Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è necessario il nesso causale tra distrazione e dissesto?

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Cass. pen., sez. V, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 19/08/2026), n. 31593 (Pres. Pistorelli, Rel. Meriggi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sia necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Venezia, respingendo l’appello di un imputato, confermava la sentenza, resa all’esito di giudizio ordinario, con cui il Tribunale di Padova aveva dichiarato l’accusato  responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso quale liquidatore di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita e, riconosciute le attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione, applicandogli le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall. per la durata di anni 3.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’elemento psicologico per mancanza (o comunque mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio) della consapevolezza dell’imputato in ordine alla sentenza dichiarativa di fallimento, da intendersi non come condizione obiettiva di punibilità (art.44 c.p), ma come elemento costitutivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «(a)i fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l’insolvenza non si era ancora manifestata» (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014. Cfr. anche Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016).

I risvolti applicativi

Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è richiesto un nesso causale tra le condotte distrattive e il dissesto, rilevando penalmente unicamente le distrazioni, anche se anteriori alla manifestazione dell’insolvenza.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 31593

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA

Data Udienza: 13/05/2026

Data Deposito: 19/08/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. V. nato a … il …

avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d’appello di Venezia

Udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

Lette le conclusioni con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M. Francesca Loy, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, per quanto di interesse, respingendo l’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza, resa all’esito di giudizio ordinario, con cui il Tribunale di Padova: a) aveva dichiarato V. M. responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso quale liquidatore della società V. T.s.r.l., dichiarata fallita in data 30 maggio 2016; b) riconosciute le attenuanti generiche, aveva condannato il medesimo imputato alla pena di anni 2 di reclusione, applicandogli le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall. per la durata di anni 3.

2. Ha presentato ricorso l’imputato, per tramite del proprio difensore avv. F. C., proponendo due motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione, per erronea qualificazione giuridica del fatto, avendo la sentenza affermato la penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, in assenza di prova del dolo di distrazione. Più specificamente deduce che: a) la sentenza aveva ignorato gli elementi probatori, in particolare desumibili dagli esami dei testi Z. M. e P. M., capaci di avvalorare quanto riferito dall’imputato, secondo cui le modeste somme in rilievo erano state impiegate per sovvenire alle esigenze di pagamento in contanti per pedaggi, vignette, scorte, carburanti, permessi, connessi a prassi dell’attività di trasporto internazionale; b) aveva, per tale via, qualificato come distrattivi atti neutri quali i prelievi che, comunque, servivano alle esigenze aziendali; c) aveva trasformato la mancanza di prova sulla destinazione in prova della distrazione; d) non aveva considerato la carenza di prova sull’elemento soggettivo.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’elemento psicologico per mancanza (o comunque mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio) della consapevolezza dell’imputato in ordine alla sentenza dichiarativa di fallimento, da intendersi non come condizione obiettiva di punibilità (art.44 c.p), ma come elemento costitutivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Deduce che: a) la dichiarazione di fallimento è, appunto, da qualificarsi come elemento costitutivo; b) nel caso di specie, non era dimostrato che l’imputato avesse avuto conoscenza della intervenuta dichiarazione di fallimento.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Le due sentenze di merito hanno constatato come, a fronte di prelievi, risultati dalla documentazione e nemmeno controversi, non fosse stata allegata idoneamente una destinazione per impieghi di interesse societario.

La difesa si duole che le pronunce non abbiano preso in considerazione quanto risultante al riguardo dalle dichiarazioni testimoniali che riscontravano l’allegazione dello stesso imputato secondo cui i prelievi erano stati funzionali al pagamento di oneri che la prassi internazionale richiede sia svolto mediante contanti.

2.2. In generale, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come spetti all’amministratore dare conto delle sorte delle risorse che, già presenti nel patrimonio aziendale, all’atto del fallimento risultino invece mancanti ed, anzi, come nel caso di specie, fuoriuscite verso destinazioni non evidenziate dalla contabilità né altrimenti individuate. Ed, invero, è compito naturale dell’amministratore conservare e dare conto delle vicende del patrimonio aziendale, a tal fine essendo onerato della tenuta della contabilità. Sicché laddove la contabilità non offra informazioni sulla destinazione di una specifica risorsa, quali appunto le somme oggetto dei prelievi, è conseguenza naturale che spetti all’amministratore indicare, per altra via, le sorti dei cespiti così in rilievo.

