Cass. pen., sez. V, 29/10/2025 (ud. 29/10/2025, dep. 20/11/2025), n. 37841 (Pres. Pistorelli, Rel. Giordano)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è insindacabile in sede di legittimità il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Caltanissetta confermava una pronuncia di condanna di primo grado per un caso di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con rifermento agli artt. 62-bis, 69 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione solo apparente della pronuncia censurata in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante su quella aggravante.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.[1], senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020).
I risvolti applicativi
Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti integra una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione congrua, anche se basata soltanto su alcuni dei parametri di cui all’art. 133 c.p., senza che sia necessaria un’esposizione analitica dei criteri utilizzati.
[1]Ai sensi del quale: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37841 Anno 2025
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienza: 29/10/2025
Data Deposito: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. R. nato a … il …
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. C. A., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.
In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalle conformi decisioni di merito, il M., nella veste di amministratore di fatto della società M. s.r.l., avrebbe distratto la somma complessiva di euro 143.782,50, ricevuta in pagamento delle fatture di vendita dalla n. 6 alla n. 12 del 2008, e tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della società.
2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto, a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216, primo comma, n. 2, l. fall., 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen.
Deduce, innanzi tutto, che la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente sulla prova che nelle casse sociali fossero entrate le somme di cui alle fatture indicate nel capo di imputazione, atteso che, in realtà, come attestato dalle note di credito emesse dalla società fallita, dette somme non erano mai state corrisposte dai clienti, nonostante la consegna agli stessi della merce, che neppure era stata restituita.
Soggiunge che l’affermazione della sua responsabilità penale non potrebbe fondarsi sulle dichiarazioni dei predetti clienti, ovvero i testi M. e R., poiché erano interessati a confermare di aver saldato le fatture, con conseguente inattendibilità di quanto riferito dai medesimi.
2.2. Mediante il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216, primo comma n. 2, l. fall., 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen. con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestando la sua responsabilità penale per tale delitto, sebbene il curatore fallimentare avesse chiarito, in sede dibattimentale, che le scritture contabili erano tenute correttamente.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 219, terzo comma, l. fall., quanto all’omessa concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, poiché il giudice d’appello avrebbe omesso di vagliare i presupposti per la concessione della stessa, pur dando atto che non potesse essere integrata la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con rifermento agli artt. 62-bis, 69 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione solo apparente della pronuncia censurata in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante su quella aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo, ai limiti dell’inammissibilità poiché omette di confrontarsi in modo puntuale con il complessivo ragionamento inferenziale in forza del quale – con una motivazione, peraltro integrante una doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado – la Corte territoriale è pervenuta all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, non è fondato.
E, infatti, sebbene mancasse la prova del pagamento delle somme, il ragionamento del provvedimento impugnato, così come già quello del Tribunale in primo grado, si è fondato su una serie di indizi, gravi, precisi e convergenti in tale direzione, quali: la conferma, da parte dello stesso imputato, che i pagamenti con i clienti erano talora regolati in contanti o girando assegni; la quietanza da parte del M. della fattura n. 8 del 2008, peraltro giustificata in modo diverso dall’imputato nel giudizio di primo grado e in quello di appello; l’emissione delle note di credito ad oltre un anno dall’emanazione delle fatture; la mancata formale richiesta della restituzione della merce ovvero del pagamento delle somme insolute alle due società cui erano intestate le fatture; il conferimento del ruolo di amministratore della società alla madre dell’imputato, affetta da un grave deficit cognitivo, come da documentazione medica in atti.
Decisiva, soprattutto, è poi la circostanza, evidenziata già dalla decisione di primo grado, che dai mastrini della contabilità della società fallita le fatture risultassero pagate. Circostanza con la quale la difesa del M. non si è mai confrontata, neppure al solo fine di confutarla.
Nel delineato quadro istruttorio, dunque, alcuna rilevanza dirimente è stata tributata nel ragionamento dei giudici di merito alle dichiarazioni rese dai testi M. e R., sulla cui inattendibilità si appuntano le uniche specifiche censure del ricorrente. Dette censure, peraltro, mirano, a fronte di una motivazione adeguata, ad ottenere una rinnovata valutazione delle prove che non è consentita neppure in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, Rv. 207944).
2. Il secondo motivo non è fondato, in quanto si basa solo su una delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, isolandola dal contesto della più ampia testimonianza dello stesso, per sostenere che questi avrebbe confermato che non vi erano difficoltà nella ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società.
In realtà, alla stregua di quanto concordemente valorizzato dalle decisioni di merito, il curatore ha riferito di una situazione anomala della contabilità, sia per l’emissione delle note di credito, sia per le interrelazioni di attività e di fatturazione tra la M. s.r.l. e la M., che aveva reso difficoltosa la ricostruzione della contabilità medesima.
3.Il terzo motivo è inammissibile per genericità dato che omette qualsivoglia confronto con la motivazione, peraltro adeguata, della decisione censurata laddove esclude la possibilità di riconoscere al ricorrente la circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, l. fall. in ragione della sottrazione alla massa di “un importo assolutamente apprezzabile, che avrebbe potuto ristorare sensibilmente le ragioni del ceto creditorio in sede di riparto”.
4. Il quarto motivo è, del pari, inammissibile.
Deve ribadirsi che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, omissis, Rv. 279838 – 02).
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha argomentato in maniera congrua sotto tale aspetto, ponendo in rilievo l’adeguatezza del bilanciamento operato in termini di equivalenza tenendo conto della condotta processuale e del concreto disvalore del fatto ascritto.
5. Tenuto conto della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale e delle conclusioni della difesa dell’imputato seguite dalla stessa, occorre puntualizzare che il fatto che i primi due motivi non sono inammissibili non implica che sia decorso il termine di prescrizione.
Il delitto, infatti, è stato commesso, avendo riguardo alla data di dichiarazione del fallimento, il 6 luglio 2011, ed ha un termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi decorso il 6 gennaio 2024.
Sennonché a detto termine devono aggiungersi ben n. 689 giorni di sospensione (ovvero: 60 giorni dal 21 febbraio 2019 al 3 ottobre 2019 per legittimo impedimento del difensore; 148 giorni dal 3 ottobre 2019 al 27 febbraio 2020 per istanza di rinvio del difensore dell’imputato cui non è stato tributato il riconoscimento di legittimo impedimento; 60 giorni dal 27 febbraio 2020 al 17 settembre 2020 per legittimo impedimento dell’imputato; 91 giorni dall’11 marzo 2021 al 10 giugno 2021 per istanza di rinvio del difensore dell’imputato accolta dal giudice senza riconoscere la ricorrenza di un legittimo impedimento; 60 giorni dal 9 settembre 2021 al 13 gennaio 2022 per legittimo impedimento dell’imputato; 112 giorni dal 13 gennaio 2022 al 5 maggio 2022 per istanza di rinvio del difensore accolta dal Giudice senza riconoscere un legittimo impedimento; 60 giorni dal 1° dicembre 2022 al 9 maro 2023 per legittimo impedimento del difensore; 49 giorni dal 22 settembre 2023 al 10 novembre 2023 per richiesta della difesa; 49 giorni dal 16 gennaio 2025 al 6 marzo 2025 per impedimento del difensore).
Di conseguenza il delitto si sarebbe prescritto solo nella data del 7 dicembre 2025.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 29/10/2025







