra l’udienza del 24 maggio 2022 al 20 settembre 2022), la Corte territoriale non aveva rilevato che, nel primo caso, il rinvio era stato disposto per legittimo impedimento del difensore, mentre nel secondo il difensore aveva proposto istanza di rinvio per concomitante impegno professionale, non valutata dal giudice di promo grado, con la conseguenza che la sospensione dei termini di prescrizione non poteva essere disposta per i periodi di tempo innanzi indicati.
Secondo i calcoli riformulati in ricorso si doveva ritenere maturata la prescrizione in data 26 novembre 2022, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado (31 gennaio 2023).
3. Con requisitoria scritta e conclusioni del 10.2.2026 l’Avvocato Generale presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3.1. Con conclusioni pervenute in data 17.2.2027, l’avv. M. T. S., difensore di fiducia dell’imputata, insiste per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va, innanzitutto, rilevato che la disciplina del reato continuato ha valenza unificante esclusivamente sul piano sanzionatorio 6, (cfr. Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Rv. 283269 – 01), con la conseguenza che, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, occorre fare riferimento non al momento in cui è cessata la continuazione, ma alla data di commissione dei singoli reati unificati sotto il vincolo della continuazione. Nel caso in esame la Corte di appello ha fissato alla data del 15.5.2014 la cessazione della continuazione e non ha preso in considerazione le date di consumazione delle singole condotte unificate sotto il vincolo della continuazione. Si tratta, tuttavia, di una carenza non rilevante, posto che, come si vedrà, anche fissando a tale data il momento di consumazione dell’ultimo dei fatti di minaccia per cui si procede, il termine di durata massima della prescrizione risulta perento prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Il che implica logicamente che anche per i fatti di minaccia antecedenti al 15.5.2014 il termine di durata massima della prescrizione risulta perento.
Ciò posto il termine di durata della prescrizione, alla luce della previsione di cui agli artt. 157, 160 e 161, cod. pen., nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi, sarebbe venuto a compimento in data 15.11.2021.
Diventa, dunque, decisivo verificare come e in che misura su tale calcolo abbiano inciso le cause di sospensione del corso della prescrizione disposte in occasione del giudizio di primo grado, ribadendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (cfr. Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Rv. 279861 – 01)
Orbene, come si evince dalla lettura degli atti, consentiti in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo, e dalla stessa motivazione della sentenza della Corte territoriale, all’udienza del 22 novembre 2022 il giudice di primo grado aveva rilevato che effettivamente era fondata la richiesta di differimento per legittimo impedimento del difensore avanzata in relazione all’udienza del 24 maggio 2022, con conseguente revoca delle precedenti ordinanze, sicché non possono essere calcolati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere i 119 giorni di cui all’ordinanza del 24 maggio 2022, intercorrenti tra tale udienza e quella di rinvio del 20 settembre 2022.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione: cfr. Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Rv. 266469 – 01).
Non si può tenere conto, inoltre, delle seguenti sospensioni: dal 22 novembre 2022 al 6 dicembre 2022, per un periodo di 14 giorni, nonché dal 6 dicembre 2022 al 31 gennaio del 2023, per un periodo di 56 giorni, perché il rinvio in entrambi i casi era stato motivato per l’assunzione di un mezzo di prova consistente nell’audizione di un testimone.
Del pari non può tenersi conto della sospensione per un periodo complessivo di 196 giorni, dal 21 maggio 2019 al 3 dicembre 2019, disposta per legittimo impedimento del difensore.
Vanno, invece, prese in considerazione la sospensione di 189 giorni disposta per il rinvio dall’udienza del 3 dicembre 2019 a quella del 9 giugno 2020, per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria (cfr. Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154 – 01); la sospensione di 60 giorni disposta per il rinvio dall’udienza dell’8 marzo 2022 a quella del 24 maggio 2022, per legittimo impedimento del difensore; la sospensione di 60 giorni disposta per il rinvio dall’udienza del 24 maggio 2022 a quella del 20 settembre 2022 per legittimo impedimento del difensore; la sospensione di 60 giorni disposta per il rinvio dall’udienza del 20 settembre 2022 a quella del 22 novembre 2022 per legittimo impedimento del difensore.
Ciò posto appare evidente che se dal calcolo seguito dalla Corte territoriale, si eliminano i 119 giorni intercorrenti tra l’udienza del 24 maggio 2022 e quella di rinvio del 20 settembre 2022; i 196 giorni che vanno dall’udienza del 21 maggio 2019 a quella del 3 dicembre 2019; i 14 giorni intercorrenti dall’udienza del 22 novembre 2022 a quella del 6 dicembre 2022; i 56 giorni intercorrenti tra l’udienza del 6 dicembre 2022 e quella del 31 gennaio 2023, il termine di prescrizione risulta perento in epoca antecedente alla sentenza di primo grado pronunciata il 31 gennaio del 2023, perché al termine massimo di prescrizione che sarebbe perento il 15.11.2021 si devono aggiungere solo 300 giorni.
Né il risultato cambia se si prendono in considerazione la sospensione disposta per il rinvio dall’udienza del 3 dicembre 2019 a quella del 9 giugno 2020, per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria, su cui ha concentrato la sua attenzione l’Avvocato Generale nella sua requisitoria, fissando il totale dei giorni di sospensione in 635 giorni, pari 1 anno e 9 mesi
Se, infatti, a tale numero di giorni si sottraggono i complessivi 385 giorni di cui non si deve tenere conto ai fini della sospensione del decorso della prescrizione, in ogni caso non si supererebbe la data del 31 gennaio 2023.
Essendosi pertanto estinti per prescrizione i reati unificati sotto il vincolo della continuazione per cui si procede, già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, senza che l’estinzione per prescrizione sia stata rilevata dal giudice di appello agli effetti civili, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che vanno eliminate (cfr. Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Rv. 283670).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina
Così è deciso, 05/03/2026






