Quando il conducente non risponde delle lesioni derivanti da un sinistro stradale per non aver compiuto una manovra elusiva?

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Cass. pen., sez. IV, 30/09/2025 (ud. 30/09/2025, dep. 30/10/2025), n. 35424 (Pres. Di Salvo, Rel. Mari)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non possa essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una determinata manovra elusiva.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro – in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Paola – assolveva l’imputato dal reato previsto dall’art. 589, comma 2, cod. pen., in relazione al quale costui era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione da parte del giudice di primo grado.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro il quale, con un unico motivo, deduceva violazione degli artt. 113, 40, 41 cod. pen. e dell’art.140 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una determinata manovra elusiva, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all’altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra e dei necessari tempi di reazione psicofisica (Sez. 4, n. 16096 del 20/02/2018; Sez. 4, n. 29442 del 24/06/2008).

I risvolti applicativi

In materia di responsabilità colposa da sinistri stradali, non può imputarsi al conducente l’omissione di una manovra evasiva quando la situazione di pericolo derivi da una condotta altrui improvvisa, illecita e non prontamente percepibile, avuto riguardo ai tempi di avvistamento, alla repentinità dell’evento, agli spazi di manovra disponibili e ai tempi di reazione psicofisica.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35424 Anno 2025

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: MARI ATTILIO

Data Udienza: 30/09/2025

Data Deposito: 30/10/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO

nel procedimento a carico di:

R. R. nato a … il …

avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

letta la memoria della difesa dell’imputato, che ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro – in riforma della sentenza emessa tir 11/04/2023 dal Tribunale di Paola – ha assolto R. R. dal reato previsto dall’art.589, comma 2, cod. pen., in relazione al quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione da parte del giudice di primo grado.

Nell’atto di esercizio dell’azione penale era stato ascritto al R. e al coimputato U. C., con condotte colpose tra loro indipendenti, di avere

cagionato il decesso di L. C.; in particolare, era stato ascritto al C.

– quale conducente della vettura modello … tg. … – di avere perso il controllo della propria vettura sulla strada statale n. … (nei pressi della progressiva chilometrica …), invadendo l’opposta corsia di marcia e, nel tentativo di rientrare, scontrandosi frontalmente con l’autocarro ….  tg. …, condotto dal R., il quale, anziché effettuare un’utile manovra di emergenza e in violazione dell’art. 140 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, aveva attuato una manovra di deviazione a sinistra che non aveva evitato la collisione ed era risultata determinante ai fini dell’impatto, a causa del quale era stato cagionato il decesso del C., trasportato quale passeggero della suddetta autovettura condotta dal

C..

La Corte territoriale ha previamente dato atto delle motivazioni poste dal Tribunale alla base della sentenza di condanna e – con specifico riferimento alla posizione del R. – dedotta valenza colposa della condotta tenuta, atteso che l’imputato, in presenza di una manovra aberrante dell’altro veicolo (che aveva invaso l’opposta corsia di marcia) 1’aveva deviato verso la propria sinistra anziché deviare verso la propria destra, manovra ritenuta dal giudice di primo grado idonea a evitare il successivo impatto.

I giudici di appello hanno quindi valutato fondati i motivi di impugnazione attinenti alla penale responsabilità del suddetto imputato, ritenendo che la manovra posta in atto fosse astrattamente necessaria e idonea allo scopo, valutando come la condotta alternativa lecita ipotizzata dal giudice di primo grado fosse stata elaborata sulla base della compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, della sussistenza di fatti o circostanze non conoscibili da parte dell’appellante; la Corte territoriale ha altresì sottolineato che il tempo a disposizione dell’imputato per concepire e porre in atto la manovra di emergenza fosse contenuto nello spazio di un secondo o poco più, con la conseguenza che alcun rimprovero di leggerezza, superficialità o imperizia potesse essere mosso al R. in considerazione della situazione di estremo pericolo in cui lo stesso si era venuto a trovare; ha altresì sottolineato che non poteva neanche sostenersi che la manovra alternativa ipotizzata dal giudice di primo grado fosse sicuramente idonea a scongiurare l’evento.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – la violazione degli artt. 113, 40, 41 cod. pen. e dell’art.140 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, nonché – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Ha dedotto che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che la condotta tenuta dal R. era stata concausa dell’evento, avendo concorso a realizzare una condizione di pericolo per la circolazione stradale e costituendo una concretizzazione del rischio che la disposizione contenuta nell’art.140 del C.d.s. si propone di prevenire; ha dedotto che il R., per la velocità di marcia tenuta (circa 30 km/h) sarebbe stato nelle condizioni A.39 avvedersi della situazione di pericolo e per effettuare una manovra idonea a evitare l’impatto, deviando verso la destra o comunque mantenendo la propria traiettoria di marcia, mettendo – al contrario – in atto una manovra di emergenza inidonea a evitare lo scontro.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In riferimento alla dedotta carenza motivazionale della sentenza assolutoria, a propria volta adottata in riforma della sentenza di condanna emessa da parte del giudice di primo grado, occorre complessivamente valutare se l’apparato argomentativo posto alla base della pronuncia di proscioglimento sia dotata della necessaria forza persuasiva.

