Cass. pen., sez. V, 20/05/2026 (ud. 20/05/2026, dep. 3/09/2026), n. 32820 (Pres. Miccoli, Rel. Guardiano)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale reato integra l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza con cui il Tribunale di Velletri aveva condannato l’imputato alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore di fatto di una società dichiarata fallita dal Tribunale di Velletri.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019).
I risvolti applicativi
L’omessa tenuta della contabilità interna integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, anziché di bancarotta semplice, quando è finalizzata a pregiudicare i creditori, impedendo la ricostruzione della gestione societaria.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 32820
Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
Data Udienza: 20/05/2026
Data Deposito: 03/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Z. F. nato a … il …
avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d’appello di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Guardiano; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale F. VANORIO il Sostituto Procuratore generale conclude per l’inammissibilità del ricorso. L’avvocato B. C. deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta. L’avvocato B. A. si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento. L’avvocato M. C. si associa alla richiesta del codifensore.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il Tribunale di Velletri, in data 1.10.2020 aveva condannato Z. F. alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore di fatto della società “R.C. S. s.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale di Velletri in data 20.5.2013.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo Z., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: 1) al ritenuto ruolo di amministratore di fatto svolto dall’imputato , che i giudici di merito hanno desunto da una pluralità di elementi (deposizione dei testi escussi in dibattimento; emissione di un assegno di 50.000,00 euro in favore di altra società che la corte territoriale, sulla base di un ragionamento logico attribuisce al ricorrente, non essendo stato possibile indentificarne il firmatario; continuità aziendale tra la fallita e la nuova società “R. S.r.l.”, di cui era amministratore il padre dell’imputato; rinvenimento presso la nuova società di due macchinari appartenenti alla vecchia società, che erano stati acquistati dalla società A., di cui era amministratore il P., ritenuto mera testa di legno della fallita, e poi venduti da quest’ultima alla nuova “R. S.r.l.”) che il ricorrente non ritiene idonei a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto della società fallita attribuitogli dai giudici di merito; 2) al travisamento della prova in ordine al protesto notarile del 16.3.2011 in cui si dà atto che il firmatario dell’assegno di 50.000,00 euro in precedenza indicato non è lo Z., ma il P., nella sua qualità di amministratore di diritto della fallita; all’intervenuta cessione delle quote della fallita da parte del ricorrente prima dell’emissione del suddetto assegno; alla circostanza che il P. non è mai stato amministratore della società “A.”; 3) alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per procedere all’espletamento di una consulenza tecnica, che accerti l’identità del firmatario dell’assegno in precedenza indicato; 4) alla mancata dimostrazione del dolo specifico per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; 5) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 219, co. 2, l. fall., e della circostanza attenuante di cui all’art. 219, co. 3, l. fall.
Con memoria e conclusioni scritte del 5.5.206, il difensore di fiducia e procuratore speciale della costituita parte civile “C. S.R.L.”, creditore privilegiato della società fallita, avv. C. B., chiede la conferma della sentenza oggetto di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla suddetta parte civile, come da allegata nota spese.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
3.1. Va, innanzitutto, ribadito, in ordine ai motivi di impugnazione sintetizzati nei numeri da 1) a 4) nelle pagine precedenti, il consolidato principio, secondo cui nel giudizio presso la Corte di Cassazione, non è consentito invocare, come fatto dallo Z., una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, omissis, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, omissis, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, omissis, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, omissis, Rv. 265482, pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, omissis, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, omissis, Rv. 235507).
In quest’ottica si collocano anche le pronunce secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, che rappresenta il vero oggetto dei motivi di ricorso articolati dallo Z., stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, omissis, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, omissis, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, omissis, Rv. 238215).
Sotto altro profilo va, inoltre, riaffermato il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale ove ricorra, come nella fattispecie che ci occupa, un caso di “doppia conforme”, che si verifica quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), la possibilità di eccepire il vizio di travisamento della prova incontra un ulteriore limite.
In tale ipotesi, infatti, resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali, vale a dire per travisamento della prova, se non nelle ipotesi di mancato esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (cfr. Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967) o di quelle in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155), spettando al ricorrente rappresentare, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777).
