Qualora la sentenza conceda solo uno tra i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, sussiste l’obbligo di motivare le ragioni per cui gli elementi favorevoli al primo non fondino anche la concessione del secondo?

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Cass. pen., sez. III, 12/05/2026 (ud. 12/05/2026, dep. 23/09/2026), n. 34139 (Pres. Di Stasi, Rel. Vergine)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la sentenza, con cui viene concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, debba indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza emessa dal Tribunale partenopeo, in composizione monocratica, con cui, all’esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante lo aveva condannato alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva errata applicazione di legge -artt. 133, 175 cod. pen., e 125 e 546 cod. proc. pen.- e correlato vizio di motivazione, reputato asseritamente assente, in punto di trattamento sanzionatorio e mancata concessione del beneficio della non menzione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (cfr. Sez. 4 -, Sentenza n. 32963 del 04/06/2021).

I risvolti applicativi

La sentenza, che conceda uno soltanto tra i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, deve specificamente motivare le ragioni per cui gli elementi valutati favorevolmente ai fini del primo beneficio non siano ritenuti idonei a fondare la concessione del secondo, ovvero indicare autonomi elementi di segno contrario che giustifichino il diniego della misura negata.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 34139 Anno 2026

Presidente: DI STASI ANTONELLA

Relatore: VERGINE CINZIA

Data Udienza: 12/05/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

G. G., nato a … il …

avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Napoli

udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;

lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 ottobre 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale partenopeo, in composizione monocratica, all’esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato G. G. responsabile del reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante lo aveva condannato alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. G. ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a quattro motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione di legge -art.349 cod. pen.- in ordine alla individuazione dell’elemento soggettivo del reato, asseritamente apoditticamente affermato escludendo il rilievo del titolo edilizio formatosi per silenzio assenso sulla Scia edilizia (prot. …).

Tanto avrebbe determinato il legittimo affidamento del privato sulla legittimità del proprio agire laddove, in mancanza di un atto di autotutela ex art. 21-nonies I. 241/1990, il successivo provvedimento di diffida o sospensione dei lavori, sarebbe intervenuto oltre il termine legale e sarebbe privo di idonea prova di notificazione al G..

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, asseritamente omessa (in ordine al tema difensivo dell’errore sul fatto o sulla liceità della condotta, e alla richiesta assolutoria fondata sulla sussistenza quanto meno di un ragionevole dubbio), apparente (perché risolve una complessa questione di elemento soggettivo in un’asserzione meramente assertiva

sulla irrilevanza delle ragioni dell’agente), illogica (perché prescinde dall’oggettivo specifico contesto amministrativo), sulla ricostruzione del procedimento amministrativo e sulla sussistenza del dolo di cui all’art.349 cod. pen..

La sentenza non si sarebbe confrontata, se non genericamente, con le doglianze espresse dalla difesa con l’atto di appello relativamente alla formazione del silenzio assenso ed alla tardività del provvedimento inibitorio (formazione del titolo edilizio per Scia, decorso del termine di 30 giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, I. 24/1990 e art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001, mancanza di un legittimo esercizio del potere inibitorio e di successivo esercizio dell’autotutela, come desumibili dalle

decisioni amministrative offerte in comunicazione).

2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., errata applicazione di legge -artt. 581, 546, 598 cod. proc. pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente omessa o apparente sui motivi di appello.

Specificamente in ordine a:

– ricostruzione temporale dei lavori e rapporto cronologico tra Scia (23 gennaio 2018), formazione del silenzio assenso (22 febbraio 2018), diffida (26 febbraio 2018) e sopralluogo (23 marzo 2018);

– iato cronologico tra periodo intercorrente tra la diffida e il sopralluogo, periodo in cui il ricorrente avrebbe ottemperato all’ordine di non proseguire i lavori, e prosecuzione degli stessi nel 2021, temporalmente scissa, quest’ultima, rispetto alla prima e quindi non univocamente riconducibile alla volontà di violare i sigilli;

-questioni relative al raffronto tecnico, rilevanti al fine di comprendere l’effettivo perimetro del sequestro preventivo e dunque l’oggetto del vincolo penale; temi, tutti, oggetto di argomentazioni difensive cui la Corte ha opposto un generico rigetto.

