Quale reato integra la condotta di coartazione a fare o omettere determinate attività altrui, senza conseguire alcun vantaggio economico personale?

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Cass. pen., sez. II, 5/11/2025 (ud. 5/11/2025, dep. 18/12/2025), n. 40742 (Pres. Verga, Rel. Leopizzi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale reato integra la condotta – rivolta a procurare a sé o ad altri, con violenza o minaccia, un ingiusto profitto con altrui danno economico – di coartazione a fare od omettere specifiche attività, in spregio alla propria autonomia negoziale e in assenza di qualsiasi vantaggio economico.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame, rigettava un appello proposto avverso un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città che aveva, a sua volta, rigettato un’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 629, secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 629 e 610 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, anche la condotta – rivolta a procurare a sé o ad altri, con

violenza o minaccia, un ingiusto profitto con altrui danno economico – di coartazione a fare od omettere specifiche attività, in spregio alla propria autonomia negoziale e in assenza di qualsiasi vantaggio economico (Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025; Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016).

I risvolti applicativi

Integra il delitto di estorsione, e non di violenza privata, la condotta volta a coartare altrui a fare o omettere attività specifiche mediante violenza o minaccia, al fine di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, anche in assenza di un vantaggio economico personale.

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