Per reati commessi a distanza, si presume che ulteriori fatti analoghi non fossero già progettati al momento del reato originario?

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Cass. pen., sez. I, 14/05/2026 (ud. 14/05/2026, dep. 12/08/2026), n. 31007 (Pres. Casa, Rel. Toscani)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si debba presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva una richiesta volta al riconoscimento della continuazione tra i fatti irrevocabilmente giudicati in sede di cognizione in talune sentenze.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 81 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «nel caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009).

I risvolti applicativi

La mera distanza temporale tra i reati, anche se analoghi per modalità e qualificazione giuridica, fa presumere l’assenza di un medesimo disegno criminoso, salvo prova contraria, il che esclude pertanto la continuazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31007 Anno 2026

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: TOSCANI EVA

Data Udienza: 14/05/2026

Data Deposito: 12/08/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di catanzaro

nel procedimento a carico di:

G. A., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 02/02/2026 del GIP del Tribunale di Catanzaro

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di A. G. di riconoscimento della continuazione tra i fatti irrevocabilmente giudicati in sede di cognizione con le seguenti sentenze:

a) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 27 febbraio 2024, di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895 del 1967, commessi in Cassano allo Ionio il 19 e il 20 ottobre 2022;

b) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 10 maggio 2025, di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 648, 416-bis 1., cod. pen., commesso in Cassano allo Ionio, il 20 maggio 2018.

Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella indicata nella sentenza sub b), ha applicato l’aumento per continuazione per i reati separatamente giudicati con la sentenza sub a) fissandolo in sei mesi di reclusione, rideterminando la pena complessiva unica in due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 305,83 di multa.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e deduce due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 81 cod. pen., evidenziando l’erroneità dell’affermazione posta a base del riconoscimento del vincolo della continuazione, ossia che si tratti di reati in materia di armi e, dunque, omogenei, commessi anche al fine di agevolare la cosca di … facente capo alla famiglia … allo ….

Il Giudice dell’esecuzione avrebbe del tutto trascurato il notevole intervallo di tempo trascorso tra le due condotte e, comunque, l’avvenuta esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sul quantum della porzione di pena irrogata a titolo di aumento per continuazione.

Il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei principi espressi in sede di legittimità per cui il giudice dell’esecuzione, dopo avere individuato la pena base per il reato più grave, deve indicare motivatamente gli aumenti per ciascuno dei reati satellite.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9.4.2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. È in primo luogo fondato il primo motivo di ricorso.

2.1. Com’è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati  programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, omissis, Rv. 270074-01) e l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, omissis, Rv. 264294-01).

Per ciò che riguarda l’elemento cronologico, si è chiarito che «nel caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, omissis, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, omissis Rv. 242537). In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, omissis, Rv. 287193 – 01).

2.2. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo degli anzidetti principi perché ha del tutto trascurato la consistente cesura temporale tra i fatti (oltre quattro anni) e l’avvenuta esclusione dell’aggravante cd. mafiosa con riferimento ai reati di cui alla prima sentenza. La motivazione del provvedimento si fonda sul mero dato – non ulteriormente connotato e, dunque, insufficiente – dell’omogeneità dei reati e su quello, apodittico, della finalità di agevolare la cosca mafiosa.

3. Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell’art. 187 disp.att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave – e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, omissis, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259030).

Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, P., Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280216).

In particolare, Sez. U. P., la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Infine, si è chiarito che, quando – operata la scelta della pena base nel rispetto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. – il giudice intenda confermare l’entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268735 – 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.

3.2. Nel caso ora in esame, in patente violazione dei principi appena sunteggiati, il Giudice dell’esecuzione ha considerato reato più grave quello di cui alla sentenza sub a), senza avvedersi che detta sentenza riguardava più reati unificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.

In secondo luogo, non ha reso comprensibili i criteri in base ai quali – una volta fissata la pena base per il più grave reato – è giunto alla pena finale di due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 305,83 di multa, avendo omesso, con riferimento agli aumenti interni ex art. 81 cod. pen. e a quello giudicato con la sentenza sub a), qualsiasi motivazione, peraltro in assenza qualsiasi rinvio ovvero riferimento alla relativa motivazione del giudice di cognizione.

4. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro – Ufficio G.i.p.

Così è deciso, 14/05/2026

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