Quando il delitto di sostituzione di persona è assorbito in un altro reato?

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Cass. pen., sez. V, 9/09/2026 (ud. 9/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34297 (Pres. Catena, Rel. Scordamaglia)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il delitto di sostituzione di persona è assorbito in un’altra figura criminosa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di appello di Lecce confermava una condanna inflitta a un imputato per i delitti di furto aggravato, di tentata truffa, di contraffazione di documento di identificazione personale e di sostituzione di persona, limitatamente ai delitti di contraffazione di documento di identificazione personale e di sostituzione di persona e, per l’effetto, rideterminava la pena inflittagli in anni uno e mesi uno di reclusione, esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inosservanza degli artt. 477, 482 e 494 cod. pen., eccependosi che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della clausola di sussidiarietà inserita nell’art. 494 cod. pen., che vieta il concorso del delitto di sostituzione di persona con altro delitto contro la fede pubblica ove essi siano commessi con condotte sostanzialmente unitarie.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il delitto di sostituzione di persona, in virtù della clausola di riserva contenuta nella norma incriminatrice, è assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate (Sez. 5, n. 9407 del 05/02/2025; Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015; Sez. 2, n. 6597 del 19/12/2013; Sez. 2, n. 8754 del 28/01/2005; Sez. 5, n. 4981 del 27/01/1998).

I risvolti applicativi

Il delitto di sostituzione di persona, per via della clausola di riserva prevista dalla norma incriminatrice, viene assorbito in una diversa fattispecie di reato esclusivamente nell’ipotesi di un unico fatto contestualmente sussumibile sia nell’articolo 494 del codice penale sia in un’altra disposizione a tutela della fede pubblica, configurandosi invece il concorso materiale di reati qualora la condotta si articoli in una pluralità di fatti e in azioni fra loro distinte e separate.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 34297

Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udienza: 09/09/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

C. J. A. nato a … il …

avverso la sentenza del 25/03/2026 della Corte di appello di Lecce

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a J. A. C. per i delitti di furto aggravato, di tentata truffa, di contraffazione di documento di identificazione personale e di sostituzione di persona, commessi in … fino al … in danno di D. A., limitatamente ai delitti di contraffazione di documento di identificazione personale e di sostituzione di persona e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflittagli in anni uno e mesi uno di reclusione, esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Con il ricorso per cassazione interposto nell’interesse di J. A. C. il suo difensore ha articolato tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

– Il primo motivo deduce vizio della motivazione in riferimento alla valutazione della prova dichiarativa, segnatamente del narrato di D. A., che sarebbe incorso in una macroscopica contraddizione in ordine alla data di consumazione del subito furto del documento d’identità: infatti, mentre nella denuncia-querela l’aveva indicata nel 5 agosto 2017, in sede di audizione dibattimentale l’aveva indicata nel 10 agosto 2017, quindi dopo l’8 agosto 2017, ossia, alla data di accettazione della pratica di finanziamento accesa dall’utilizzatore del documento sottrattogli. Tanto ne avrebbe minato radicalmente l’attendibilità.

– Il secondo motivo denuncia l’inosservanza degli artt. 477, 482 e 494 cod. pen. ed eccepisce che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della clausola di sussidiarietà inserita nell’art. 494 cod. pen., che vieta il concorso del delitto di sostituzione di persona con altro delitto contro la fede pubblica ove essi siano commessi con condotte sostanzialmente unitarie. Situazione, questa, puntualmente verificatasi nel caso sottoposto a scrutinio, posto che l’imputato aveva alterato il documento d’identità di D. A. al solo e unico fine di utilizzarlo immediatamente dopo per presentarsi quale titolare dello stesso e accendere il finanziamento. Donde, la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare il delitto di sostituzione di persona assorbito nel delitto di falsità in certificazione amministrativa commesso dal privato.

– Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 62-bis e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche, in quanto giustificato – in spregio ai principi affermati da questa Corte, che richiederebbero una valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. – sulla sola base dell’esistenza in capo all’imputato di precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Il primo motivo è inammissibile.

Il rilievo di contraddittorietà delle dichiarazioni di D. A., in ordine alla data in cui aveva subito il furto del documento d’identità, ritenuta tanto macroscopica da averne radicalmente minato la credibilità soggettiva e l’attendibilità del suo racconto, è generico.

Lo stesso risente, infatti, del mancato confronto con la diffusa e non manifestamente illogica motivazione con la quale nella sentenza impugnata sono state spiegate le ragioni per cui la tesi prospettata dalla difesa, ossia, che D. A. avesse consentito alla contraffazione del suo documento d’identità e alla sua successiva utilizzazione da parte di C. per ottenere la concessione di un finanziamento per l’acquisto di un televisore, fosse insostenibile (cfr. pag. 3, secondo capoverso). Oltretutto, è privo di decisività: quand’anche D. A. fosse stato concorrente morale nelle condotte di contraffazione del suo documento d’identità e di utilizzazione dello stesso da parte di C. per sostituirsi alla sua persona, il contributo da lui offerto alla realizzazione dei reati di cui agli artt. 477 e 482 e 494 cod. pen. non sarebbe tale da elidere la responsabilità del ricorrente, che ha ammesso di esserne stato l’autore materiale.

2. Il secondo motivo è infondato.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, il delitto di sostituzione di persona, in virtù della clausola di riserva contenuta nella norma incriminatrice, è assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate (Sez. 5, n. 9407 del 05/02/2025, omissis, Rv. 287742 – 01; Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, omissis, Rv. 263076 – 01; Sez. 2, n. 6597 del 19/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258536 – 01; Sez. 2, n. 8754 del 28/01/2005, omissis, Rv. 231147 – 01; Sez. 5, n. 4981 del 27/01/1998, omissis, Rv. 210600 – 01).

Nella fattispecie concreta si versa in una situazione in cui il ricorrente ha posto in essere una pluralità di fatti tramite azioni diverse e separate. Egli, infatti, prima ha contraffatto la carta d’identità di D. A., apponendovi la propria fotografia, poi si è servito del documento così confezionato per trarre in errore il personale dell’esercizio commerciale … sulla propria identità. Ineccepibile si rivela, dunque, la decisione del giudice censurato di riconoscere il concorso materiale tra il delitto di falsità materiale in certificazione amministrativa commessa dal privato e quello di sostituzione di persona.

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

È jus receptum che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, omissis, Rv. 279549 – 02); nondimeno, quello rassegnato al riguardo dal giudice del merito è un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto anche solo dell’esistenza in capo all’imputato di numerosi precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, omissis, Rv. 271269 – 01). Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale, per lumeggiare la negativa personalità dell’imputato, ha evocato i suoi due precedenti penali per delitti contro il patrimonio e in materia di armi.

4. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 09/09/2026

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