2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., errata applicazione di legge -artt. 133, 175 cod. pen., e 125 e 546 cod. proc. pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente, in punto di trattamento sanzionatorio e mancata concessione del beneficio della non menzione.

La Corte di appello, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, ha rilevato che la pena inflitta è sostanzialmente corrispondente al minimo edittale per l’ipotesi non aggravata e che il bilanciamento tra circostanze appare corretto.

Ha negato il beneficio della non menzione in ragione del rilevante danno cagionato al bene protetto e al territorio, del vulnus alla attività finalizzata al controllo del territorio cui il sequestro di opere edili è strumentale.

La motivazione sarebbe parziale, perché non tiene conto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. relativi a personalità del reo, precedenti, condotta processuale, ampiamente valorizzati in appello; incongruente rispetto alla natura ed entità concreta del fatto-reato, fondato su vicenda edilizia collocabile in con contesto di ritenuta legittimità dell’agire e di esigenze abitative familiari, apparente, perché non consente la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato solo limitatamente alla questione della applicabilità dell’art. 175 cod. pen; inammissibile nel resto.

1. Si osserva che in tema di violazione dei sigilli, l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 349 cod. pen. è integrato dal dolo generico, per cui è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell’autorità competente, senza che sia necessario il fine specifico di recare un “vulnus” alla conservazione o all’identità della cosa sequestrata.

Si è affermato che siffatto elemento psicologico del reato è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l’eventuale buona fede dell’agente cui incombe l’obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente. Sez. 3, Sentenza n. 27134 del 08/04/2015 Ud. (dep. 30/06/2015) Rv. 264305 – 01 e sempre Sez. 3, Sentenza n. 21918 del 07/03/2008 Ud. (dep. 30/05/2008) Rv. 240033 – 01.

La prova della sussistenza del dolo deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia, è onere di quest’ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno eventualmente impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell’accaduto l’autorità. Sez.3, Sentenza n. 7371 del 13/07/2016 Ud. (dep. 16/02/2017) Rv. 269192 – 01.

2. Ciò premesso, e congiuntamente esaminando i primi tre motivi di ricorso, inquanto riguardanti, tutti, il punto dell’elemento soggettivo del reato (ritenuto dai giudici di merito con cd. doppia conforme, e contestato dal ricorrente sotto il profilo della violazione di legge col primo motivo, del vizio di motivazione col secondo, vizio ribadito, in parte qua, anche col terzo ove è dedotto per asserita omessa motivazione in ordine ai motivi formulati col gravame di merito), si rileva (…) di appello ha disatteso le censure difensive con una motivazione congrua, logica e legittima, che va esente dalle critiche della difesa del ricorrente.

2.1. La Corte di appello -cui, nel richiedere l’assoluzione quanto meno ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen., la difesa aveva rappresentato che l’imputato aveva depositato una Scia di inizio lavori in data 23 gennaio 2018, a seguito della quale si sarebbe consolidato il silenzio assenso da parte del Comune di …, e che del tardivo provvedimento di sospensione dei lavori, emanato dall’ente il 26 febbraio 2018, non vi sarebbe traccia in atti così come della relativa notifica al prevenuto, sostanzialmente sostenendo, come in primo grado, che l’imputato avesse «posto in essere i lavori contestati nella convinzione che fossero legittimamente autorizzati dall’ente»- conformemente al decisum del Tribunale, ha ritenuto configurabile il dolo del reato, ribadito che è sufficiente alla sua integrazione anche il dolo eventuale, nella rilevata inconferenza delle deduzioni difensive a negarne la sussistenza.

