Cass. pen., sez. I, 8/05/2026 (ud. 8/05/2026, dep. 12/08/2026), n. 31014 (Pres. Casa, Rel. Grieco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se possa essere possa invocata l’attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l’agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per il delitto di cui agli artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 1, art. 585, cod. pen. (capo A), nonché in ordine ai delitti di cui agli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 (capo B), applicandogli – previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 1), cod. pen. in relazione al capo a), riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione fra i reati, considerata la riduzione per il rito abbreviato – la pena di anni sei di reclusione, assolvendolo invece in ordine al delitto di ricettazione, contestato al capo B).
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante della provocazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non può essere invocata l’attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l’agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024: fattispecie relativa ad omicidio in relazione al quale la Corte ha escluso l’attenuante della provocazione – sia “per accumulo” che “istantanea” – in virtù dei reiterati pregressi litigi con offese ed accuse reciproche tra l’agente e la vittima).
I risvolti applicativi
Non è invocabile l’attenuante della provocazione quando il fatto ingiusto della vittima sia stato determinato da un precedente comportamento ingiusto dell’agente, ovvero essa derivi da una situazione di provocazioni reciproche.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31014 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: GRIECO TERESA
Data Udienza: 08/05/2026
Data Deposito: 12/08/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (cui XXXXXXX ) nato a XXXXXXX il
XXXXXXXXXX;
avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro Cimmino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
L’avv. Vitale Valerio conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Roma che ha condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il delitto di cui agli artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 1, art. 585, cod. pen. (capo A), commesso in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, nonché in ordine ai delitti di cui agli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 (capo B), applicandogli – previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 1), cod. pen. in relazione al capo a), riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione fra i reati, considerata la riduzione per il rito abbreviato – la pena di anni sei di reclusione, assolvendo l’imputato in ordine al delitto di ricettazione, contestato al capo B).
2 . A v v e r s o l a s e n t e n z a p r o p o n e r i c o r s o p e r c a s s a z i o n e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXr per il tramite del difensore di fiducia, avv. V. V., deducendo, con un unico articolato motivo, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante della provocazione.
Secondo una prima articolazione del motivo di ricorso, il ricorrente deduce che l’argomentazione posta dalla sentenza impugnata a fondamento del diniego della provocazione – ovvero che la condotta reattiva dell’imputato è stata diretta verso soggetti diversi dai rapinatori, ossia verso XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX, i quali risultano assolutamente estranei alla vicenda – si rivela contraddittoria e illogica in quanto non terrebbe conto delle risultanze
probatorie, e, in particolare: a) dell’annotazione di polizia giudiziaria dell’11 giugno 2024 e delle relative immagini di videosorveglianza ad essa allegate; b) del verbale di sommarie informazioni testimoniali di XXXXXXXXXXXXXXX del 17 dicembre 2023; c) del verbale di sequestro; d) del verbale di arresto; e, infine, e) del verbale contenente le trascrizioni delle fonoregistrazioni relative all’interrogatorio del ricorrente.
Tali evidenze, ad avviso della difesa, sarebbero state travisate dalla sentenza impugnata.
Da tali atti (allegati al ricorso), in particolare, emerge che XXXXXXXX e XXXXXXXXXX, sebbene al momento del loro intervento fossero estranei alla rapina commessa poco prima, non si erano limitati a discutere con l’imputato ma lo avevano aggredito con un tubo di ferro (come si rileva dalle pagine da 168 a 176 dell’annotazione di polizia giudiziaria dell’11 gennaio 2024); che, inoltre, XXXXXXXXXXXXX ha riferito che l’uomo straniero discuteva con il signore con il giubbino giallo (indentificato in XXXXXXXXXX) e che anche nel verbale di arresto si attesta che i due si erano picchiati. La difesa rileva, ancora, che nel verbale del 17 dicembre 2023 si dà atto del sequestro di un tubo di metallo di circa 52 cm; e che nel verbale di arresto si segnalava che il ricorrente venne aggredito da altre persone, le quali utilizzarono una mazza da baseball; che dalle trascrizioni delle fonoregistrazioni dell’interrogatorio dell’imputato, risulterebbe che XXXXXXXX e XXXXXXXXXX si erano diretti verso il ricorrente avendo tra le mani un palo.
