Cass. pen., sez. V, 15/07/2025 (ud. 15/07/2025, dep. 4/09/2025), n. 30249 (Pres. Miccoli, Rel. Tudino)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali elementi sono necessari per configurare il dolo dell’amministratore di fatto nella bancarotta documentale generica.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una decisione del Tribunale, con la quale era stata affermata la responsabilità penale l’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella qualità di amministratore e socio unico di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale c.d. ‘generica’, per la sussistenza del dolo dell’amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l’abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell’alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021) laddove, invece, la diversa fattispecie di bancarotta documentale “specifica” richiede la dimostrazione, a carico dell’amministratore formale, di positivi indicatori di fraudolenza.
I risvolti applicativi
In tema di bancarotta documentale generica, il dolo dell’amministratore formale sussiste se questi, pur non avendo materialmente alterato la contabilità, ha consapevolmente omesso i doveri di vigilanza, accettando il rischio di manipolazioni mentre, diversamente, la bancarotta documentale specifica richiede prove concrete di condotte fraudolente.







