Qual è la differenza tra indebita percezione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata?

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Cass. pen., sez. fer., 31/07/2025 (ud. 31/07/2025, dep. 10/09/2025), n. 30485 (Pres. Scarlini, Rel. Aceto)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Firenze confermava una condanna alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e seicento euro di multa inflitta con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Livorno, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 81, cpv., 110, 640, primo e secondo comma, cod. pen., 8 e 10-quater D.Lgs. n. 74 del 2000.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 640 e 316-ter cod. pen., nonché l’illogicità e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 316-ter cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell’ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva (Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, che ha confermato la qualificazione in termini di truffa dell’artificiosa redazione, ai fini dell’erogazione di rimborsi elettorali in favore di un partito politico, di rendiconti apparentemente regolari, in realtà basati su false annotazioni contabili, prive di documenti giustificativi, ma supportati da una certificazione di regolarità dei revisori dei conti ideologicamente falsa, trattandosi di condotta decettiva che ha indotto in errore l’ente quanto alla sussistenza dei presupposti dell’erogazione; nello stesso senso, Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016; Sez. 2, n. 40260 del 14/07/2017, che fa riferimento alla attività prodromica alla erogazione del beneficio: meramente ricognitiva in caso di delitto ex art. 316-ter cod. pen.; valutativa in caso di truffa aggravata; ricorre allo stesso concetto Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, che ritiene integri l’artificio e il raggiro il falso documentale che, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l’autorità, come la falsa attestazione, sottoscritta con firma apocrifa di cui l’imputato aveva consapevolezza, di essere nelle condizioni per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 2382 del 01/12/2011, che ha precisato che l’accertamento della sussistenza dell’induzione in errore costituisce una tipica indagine di fatto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata).

I risvolti applicativi

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si distingue dalla truffa aggravata perché non richiede l’induzione in errore dell’ente, il quale deve soltanto limitarsi ad accettare i requisiti autocertificati, senza verificarli preventivamente.

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