Cass. pen., sez. V, 13/11/2025 (ud. 13/11/2025, dep. 19/02/2026), n. 6843 (Pres. Vessichelli, Rel. Cananzi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa si distinguono la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari riformava quella del Tribunale della medesima città, dal che residuava la condanna dell’amministratore della fallita società a responsabilità limitata, per i soli delitti di bancarotta fraudolenta societaria, documentale di tipo generico e patrimoniale distrattiva per euro 979,00.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale generica.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019).
I risvolti applicativi
La bancarotta semplice ex art. 217 l. fall. si realizza per dolo o colpa nella tenuta delle scritture contabili, mentre la bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, n. 2, l. fall. richiede esclusivamente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, idonea a pregiudicare la ricostruzione patrimoniale dell’impresa.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6843 Anno 2026
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CANANZI FRANCESCO
Data Udienza: 13/11/2025
Data Deposito: 19/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T. G. nato a … il …
avverso la sentenza del 05/07/2024 della Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito l’avvocato D. K., in sostituzione dell’avvocato G. L., nell’interesse del ricorrente G. T., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 5 luglio 2024, riformava quella del Tribunale barese, dal che residuava la condanna di G. T., quale amministratore della fallita B. S. G. e S. S.r.l., per i soli delitti di bancarotta fraudolenta societaria, documentale di tipo generico e patrimoniale distrattiva per euro 979,00.
La Corte territoriale, per difetto di dolo specifico, aveva mandato assolto l’imputato dalla condotta di bancarotta documentale di tipo specifico relativa al libro inventario ed al libro giornale, indicati come sottratti nella imputazione, in quanto l’imputato li aveva successivamente inviati al curatore, seppur tardivamente, il che collideva con una volontà fraudolenta in danno dei creditori o per avvantaggiare se stesso. La Corte territoriale, poi, dichiarava estinto per prescrizione il reato di omesso deposito delle scritture contabili ex art. 220 e 16 l. fall.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di G. T. consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale generica. Il ricorrente rileva una incongruità nella sentenza impugnata, avendo ritenuto insussistente la prova del dolo specifico per la bancarotta documentale per sottrazione, in ragione della consegna tardiva dei libri, mentre invece per il pagamento alla curatela dell’importo di 979,00 euro, comunque effettuato successivamente al fallimento, il pagamento non aveva prodotto la medesima conclusione quanto ai delitti di bancarotta patrimoniale e documentale generica. Alla medesima conclusione, di esclusione del coefficiente soggettivo e dell’offensività della condotta, doveva giungere la Corte territoriale in ordine alla bancarotta documentale che non aveva consentito di accertare l’esistenza e la consistenza dei crediti per euro 267.000, in quanto per tale importo si era pervenuti ad un atto transattivo fra l’imputato e la curatela che aveva ottenuto 30mila euro, in relazione a tali crediti ceduti pro-soluto in favore di altra società – I. in capo allo stesso T.. Anche tali condotte escludevano una volontà di pregiudizio in danno dei creditori, pertanto la sentenza è viziata anche per non aver dato conto delle ragioni di esclusione della bancarotta semplice.
4. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla distrazione di 979,00 euro. La Corte trae la prova della distrazione dalla «corresponsione riparativa» in favore della curatela che però integrerebbe la cd. bancarotta riparata.
5. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
Va premesso che la valutazione della Corte di appello – che ha escluso il dolo specifico per la sottrazione o mancata istituzione del libro inventario e del libro giornale in quanto con tale volontà, di danneggiare i creditori o di avvantaggiare se o altri, non sarebbe compatibile la consegna dei libri medesimi al curatore tre anni dopo la dichiarazione di fallimento – non è sindacabile in questa Sede in assenza di impugnazione del Pubblico ministero.
Residua la condotta di bancarotta documentale di tipo generico, per irregolare tenuta delle scritture, che non consentivano di accertare l’esistenza del credito della fallita per 267 mila euro e non indicavano la sorte della liquidità per 979,00 euro.
Va richiamato il consolidato principio per il quale, quanto al coefficiente soggettivo, per la bancarotta fraudolenta documentale di tipo specifico, consistente nelle alternative condotte di sottrazione, occultamento e falsificazione delle scritture contabili, nonché di omessa tenuta delle stesse (condotta assimilata dalla giurisprudenza consolidata alle ipotesi previste dalla norma incriminatrice) deve sussistere, secondo la lettera della prima parte dell’art. 216, comma 2, n. 1, legge fall., il dolo specifico, consistente nello scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o a altri un ingiusto profitto. Infatti, proprio la natura specifica del dolo, è stato osservato, in ordine alla condotta di omessa tenuta, consente di distinguere fra la bancarotta fraudolenta documentale e quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, omissis, Rv. 252992).
Diversamente, nell’ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione incriminatrice dell’art. 216, comma 1, n. 2, per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili, caso nel quale le scritture esistono e sono rinvenute, ma sono state tenute in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, è sufficiente il dolo generico (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, omissis, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, omissis, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, omissis, Rv. 279838).