2.2. La sentenza, infatti, ha correttamente argomentato circa la sussistenza del sequestro sull’immobile, sulle ragioni che lo determinarono e sulla prosecuzione illecita dei lavori da parte dell’imputato, custode giudiziario, in palese violazione dei sigilli ivi apposti (nell’anno 2018, quando sull’immobile, un ex ristorante, era apposto il vincolo reale per riscontrate difformità nella ristrutturazione rispetto alla SCIA presentata) a fronte del riscontrato completamento dei lavori di ristrutturazione, (nel 2021, con creazione, in luogo dell’originario manufatto, di due appartamenti finiti in tutte le opere interne oltre che nelle pertinenze esterne, anch’esse puntualmente descritte), infine, sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato ex art. 349 c.p. riportandosi alla giurisprudenza di questa Corte riguardante la possibile sussistenza, in ipotesi come quella di specie, della forma del dolo eventuale, e valutate correttamente come inconferenti rispetto al tema le argomentazioni difensive relative alle motivazioni per cui la prosecuzione dei lavori era stata effettuata.

Si tratta di argomentazioni, supportate da giurisprudenza costante di questa Corte, che risultano riproposte col ricorso in disamina, ma che, si ribadisce inefficaci a contrastare l’assunto, inequivocabile, della prosecuzione di lavori nonostante il vincolo reale in atto e con violazione dei sigilli apposti, non colgono nel segno e risultano oltre che inammissibili, in quanto impongono in questioni di fatto, manifestamente infondate.

Non sussiste, dunque, il vizio di inidonea motivazione e di motivazione solo apparente lamentato nel ricorso atteso che il provvedimento ha evidenziato la responsabilità del ricorrente per il reato contestato oltre ogni ragionevole dubbio, saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti.

Il ricorso, che come anticipato scende palesemente nel merito, proponendo un’interpretazione alternativa dei fatti e prospettando il concetto di difetto di prova a fronte di una sentenza in “doppia conforme” di responsabilità, è poi estrinsecamente generico, in quanto reitera doglianze già prospettate in appello e alle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed esaustiva risposta.

3. Solo parzialmente inammissibile è il quarto motivo.

3.1. La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, omissis, Rv. 271243 – 01).

Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, omissis, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, omissis, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, omissis, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, omissis, non mass.).

3.1.1. La Corte di appello, cui era stato genericamente invocato il ridimensionamento, in melius, del trattamento sanzionatorio, ha ritenuto, con motivazione congrua, aderente alla piattaforma probatoria disponibile, coerente al precetto normativo ed agli insegnamenti sul punto di questa Corte, immune da contraddizioni intrinseche e svolta senza cedimenti logici, che l’entità della pena inflitta, sostanzialmente corrispondente al minimo edittale per l’ipotesi non aggravata, fosse coerente alla apprezzata gravità del reato, anche quanto al bilanciamento delle attenuanti generiche, valutate equivalenti alla aggravante di cui al comma secondo dell’art. 349 cod.pen., in considerazione dell’entità della violazione e della natura vincolata della zona in cui l’immobile insiste.

3.1.2. Il motivo è, pertanto, in parte qua inammissibile, per genericità estrinseca, e, comunque, manifestamente infondato.

3.2. Quanto alla non menzione della condanna si rileva (cfr. Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, omissis) che il beneficio è fondato sul principio dell’«emenda», e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando tuttavia l’obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011 – dep. 20/09/2011, omissis, Rv. 251509; Sez. 2, n. 6949 del 12/03/1998 – dep. 10/06/1998, omissis, Rv. 211100).

Peraltro la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (cfr. Sez. 4 -, Sentenza n. 32963 del 04/06/2021 Ud. (dep. 07/09/2021) Rv. 281787 – 01).

3.2.1. La motivazione dalla Corte resa in ordine al diniego del beneficio non soddisfa gli indicati requisiti, non facendosi carico della valutazione dei parametri della personalità del reo, della concretezza del fatto reato basato, comunque, su una vicenda edilizia-amministrativa relativamente intricata, monca nella concreta esplicitazione del percorso logico giuridico attraverso il quale la decisione è stata assunta.

Di tal che deve essere cassata sul punto, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito che faccia corretta applicazione dei dedotti principi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 175 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2026

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