Quali requisiti occorrono per il differimento facoltativo della pena detentiva?

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Cass. pen., sez. I, 24/09/2025 (ud. 24/09/2025, dep. 13/11/2025), n. 37110 (Pres. De Marzo, Rel. Centofanti)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali sono i requisiti richiesti per il differimento c.d. facoltativo della pena detentiva.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Un Tribunale di sorveglianza rigettava un’istanza con cui si chiedeva l’applicazione della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), sostitutiva del rinvio dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini del differimento c.d. facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., o della detenzione domiciliare, che ne mutua i presupposti, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato (fisica, o psichica con ricadute organiche) sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi altresì rapportare tale valutazione alle esigenze di sicurezza della collettività, che meritano altresì di essere tutelate (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, nonché al senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27, terzo comma, Cost. e lo stesso art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018; Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015; Sez. 1, n. 43488 del 24/11/2010; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004), alla ricerca del più equilibrato componimento.

I risvolti applicativi

Per il differimento facoltativo della pena detentiva ex art. 147 c.p.[1], la malattia del condannato (fisica o psichica con esiti organici) deve essere grave, idonea a porre in pericolo la vita o a determinare conseguenze rilevanti, nonché richiedere trattamenti non eseguibili in regime detentivo e bilanciarsi con le esigenze di sicurezza della collettività, nel rispetto dei principi di umanità di cui all’art. 27, comma 3, Cost. e all’art. 3 CEDU.

[1]Ai sensi del quale: “L’esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel n. 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti”.

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