Al di fuori di tali binari, resta pertanto precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.
Va, infine, ribadito, essendo frequente nel ricorso dell’imputato la doglianza della mancata considerazione dei rilievi difensivi da parte della corte territoriale, che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione (compreso il giudice di legittimità, dunque) non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello (o con il ricorso per cassazione) ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr., in questo senso, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).
Al riguardo si osserva come tale orientamento sia conforme a quanto sostenuto con costante orientamento dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale ha avuto modo di puntualizzare che l’obbligo di motivazione non comporta, in generale, una risposta dettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti, né è necessario motivare dettagliatamente su delle eccezioni o argomenti manifestamente infondati.
Per soddisfare le esigenze di difesa è sufficiente, infatti, dare una risposta, sì specifica ed esplicita, ma comunque globale e, trattandosi di giurisdizione di secondo grado, è ben possibile ricorrere ai motivi della decisione di primo grado nella misura in cui la stessa sia motivata in fatto ed in diritto (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19 aprile 1994, Van de Hurk c. Olanda; Corte EDU 9 marzo 1999, SA Immeuble Groupe Kosser c. Francia; Corte EDU 10 dicembre 2002, Latournerie c. Francia; Corte EDU, 28 gennaio 2003, Burg c. Francia).
Il ricorrente dimostra di non avere sufficientemente meditato i richiamati principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, a fronte di una motivazione con cui il giudice di secondo grado ha fornito risposta a tutti i rilievi difensivi, seguendo un esaustivo percorso argomentativo, logicamente coerente.
In particolare la Corte territoriale ha evidenziato le ragioni per cui lo Z. deve ritenersi avere svolto il ruolo di amministratore di fatto della società fallita, essendo emerso dall’istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi escussi, come egli, socio di maggioranza con il 70% delle quote sociali, dunque portatore di un interesse concreto alle sorti economiche dell’impresa, non si occupasse solo degli aspetti tecnici, ma anche di quelli organizzativi e commerciali, come emerge significativamente, tra le altre, dalla circostanza che fu lo stesso Z. ad avere “chiesto alla C. di sostituire un ordine di merci già effettuato a nome della fallita e di riferirlo alla nuova società R. s.r.l., specificando che la sede di consegna sarebbe rimasta la stessa e che avrebbero dovuto continuare a far riferimento allo stesso per qualsiasi questione”.
Lo Z., in definitiva, era il vero dominus della società fallita, tanto da essere indicato nella carta intestata della suddetta società come referente per tutti i settori societari e da impegnarsi a risolvere i problemi che erano emersi quando aveva iniziato a manifestarsi lo stato di insolvenza della società, che non era più in grado di pagare le merci ricevute dai fornitori.
In questo contesto non appare assumente valore decisivo la vicenda dell’assegno emesso in data 14.3.2012 emesso dalla società fallita in favore della “C.” per un importo di 50.000,00 euro a garanzia dei debiti accumulati, che la Corte di appello, con motivazione certo non manifestamente illogica o contraddittoria, riconduce all’imputato pur essendo stato sottoscritto con firma illeggibile, individuando nel ricorrente l’unico soggetto che in quel momento aveva di fatto la gestione societaria della fallita, in quanto il coimputato P. Enzo, amministratore di diritto sino all’11.5.2011, che aveva svolto il ruolo di mero ragioniere o collaboratore, in posizione subordinata al ricorrente, non era più amministratore della società, mentre il nuovo amministratore di diritto, Antonazzi Umberto non risultava avere svolto alcuna attività gestoria per la fallita.
Il ricorrente propone al riguardo una versione alternativa, sostenendo che l’assegno sarebbe stato emesso nel 2009, come comprovato da una lettera di accompagnamento recante la data del 2009, ritenuta dal giudice di appello erroneamente apposta, a garanzia dei debiti contratti dalla fallita e successivamente “bancato” dalla “C.” al fine di costituire in proprio favore per la successiva domanda di fallimento e su questo assunto insiste per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale allo scopo di effettuare una perizia calligrafica per accertare chi sia stato l’effettivo firmatario dell’assegno, evidenziando come non possa identificarsi nello Z., in quanto, da un lato, quest’ultimo alla data della presunta consegna del titolo non era più socio della fallita, avendo ceduto le sue quote in data 16.11.2011; dall’altro, il titolo era stato protestato in data 16.3.2012 con atto notarile, in cui il firmatario era stato individuato nella persona del P. E..