Difatti, in linea generale, questa Corte ha sottolineato che la riforma della sentenza di primo grado, anche nell’ipotesi in cui la stessa riguardi una sentenza di condanna, impone comunque – pure senza l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa – una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata; ciò in quanto «all’assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l’esigenza che il giudice d’appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. La tesi favorevole alla necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituiva, d’altronde, un orientamento largamente condiviso […] sul rilievo che il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova»; precisando che «Il canone del ragionevole dubbio, infatti, per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giudizio e sulle diverse basi argomentative della sentenza di appello che operi un’integrale riforma di quella di primo grado, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d’accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l’assoluzione» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272430).

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha operato un’analitica ricostruzione dell’evento e ha ritenuto che nei confronti del R., pur se il suo comportamento ha avuto un’oggettiva efficienza causale in ordine alla produzione dell’impatto con il veicolo condotto dal coimputato, non potesse essere formulato alcun addebito di imperizia o di imprudenza, in rapporto alla regola cautelare richiamata nel capo di imputazione, ovvero quella contenuta nell’art. 140 C.d.s., in base alla quale «Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale».

Va quindi rilevato che nel complessivo percorso argomentativo tenuto dal giudice di appello non si ravvisa il vizio di illogicità o di contraddittorietà denunciato da parte del ricorrente.

Specificamente, la Corte territoriale – in conformità, peraltro, con quanto ravvisato anche da parte del giudice di primo grado – ha dato atto di come il mezzo condotto dal R. si trovasse all’interno della propria semicarreggiata di pertinenza, in ottemperanza alla disposizione contenuta nell’art.143 C.d.s., la cui violazione non è stata contestata nell’atto di esercizio dell’azione penale.

4. Sulla base di tale presupposto, con argomentazioni intrinsecamente coerenti e immuni dal denunciato vizio di contraddittorietà o di illogicità, la Corte territoriale ha escluso che – nella conseguente manovra posta in atto dal R. al fine di evitare l’impatto con la vettura che aveva invaso la propria semicarreggiata di pertinenza – potesse essere ravvisato un carattere colposo.

A tale fine, deve essere previamente richiamato il principio, costantemente affermato da questa Corte, in forza del quale quando – come nella fattispecie in esame – si assuma violata una regola cautelare cosiddetta “elastica “, cioè dal contenuto comportamentale non rigidamente definito, è necessario, ai fini dell’accertamento della condotta impeditiva esigibile da parte del garante, procedere ad una valutazione ex ante che tenga conto delle circostanze del caso concreto (Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, omissis, Rv. 274949; Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, omissis, Rv. 273871).

Nel caso in esame, quindi, la motivazione del giudice di appello – nel rispetto dei principi dettati dal citato arresto delle Sezioni Unite nella sentenza T. – ha fornito adeguati e logici elementi idonei a smentire il giudizio di addebito colposo formulato nella sentenza di primo grado e, in base al quale, il R. avrebbe posto in essere, al fine di evitare l’impatto, una errata manovra di emergenza, tentando di evitare l’impatto mediante una sterzata sulla propria sinistra anziché mantenersi sul lato destro della semicarreggiata di pertinenza e spostarsi ulteriormente verso tale lato della sede stradale; comportamento che, secondo la valutazione del Tribunale, avrebbe consentito al C. di completare la manovra di rientro nella propria corsia.

5. Deve quindi essere richiamato il principio, espresso da questa Corte, in base al quale, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una determinata manovra elusiva, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all’altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra e dei necessari tempi di reazione psicofisica (Sez. 4, n. 16096 del 20/02/2018, omissis, Rv. 272479; Sez. 4, n. 29442 del 24/06/2008, omissis, Rv. 241896).

Nel caso di specie – acclarato il carattere illecito della manovra posta in essere dal coimputato – il motivo di impugnazione non si confronta adeguatamente con una fondamentale affermazione contenuta nella sentenza impugnata.

…ha rilevato che – sulla base di una considerazione di fatto estrapolata dalla ricostruzione degli elementi probatori e intangibile in questa sede – il R. … avesse avuto un ridottissimo spazio temporale per concepire e porre in atto la manovra di emergenza, stimato dalla Corte territoriale in poco più di un secondo (pag. 8 della sentenza impugnata).

Ritener… quindi, con valutazione del tutto coerente, che – in considerazione del ristrettissimo arco temporale nonché delle concrete caratteristiche del mezzo condotto (autocarro pesante adibito al soccorso stradale) – il R. non si fosse trovato nelle condizioni per potere percepire e porre in atto una manovra di emergenza di carattere alternativo; avendo quindi ritenuto la Corte, con valutazione coerente, che il R. – nel ristrettissimo spazio temporale a disposizione – avesse concepito la manovra di deviazione a sinistra come l’unica idonea a evitare l’impatto in luogo di quella alternativa ipotizzata dal giudice di primo grado e che non sussistesse quindi la reale possibilità dell’agente di adeguarsi allo standard comportamentale previsto, in implicito riferimento ai principi sottesi alla tematica della necessaria misura soggettiva della colpa.

Deve quindi ritenersi che il motivo di impugnazione, sostanzialmente incentrato sulla valenza causale da attribuire al comportamento del R. e fondato sulla ricostruzione a posteriori operata dal giudice di primo grado, non si sia adeguatamente confrontato con le motivazioni della Corte territoriale in punto di sussistenza del necessario elemento soggettivo.

6. Ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 30 settembre 2025

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