In tal senso è consolidato il criterio secondo cui «(i)n materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l’affermazione dell’imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 – , Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 – 01)

La sequenza dà, pertanto, conto di come non si verta al cospetto di alcuna inversione dell’onere della prova, posto che, una volta che l’accusa ha adempiuto al suo compito, dimostrando che una risorsa preesistente non è stata rinvenuta e consegnata al curatore, spetta all’amministratore allegare concretamente ed in termini suscettibili di verifica a quali impieghi la risorsa sia stata destinata e, all’occorrenza, quale sia la ragione di interesse societario degli impieghi stessi.

2.3. Le due sentenze conformi hanno fatto corretta applicazione dei principi così richiamati.

2.3.1. I giudici di merito, in particolare, dopo avere verificato che gli importi dei prelievi avevano esaurito la cassa della società senza che fosse individuata la destinazione delle somme che ne costituivano l’oggetto, hanno ritenuto dimostrata la sparizione dei predetti asset finanziari. Già la sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, aveva dato compiutamente conto delle ragioni per cui le prove testimoniali non rendevano credibile che la destinazione degli importi prelevati fosse quella indicata dall’attuale ricorrente, in particolare evidenziando come la prassi di pagamento in contanti, seppure marginalmente preesistente, non aveva mai raggiunto i livelli verificati nel contesto incriminato oltretutto connotato dalla conoscenza quantomeno della pendenza della procedura concorsuale. D’altro canto, come pure – in modo compendioso – affermato dalla sentenza impugnata, concorreva nel medesimo senso il rilievo che sul tema erano silenti le scritture contabili, circostanza né necessariamente accessoria alla eventuale prassi del pagamento in contanti né da questa spiegata in via immediata. In altri termini, l’apparato motivazionale delle due sentenze di merito ha valutato in modo privo di illogicità che l’imputato non aveva assolto all’onere su di lui gravante di allegare compiutamente la destinazione degli importi derivanti dai prelievi, non tracciati nella contabilità.

2.3.2. Il risultato assorbe anche il tema dell’elemento psicologico. Al riguardo, invero, la sentenza impugnata offre una risposta adeguata laddove osserva che, ai fini in esame, è richiesto solo il dolo generico, di per sé intrinseco alle operazioni di prelievo e correlata disposizione delle somme da parte dell’amministratore.

2.3.3. Il motivo, che nemmeno propriamente si confronta con gli argomenti così addotti, si manifesta per l’effetto aspecifico.

3. Il secondo motivo è infondato ed ai limiti della inammissibilità.

3.1. Il ricorrente, come già evidenziato, si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia idoneamente preso in considerazione la questione relativa alla insussistenza del dolo nella sua componente conoscitiva riguardante la scienza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento. Al riguardo, invero, l’argomento difensivo prende le mosse da una generale ed indifferenziata contestazione della classificazione della dichiarazione di fallimento quale condizione obiettiva di punibilità invece che quale elemento costitutivo rispetto al quale deve verificarsi la ricorrenza del nesso di causalità con la condotta e la relativa consapevolezza. In particolare, il rilievo della conoscenza della dichiarazione di fallimento, nel caso di specie, sarebbe dovuto intervenire a colorare diversamente le condotte di pagamento in contanti già sopra considerate («tuttavia, quando la condotta contestata è un prelievo di contante spiegato come funzionale all’ordinaria gestione, la mancata conoscenza dell’intervenuto fallimento diventa un fatto decisivo per escludere che l’agente abbia agito con coscienza e volontà di sottrarre somme alla garanzia concorsuale»).

3.2. Nella componente con cui investe, in modo generale ed indifferenziato, la qualificazione della dichiarazione di fallimento quale condizione obiettiva di punibilità, il motivo è manifestamente infondato.

3.2.1. La giurisprudenza di legittimità, mentre ha riconosciuto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale la natura di reato di pericolo concreto, ha collocato la dichiarazione di fallimento al di fuori degli elementi per cui è richiesto un nesso di imputazione oggettivo e soggettivo all’autore del fatto tipico, pervenendo alla classificazione della dichiarazione stessa come condizione obiettiva di punibilità propria o estrinseca, in ciò concordando la dottrina prevalente.

In relazione alle singole proposizioni della premessa sistematica così riconosciuta, sul piano dell’elemento oggettivo è stato affermato che «(a)i fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l’insolvenza non si era ancora manifestata» (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741 – 01. Cfr. anche Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804 – 01); sul piano dell’elemento soggettivo è stato chiarito che «(i)l delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori» (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407 – 01. Cfr. anche Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446 – 01, secondo cui «L’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell’impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori»).

Sulla base di siffatte premesse è stato pertanto riconosciuto che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente» (Sez. 5, n. 4400 del 06/10/2017, dep. 2018, Rv. 272256 – 01. Cfr. ex multis Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Rv. 269388 – 01; Sez. 5 – , n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274610 – 01).