Tanto premesso, osserva la difesa che se è pacifico che il fatto ingiusto sia stato commesso dagli autori ignoti della rapina, deve, altresì, ritenersi che la condotta posta in essere da XXXXXXXXXX e da XXXXXXXX abbia costituito un ulteriore fatto ingiusto; anche a voler concedere che gli stessi abbiano agito a causa della condotta del XXXXXXXXX, il quale alterato e, dunque, provocato dall’aver subito la rapina, stava danneggiando le auto in sosta e inveendo contro “Uomo 1”, l’aggressione perpetrata dagli stessi risulta ingiustificata, eccessiva e commessa avvalendosi di un corpo contundente.
Con un’ulteriore articolazione del motivo, la difesa evidenzia la contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la provocazione sul rilievo che la reazione è intervenuta dopo un tempo eccessivo, tale da far venire meno il nesso causale tra lo stato d’ira del
ricorrente e la sua reazione.
Rileva la difesa, apprezzandolo come dato oggettivo acclarato, che il XXXXXXXXX, dopo essere stato aggredito da XXXXXXXX e da XXXXXXXXXX, è scomparso dalla scena per circa 30 minuti per poi fare ritorno, dando via alla sparatoria; tale lasso di tempo, che la Corte di appello ha ritenuto rilevante ai fini di considerare interrotto il collegamento tra la sparatoria e il fatto ingiusto (anzi i fatti ingiusti), secondo la difesa non è da considerare secondo l’id quod plerumque accidit idoneo a far venire meno lo stato di ira, lì dove vi è stata una rapina con sottrazione all’imputato di una notevole somma di denaro e una aggressione da parte di due soggetti armati con tubo di ferro, anche considerando che il ricorrente, che non parla la lingua italiana, non era a conoscenza che i due non fossero complici dei rapinatori.
3. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Va premesso che dalle sentenze di merito risulta che nella mattinata del 17 dicembre 2023, alle ore 04:53 circa, Jaime Samuel XXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX facevano ingresso nel locale denominato XXXXXXXXXXX, in via … in …. I due occupavano un tavolo e iniziavano a consumare numerose birre, permanendo all’interno del bar per poco più di un’ora. Fin dai primi momenti della loro presenza nel locale, la coppia veniva attentamente osservata da due soggetti rimasti ignoti, indicati negli atti come Uomo 1 e Uomo 2. L’attenzione dei due uomini rimasti ignoti veniva attratta, nello specifico, dall’ingente somma di denaro che XXXXXXXXX custodiva in un borsello nero indossato a tracolla, somma che veniva contata ripetutamente al tavolo dallo straniero e dalla sua compagna e che costoro utilizzavano per pagare le consumazioni recandosi in cassa, collocata in una zona non coperta dalle telecamere interne. Le immagini mostravano con chiarezza che tali operazioni di conteggio venivano osservate dai due uomini non identificati, i quali potevano vedere le banconote in possesso dei due peruviani. All’interno del locale vi erano anche XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, presenti come semplici avventori del bar e totalmente estranei, in questa fase, sia alla coppia peruviana sia ai due uomini ignoti, con i quali non risultavano mai ripresi insieme. Trascorsa circa un’ora dall’ingresso, le immagini ritraevano XXXXXXXXX e la XXXXXXX uscire dal bar e incamminarsi in direzione di via …, venendo seguiti a breve distanza dai due uomini ignoti, che nel frattempo calzavano il cappuccio rendendosi non riconoscibili. I quattro percorrevano via … fino a uscire dal campo visivo delle telecamere ed in tale tratto, non coperto dalla videosorveglianza, veniva consumata la rapina ai danni di XXXXXXXXX, in quanto, dopo circa tre minuti, le videocamere riprendevano Uomo 2 che fuggiva nella direzione opposta stringendo nella mano sinistra un borsello nero, compatibile con quello sottratto all’imputato, risultando XXXXXXXXX da quel momento definitivamente privo del borsello e Uomo 2 non risultava più inquadrato. Differente risultava la sorte di Uomo 1, che, nel fare ritorno verso il bar, veniva raggiunto e aggredito da XXXXXXXXX e da XXXXXXX all’altezza di via …: l’uomo cadeva a terra e veniva bloccato dalla
