Quando e come si può revocare la pena dei lavori di pubblica utilità?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 14/01/2025 (ud. 14/01/2025, dep. 6/03/2025), n. 9295 (Pres. Casa, Rel. Zoncu)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava il quando e il come può essere revocata la pena dei lavori di pubblica utilità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Sassari revocava, ai sensi degli artt. 53 e 56 L. 689/1981, come modificata dal D.lgs. 150/2022, la pena dei lavori di pubblica utilità applicata in sostituzione della pena detentiva di anni due di reclusione originariamente inflitta.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati i seguenti orientamenti nomofilattici: 1) in tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, laddove si è affermato che la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell’impugnazione della sentenza, configurandosi un errore di giudizio la cui emenda, in sede esecutiva, comporterebbe un’inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell’intangibilità del giudicato (Cass. pen., Sez. 1, n. 20593 del 09/12/2022, dep. 2024); 2) in tema di sanzione sostitutiva di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309 del 1990, la revoca può essere disposta solo in caso di violazione degli obblighi lavoro allo svolgimento del lavoro, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell’ipotesi prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all’interessato (Cass. pen., Sez. 1, n. 37357 del 06/06/2014).

I risvolti applicativi

In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, fermo restando che la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell’impugnazione della sentenza, per quanto riguarda in particolare la sanzione sostitutiva di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309 del 1990, la revoca può essere disposta solo in caso di violazione degli obblighi lavoro allo svolgimento del lavoro.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 9295 Anno 2025

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: ZONCU MARIA GRECA

Data Udienza: 14/01/2025

Data Deposito: 06/03/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. M. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

lette le conclusioni del PG Luigi Giordano che chiedeva l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza emessa in data 23 settembre 2024 revocava, ai sensi degli artt. 53 e 56 L. 689/1981, come modificata dal D. Lgs. 150/2022, la pena dei lavori di pubblica utilità applicata a M. M., in sostituzione della pena detentiva di anni due di reclusione originariamente inflitta.

L’intervenuta esecuzione di misura custodiale per reato analogo a quello per il quale l’imputato ha riportato condanna evidenzia l’insussistenza in concreto dei presupposti per mantenere la sostituzione, poiché la pena sostitutiva non si appaleserebbe idonea alla rieducazione del condannato e non assicurerebbe la prevenzione del pericolo di commissione dei reati.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo lamentava vizio di motivazione.

L’impugnato provvedimento avrebbe completamente omesso di motivare circa la materiale impossibilità del condannato di svolgere i lavori di pubblica utilità in quanto sottoposto a misura cautelare coercitiva nell’ambito di diverso procedimento penale.

Il condannato non aveva mai ricevuto copia della sentenza, né gli era mai stato ingiunto di attenersi alle prescrizioni ivi contenute.

2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 63 L. 689/1981. Il provvedimento di revoca è illegittimo laddove fonda la decisione sul fatto che il condannato non aveva mai iniziato i lavori di pubblica utilità, stante il fatto che il M. era impossibilitato fisicamente e svolgere detta attività; in ogni caso non è stata rispettata la procedura prevista dall’art. 63 L. 689/81.

2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 66 L. 689/81.

Lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità non è iniziato per l’impossibilità fisica del M., sottoposto a misura cautelare; inoltre, la revoca della pena sostitutiva colliderebbe con la definitività della pronuncia di condanna integrata da detta sostituzione, ex art. 545 bis cod. proc. pen., posto che la revoca della pena sostitutiva è possibile solo al verificarsi delle condizioni indicate nell’art. 66 L. 689/81 che attengono alla fase esecutiva.

3. Il sostituto procuratore generale Luigi Giordano depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1 II primo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale fonda la revoca della pena dei lavori di pubblica utilità sostitutivi, non già sulla mancata esecuzione degli stessi, che è una delle condizioni che, a mente dell’art. 66 L. 689/81, consentono la revoca della pena sostitutiva, bensì sulla scorta di una rivalutazione della idoneità, in ragione della sopravvenuta esecuzione di una misura custodiale, della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione dei reati, ovvero a essere utile alla rieducazione del condannato.

Dal verbale dell’udienza emerge la questione trattata in contraddittorio circa la impossibilità del M. di svolgere i LLPPUU in quanto sottoposto a misura, ma di tale questione, unica rilevante, il Tribunale, quale giudice che ha applicato la misura, non si occupa.

La motivazione che sorregge la revoca è del tutto errata.

Come affermato da un orientamento di questa Corte, che qui si intende richiamare e ribadire, il Giudice dell’esecuzione non può, in via generalizzata, revocare, anche in caso di errore, il provvedimento — reso dal giudice della cognizione o in sede esecutiva per effetto della competenza transitoria e surrogatoria di cui all’art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022 — con il quale è stata applicata, ai sensi dell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, essendo la revoca di questa prevista esclusivamente nei casi di cui all’art. 66 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 (sez. 1, n. 1025 del 6/11/2024, dep. 2025. omissis, n.m.), ciò in quanto il provvedimento di sostituzione della pena accede senz’altro a pronuncia definitiva, rispetto al quale la revoca è prevista soltanto per i casi previsti dall’art. 66 della legge n. 689 del 1981.

Il provvedimento che ha disposto la sostituzione, infatti, pur emesso in forma di ordinanza, ha deciso non su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, bensì su situazione giuridica con carattere di definitività e soggetto a impugnazione, sicché deve ritenersi che esso abbia una natura pari a quella delle sentenze (cfr. Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285554 – 01). Con la conseguenza che, essendosi esaurita con l’emanazione dell’ordinanza la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all’organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi, del tutto mancanti nel caso in esame.

Ad analoga conclusione si è giunti (Sez. 1, n. 20593 del 09/12/2022, dep. 2024, omissis, Rv. 284538 – 01) in tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, laddove si è affermato che la misura applicata

fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell’impugnazione della sentenza, configurandosi un errore di giudizio la cui emenda, in sede esecutiva, comporterebbe un’inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell’intangibilità del giudicato.

Nello stesso senso ha deciso questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 37357 del 06/06/2014, omissis, Rv. 260596 – 01) anche in tema di sanzione sostitutiva di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309 del 1990, affermando che la revoca può essere disposta solo in caso di violazione degli obblighi lavoro allo svolgimento del lavoro, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell’ipotesi prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all’interessato.

Alla luce delle pronunce sopra richiamate, che sono espressive di un medesimo orientamento, l’impugnato provvedimento si appalesa affetto da violazione di legge, proprio perché la revoca della pena sostitutiva è fondata sulla rivalutazione di idoneità che non è consentita nella fase esecutiva, poiché la valutazione è stata fatta in fase di cognizione, nel momento in cui, a seguito della pronuncia della condanna, è stata disposta la sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive.

Non a caso l’art. 66 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che disciplina i casi in cui può essere revocata la sostituzione, elenca delle situazioni che attengono alla fase esecutiva, cioè l’inosservanza delle prescrizioni ovvero la mancata esecuzione della pena sostitutiva, lasciando invariate ed impregiudicate le valutazioni di valore e sostituibilità della pena originariamente inflitta, che appartengono alla discrezionalità del giudice della cognizione e che fanno parte di un giudicato non più tangibile.

2. L’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sassari per nuovo giudizio.

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari.

Così deciso il 14 gennaio 2025.

Leggi anche

Contenuti Correlati