Cass. pen., sez. II, 5/02/2025 (ud. 5/02/2025, dep. 6/02/2025), n. 4818 (Pres. Verga, Rel. Saraco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando basta un messaggio intimidatorio “silente” per integrare l’aggravante del metodo mafioso.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna degli imputati per i reati riuniti per la continuazione ex artt. 110, 81, comma secondo, 644 cod. pen., (capo A) e 629, commi primo e secondo e 61 n. 2 cod. pen. (capo B), con l’equivalenza, per alcuni di essi, delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante, e, in relazione ad un altro, per il reato ex artt. 81, 110 e 629, commi primo e secondo e 61 n. 2 cod. pen. (capo B), con la prevalenza della diminuente ex art. 114 cod. pen. sulla aggravante contestata.
Tuttavia, giudicando su rinvio della Corte di cassazione, siffatta Corte territoriale riconosceva altresì la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso contestata ex art. 416-bis.1. cod. pen., esclusa nella precedente sentenza della Corte di Appello, ma già ravvisata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, e, rilevando errori nei calcoli effettuati dal Giudice di primo grado, rideterminava le pene.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli accusati, chiedendo l’annullamento della sentenza.
In particolare, tra i motivi ivi addotti, si deduceva violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e vizio della motivazione nel ravvisare sussistente siffatta aggravante.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per l’utilizzo del metodo mafioso, non è necessaria una ostentazione di mafiosità perché è sufficiente l’utilizzo di un messaggio intimidatorio “silente”, quando l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, o il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018).
I risvolti applicativi
Per l’aggravante del metodo mafioso, non è necessaria l’ostentazione di mafiosità, essendo sufficiente un messaggio intimidatorio “silente” quando l’associazione ha una forza tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso o l’uso della violenza esplicita.