coppia per alcuni secondi, riuscendo tuttavia a divincolarsi e a fuggire nuovamente verso via … in direzione di via …; mentre l’Uomo 1 si portava sul marciapiede, XXXXXXXXX divelleva lo specchietto retrovisore di un’autovettura in sosta e iniziava a colpire le auto parcheggiate, mettendosi all’inseguimento di Uomo 1, che si stava dirigendo di nuovo verso il bar XXXXXXXXXXX. Giunto nuovamente al bar, Uomo 1 si sedeva su uno sgabello esterno al locale, in corrispondenza di XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, che sostavano davanti al locale. I due, apparendo del tutto inconsapevoli di quanto accaduto poco prima, vedevano sopraggiungere XXXXXXXXX in forte stato di agitazione mentre colpiva le auto inveendo anche nei loro confronti. A questo punto XXXXXXXXXX interveniva per allontanarlo, impugnando un oggetto – secondo quanto rilevato dalla difesa attraverso la visione dei frames delle immagini riprese – consistente in un tubo di ferro e, assieme al XXXXXXXX, seguiva per un tratto XXXXXXXXX, per poi fare ritorno
davanti al bar. L’imputato si allontanava e anche Uomo 1 spariva definitivamente dalle immagini, ma, trascorsa circa mezz’ora, XXXXXXXXX e la donna ripercorrevano lo stesso tragitto in direzione del bar. Pur non riprendendo le telecamere direttamente il momento dello sparo, le immagini mostravano una serie di elementi convergenti: riprendevano XXXXXXXX che improvvisamente si dava alla fuga verso via …, gli avventori del bar guardavano verso l’esterno, e si vedeva una persona spingere altri all’interno del locale come per metterli al riparo. Le sentenze di merito sostengono che in questo momento vi siano stati i primi spari. Dopo la fuga di XXXXXXXX, anche la donna e il ricorrente si allontanavano dal luogo per poi farvi ritorno. Alle ore 06:58, le telecamere riprendevano il ricorrente mentre impugnava una pistola con la mano destra, puntandola ad altezza d’uomo verso il bar e subito dopo la riponeva dietro la schiena, allontanandosi in direzione di via …. Poco dopo l’imputato viene nuovamente ripreso sul posto. Contestualmente, XXXXXXXveniva filmata mentre aggrediva fisicamente XXXXXXXXXX con calci e pugni, provocandogli una ferita al sopracciglio destro. Dopo l’aggressione continuava a inveire verbalmente, entrava nel bar e poi si allontanava verso via …, mentre XXXXXXXXXX si dirigeva nella direzione opposta. Durante la successiva fuga, il ricorrente consegnava la pistola alla donna, che la prendeva in custodia e si dirigeva verso via …, mentre l’imputato proseguiva la corsa su via …, indicando alla donna di proseguire verso via …. Il passaggio dell’arma da una mano all’altra era chiaramente visibile dalle telecamere del distributore “XXXXX”. Il successivo ricongiungimento non veniva ripreso, nel giro di pochissimi minuti entrambi venivano fermati, mentre si trovavano insieme, dalla polizia in via ….
Dalle numerose dichiarazioni testimoniali e dalle lesioni certificate in atti, risulta, poi, che l’imputato aveva sparato circa sette colpi con una pistola calibro 9 x 21 ad altezza d’uomo nella direzione delle persone offese, attingendo soltanto XXXXXXXXXXXXXXX alla gamba destra, provocandogli lesioni con prognosi superiore a 40 giorni. In sede di esame nel giudizio abbreviato, il ricorrente ribadiva di essere stato derubato del borsello contenente denaro e documenti da due sconosciuti all’uscita del bar.
3. Tanto premesso, va rilevato che si è in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme che ha ricostruito la vicenda in esame, secondo le modalità sopra descritte, non oggetto di contestazione né in riferimento al suo accadimento, né alla sua riconducibilità al ricorrente, limitandosi il ricorso a contestare vizi motivazionali in ordine al diniego della circostanza attenuante della provocazione.
Con motivazione immune da vizi logici e pienamente conforme ai presupposti dell’art. 62, n. 2, cod. pen., la Corte di appello ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante della provocazione.
I giudici di merito hanno, infatti, puntualmente evidenziato che, pur dovendosi ritenere accertato, sulla base delle dichiarazioni dell’imputato, riscontrate dalle riprese degli impianti di videosorveglianza, che lo stesso fosse stato vittima di una rapina perpetrata da due soggetti rimasti ignoti, difettavano i requisiti richiesti per la configurabilità dell’attenuante.
In particolare, la sentenza impugnata ha correttamente posto in rilievo che la condotta aggressiva di XXXXXXXXX non era stata rivolta nei confronti degli autori della rapina, bensì verso XXXXXXXX e XXXXXXXXXX, soggetti risultati del tutto estranei alla vicenda delittuosa. Si tratta di una conclusione che trova adeguato supporto probatorio nelle immagini delle telecamere, dalle quali – come rilevato nella sentenza impugnata – non è emerso alcun contatto tra i due avventori e i rapinatori all’interno del XXXXXXXXXXX.