La bancarotta documentale ritenuta sussistente, dopo l’assoluzione per difetto del coefficiente soggettivo, è solo quella documentale per la quale è richiesto il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, omissis, Rv. 274630 – 01).
Nel caso in esame la motivazione impugnata, seppur in modo indiretto, quanto al dolo, correla l’irregolare tenuta delle scritture alla volontà di rendere più difficile la ricostruzione dei movimenti patrimoniali, tanto che, osserva la Corte, non si ha traccia della sorte né dei 979,00 euro né del citato credito – le cui esistenze emergevano dal bilancio 2014 e non dalle scritture, quindi irregolarmente tenute – ceduto dalla fallita alla società facente capo allo stesso imputato (cfr. sentenza di primo grado, fol. 7).
Ne consegue che sussiste una congrua motivazione sulla sussistenza del dolo generico, ritenendo la Corte di appello che non solo la condotta distrattiva si sia verificata in relazione ai 979,00 euro non rinvenuti, ma anche in relazione al credito ceduto, il cui compenso, quantificato in 237 mila euro, non è stato neanche rinvenuto nelle casse della fallita.
Tale correlazione fra il dolo generico richiesto e le condotte distrattive costituisce è in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo espresso da Sez. 5 G.i, fol. 12 e ss. della motivazione, che ha osservato come «… gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari – e, quindi, rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole. […] Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l’irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l’omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, omissis, Rv. 284677 – 02, in motivazione, che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, omissis, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, omissis, Rv. 262384).
Pertanto, buon governo di tali principi fa la sentenza impugnata, il che esclude la riqualificazione in bancarotta semplice, rispetto alla quale la Corte di appello comunque rileva l’inammissibilità del motivo di impugnazione rivoltale.
In tal senso, il motivo qui in esame per un verso è aspecifico, perché non argomenta sulle ragioni della non inammissibilità di quello di appello.
Per altro verso è comunque infondato, in quanto l’argomentazione della sentenza impugnata esclude in sé la riqualificazione nella condotta di bancarotta semplice, in quanto la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, omissis, Rv. 274630 – 01), che per le ragioni distrattive descritte va ritenuta correttamente argomentata.
Per altro, l’estensione del ragionamento che la difesa compie quanto al dolo specifico, in ordine alla bancarotta documentale ritenuta, è operazione non consentita proprio dal diverso atteggiamento psicologico richiesto dalle due ipotesi di reato.
D’altro canto, il richiamo agli indici di fraudolenza trova un riscontro specifico nell’operazione di cessione pro-soluto dei crediti avvenuta in favore di una società facente capo comunque all’imputato, senza che vi sia traccia della destinazione finale del prezzo della cessione, come osserva la Corte di appello.
Inoltre, le invocate condotte post-delictum (per un verso l’invio dei libri al curatore tardivamente, per altro la transazione per la cessione del credito e dazione della somma distratta alla curatela) non incidono sulla prova del coefficiente soggettivo, anche perché il dolo in questione, sia per il delitto patrimoniale che per quello documentale, non ha ad oggetto l’evento ma il pericolo.
Se la bancarotta fraudolenta è configurata come reato di pericolo concreto e di mera condotta (reato di pericolo concreto c.d. generico), l’imprenditore deve rappresentarsi che le condotte siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessario l’intenzione di causarlo. In particolare, la selezione dei comportamenti conformi al tipo descritto dal legislatore deve avvenire prima sul piano oggettivo, mediante la verifica della concreta idoneità degli stessi a porre in pericolo l’integrità della garanzia patrimoniale; dopodiché, sotto il profilo soggettivo, tale idoneità deve costituire oggetto di rappresentazione da parte del reo, anche quando egli non agisca con l’obiettivo di recare pregiudizio ai creditori, in quanto non richiesto per la sussistenza del reato.
Ne consegue l’irrilevanza delle condotte successive, difatti la bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallimentare è un reato di pericolo concreto da valutarsi ex ante, benché riferito al momento della declaratoria dello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. “zona del rischio penale” (Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, omissis, Rv. 286501 – 01, che in motivazione ha precisato che non deve confondersi l’esposizione al pericolo, sufficiente per l’integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, il quale costituisce un post-factum, irrilevante per la realizzazione della fattispecie).
Il motivo è quindi infondato.
3. Quanto al secondo motivo, oltre alla circostanza che la prova della distrazione viene tratta anche da ulteriori elementi, oltre che dalla dazione successiva al fallimento, la bancarotta cosiddetta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa: occorre che ciò avvenga, però, prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, omissis, Rv. 271922 – 01; conf. n. 52077 del 2014 rv. 261347 – 01, n. 4790 del 2016 rv. 266025 – 01). Ma nel caso di specie il versamento è intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento, cosicché il delitto distrattivo si era già perfezionato all’atto della restituzione alla curatela.
Il motivo è manifestamente infondato.
4. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/11/2025







