Cass. pen., sez. V, 5/09/2025 (ud. 5/09/2025, dep. 9/09/2025), n. 30469 (Pres. Catena, Rel. Masini)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali atti sono punibili con il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale perché estinto per prescrizione e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, L.F. rideterminava in anni 2 di reclusione la pena inflitta nel primo grado di giudizio in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, con l’irrogazione delle pene accessorie fallimentari, a loro volta ridotte ad una durata corrispondente a quella della pena principale.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizi di violazione di legge penale e di motivazione, anche per travisamento e in relazione ad atti del processo espressamente richiamati ed allegati, a riguardo della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare non punisce, sempre ed indifferentemente, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società, ma soltanto quegli atti che quell’effetto sono idonei a produrre in concreto, “con esclusione di quelle operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio”; questo, tuttavia, non toglie che “vi siano casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della “fraudolenza” del fatto di bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dell’elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell’impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa” (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017).
I risvolti applicativi
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare punisce solo gli atti idonei a ridurre concretamente il patrimonio sociale, escludendo operazioni di entità minima o isolate, specialmente se effettuate quando la società era in bonis poiché, in tale ipotesi, non si altera in maniera significativa la funzione di garanzia del patrimonio.