Parimenti corretta è la valorizzazione dell’ulteriore circostanza secondo cui l’azione violenta venne attuata soltanto dopo che l’imputato si era allontanato dal locale, valorizzando il dato temporale intercorrente tra il fatto asseritamente provocatorio e la successiva aggressione.
I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che l’imputato non colpì XXXXXXXX e XXXXXXXXXX nell’immediatezza del loro intervento volto a impedire il danneggiamento delle autovetture in sosta, ma soltanto dopo circa trenta minuti, lasso temporale nel quale egli si era allontanato dal luogo dei fatti per procurarsi una pistola.
Si tratta di un elemento correttamente ritenuto sintomatico dell’assenza della provocazione, in quanto espressivo della significativa cesura temporale tra l’antecedente evocato dalla difesa e la successiva azione violenta, cesura che faceva venir meno il legame di interdipendenza tra la reazione e il fatto ingiusto subito; infatti, il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore e comunque a stati emotivi.
Il dedotto travisamento della prova è, dunque, insussistente.
La difesa richiama una serie di atti processuali al fine di sostenere, come già dedotto con l’atto di appello, che XXXXXXXXXX e XXXXXXXX avessero in precedenza aggredito l’imputato.
La sentenza impugnata, nel ricostruire la vicenda fattuale, ha richiamato espressamente la decisione di primo grado, dalla quale emerge con chiarezza che l’intervento dei due era avvenuto allo scopo di impedire l’azione di danneggiamento delle autovetture in sosta posta in essere dal ricorrente che, in
tale contesto, aveva anche utilizzato un corpo contundente e inveito in stato di forte agitazione contro i due uomini.
L’omessa considerazione, da parte dei giudici del gravame, di tale circostanza, peraltro ancorata a prospettazione difensiva, dedotta in appello, non pienamente suffragata dalle evidenze acquisite, non infirma, in ogni caso, la conclusione cui la sentenza è pervenuta, in quanto, comunque, sorretta da un
percorso argomentativo corretto.
Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, non solo che non vi era alcun elemento concreto dal quale XXXXXXXXX potesse ragionevolmente ritenere che XXXXXXXXXX e XXXXXXXX fossero soggetti complici dei rapinatori, come peraltro successivamente corroborato dalle riprese delle telecamere che hanno attestato che «alcun contatto tra i due avventori e i rapinatori all’interno del Caffè» vi era stato; ma, come già rilevato, risulta altresì che l’imputato non aveva colpito i due uomini in occasione del loro intervento – secondo la difesa integrante l’asserito presupposto dell’ulteriore fatto ingiusto costituito dall’aggressione con il tubo di ferro in danno di XXXXXXXXX il quale oltre a danneggiare le auto stava comunque inveendo armato di specchietto conto XXXXXXXX e XXXXXXXXXX – ma dopo circa trenta minuti.
Deve, dunque, trovare applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui non può essere invocata l’attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l’agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, omissis, Rv. 286420 – 01: fattispecie relativa ad omicidio in relazione al quale la Corte ha escluso l’attenuante della provocazione – sia “per accumulo” che “istantanea” – in virtù dei reiterati pregressi litigi con offese ed accuse reciproche tra l’agente e la vittima). Il ricorrente prima di essere affrontato dai due uomini, aveva non solo danneggiato le autovetture in sosta, ma anche in stato di forte agitazione inveito contro XXXXXXXX e XXXXXXXXXX.
Risulta in ogni caso dirimente, ai fini della corretta esclusione dell’attenuante in parola da parte dei Giudici di appello, la distanza temporale di mezz’ora tra aggressione e reazione e la non adeguatezza della reazione.
In relazione a tale ultimo profilo, dalla complessiva motivazione delle sentenze di merito risulta pienamente evidenziata la non adeguatezza della reazione, come risultante dall’aver esploso sette colpi di pistola ad altezza d’uomo, dei quali uno colpiva XXXXXXXX alla coscia che veniva ricoverato in codice rosso con prognosi superiore a 40 giorni.
Al riguardo, deve ribadirsi il principio secondo il quale al fine della sussistenza dell’attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un’evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M c, Rv. 271799 – 01).
4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 08/05/2026