Si tratta, come appare evidente, di rilievi di fatto, che non tengono conto di alcuni elementi che rendono privi di pregio la tesi difensiva.
In particolare, sarebbe risultato del tutto inutile accertare la corrispondenza grafica tra la scrittura della data e la compilazione dell’assegno (cfr. p. 23 del ricorso), perché, come si evince dalla copia del titolo, allegata al ricorso, la data di emissione non è scritta a mano, ma stampigliata, mentre il protesto è stato elevato dal notaio sulla base dell’informazione ricevuta dal funzionario della banca che aveva accertato la mancanza di fondi, individuando come firmatario dell’assegno, in tutta evidenza, chi risultava essere l’amministratore di diritto della società fallita al momento dell’apertura del conto corrente ormai incapiente, senza svolgere alcun accertamento al riguardo, senza tacere che anche la dismissione delle quote di una società ormai in crisi non determinava certo il venir meno dei compiti e delle responsabilità che gravavano sull’imputato quale amministratore di fatto.
In ogni caso, ove anche si volesse escludere la riferibilità di tale assegno al ricorrente, non per questo verrebbe meno il valore delle altre risultanze processuali, che hanno consentito alla Corte territoriale di affermarne il ruolo di amministratore di fatto della società fallita, che, in fondo, a ben vedere emerge anche dalla missiva di accompagnamento datata 2009, in cui si faceva comunque riferimento ad accordi telefonici intercorsi tra lo Z. e la “C.”.
Nel resto le argomentazioni difensive volte a contestare la continuità aziendale tra la vecchia e la nuova società, sul trasferimento dei beni, sul ruolo svolto dal P., non solo appaiono versati in fatto, ma non scalfiscono il cuore della decisione già evidenziato dal Tribunale: il mancato rinvenimento dei beni in possesso della società sulla base del bilancio depositato del 31.12.2008 (immobilizzazioni materiali e immateriali; rimanenza finale di merci), della cui destinazione non è stato possibile rinvenire traccia, né giustificazione da parte dell’imputato, anche in ragione della completa assenza delle scritture contabili
Può, dunque, affermarsi che la decisione della Corte territoriale appare del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di reati fallimentari, l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. (cfr. per tutte Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844 – 01).
La sentenza oggetto di ricorso risulta del pari conforme al costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che ne sia accertata, come nel caso in esame la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011; Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812).
Dotata di intrinseca coerenza logica, al riguardo, appare l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la continuità aziendale tra la società fallita e la “R. s.r.l.”, messa in evidenza dal fatto che quest’ultima aveva la stessa sede sociale, il medesimo oggetto sociale e gli stessi dipendenti della fallita, oltre ad essere sempre riferibile alla famiglia Z., rende evidente come il disegno dell’imputato fosse stato quello di abbandonare al suo destino la “RC S. S.r.l.” per continuare la sua attività in una nuova compagine sociale non onerata da debiti.
Identiche considerazioni valgono per il concorrente delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, contestato al prevenuto.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179).
In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto).
Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.
Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa.
Orbene la corte territoriale ha reso una puntuale motivazione sul punto, evidenziando, con logico argomentare, come la finalità di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio si deduca in tutta evidenza sulla base dell’accertata condotta distrattiva che era interesse dell’imputato non emergesse (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983), per potere continuare indenne a svolgere la propria attività con la nuova realtà sociale libera da debiti, la “R. s.r.l.”
Inammissibili appaiono il quinto e il sesto motivo di ricorso, in quanto, come è stato opportunamente evidenziato, è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione, come avvenuto nel caso in esame con riferimento ai motivi attinenti alla dosimetria della pena proposti in appello dalla difesa dell’imputato (cfr. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
L’imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 20/05/2026