3.2.2. Come accennato, pertanto, nei termini generali ed indifferenziati in cui è stata proposta, risulta manifestamente infondata l’argomentazione con cui il ricorso contesta la riconducibilità della dichiarazione di fallimento alla categoria delle condizioni obiettive di punibilità. Vero è, peraltro, che la questione conserva un suo rilievo particolare nel caso concretamente in esame una volta che si consideri che la bancarotta patrimoniale qui contestata ha natura post-fallimentare, circostanza di cui il ricorso nemmeno compiutamente mostra di avvedersi. In tal senso rileva, oltre al riferimento contenuto nell’imputazione alla circostanza che i fatti sono stati commessi “durante la procedura fallimentare”, il rapporto cronologico tra dichiarazione di fallimento (in data 30 maggio 2016) e prelievi incriminati (avvenuti tra il 30 maggio e il 1° maggio 2016).

3.2.3. La bancarotta patrimoniale, nella sua declinazione post-fallimentare, inverte il rapporto cronologico tra condotte e dichiarazione di fallimento. Dato, questo, che, in relazione al caso di specie, vale di per sé a mettere fuori campo le considerazioni dedicate dal ricorso al tema del rapporto eziologico tra le prime ed il secondo nonché alla stessa possibilità di qualificare il fallimento come evento del reato.

3.2.4. In termini di più generale interesse, deve piuttosto rimarcarsi che non si apprezza alcuna ragione sistematica per riconoscere alla dichiarazione di fallimento nella bancarotta post-fallimentare un profilo funzionale differente da quello che ha nella bancarotta pre-fallimentare. Profilo che lo qualifica come elemento estrinseco che condiziona la opportunità di punizione del fatto il quale ha già in sé la sua tipica offensività.

Sotto il profilo strutturale, peraltro, la dichiarazione di fallimento nella bancarotta post-fallimentare, per l’indicata inversione cronologica del rapporto con le condotte, non è riconducibile alla categoria delle condizioni di punibilità come positivamente regolate nel codice sostanziale. Sia la disposizione generale dell’art. 44 cod. pen. sia la disciplina della operatività effettuale delle condizioni obiettive di punibilità (cfr. ad es. l’art. 158 comma 2 cod. pen. secondo cui «Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata») sottendono l’assunto seguono o accompagnano i fatti di cui condizionano la punibilità

3.2.5. La distinzione strutturale di cui si sono qui richiamati i tratti non vale, peraltro, ad escludere l’essenziale omogeneità della fattispecie di bancarotta patrimoniale, nella sua declinazione pre-fallimentare e post-fallimentare, paradigma rispetto al quale la dichiarazione di fallimento si pone quale elemento esterno al nucleo di offensività tipico, condizionandone – in senso lato – la punibilità. D’altro canto, è stato puntualmente osservato il paradosso che si determinerebbe a obliterare le ragioni di corrispondenza tra le fattispecie rimarcando che «(s)arebbe del tutto irragionevole ritenere che per ravvisare una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale non vi sarebbe ovviamente bisogno della conoscenza della dichiarazione di fallimento, mentre per una ipotesi di bancarotta consumata dopo la dichiarazione di fallimento siffatta conoscenza sarebbe necessaria; non si comprenderebbe, invero, la ratio di una tale impostazione» (Sez. 5, n. 44884 del 18/10/2007, Rv. 237977 – 01). Con specifico riguardo alla bancarotta post-fallimentare, allora, l’esigenza sistematica così tracciata ha avuto risposta in variabili classificazioni in dottrina (quale presupposto del reato o componente della qualifica soggettiva), orientate nel senso del risultato finale di astrarre la dichiarazione di fallimento dalla sfera degli elementi da collegarsi mediante nesso eziologico o piscologico alla persona dell’autore del fatto tipico.

La giurisprudenza, sul tema, ha affermato che «(a)i fini della configurabilità dei reati di bancarotta post fallimentare, quali previsti dall’art. 216, secondo comma, L. Fall., non è richiesta, sotto il profilo soggettivo, la prova che l’agente abbia avuto conoscenza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che la struttura di detti reati non è diversa da quelle dei reati di bancarotta prefallimentare previsti dal primo comma del medesimo art. 216, per i quali la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebbero lecite o potrebbero dar luogo ad altre e diverse figure di reato» (Sez. 5, n. 44884 del 18/10/2007, Rv. 237977 – 01).

A conclusioni sostanzialmente equivalenti, del resto, conduce, seppure attraverso percorso formalmente differenziato, il portato di risalente dottrina secondo cui, pur dovendosi assumere che, nella bancarotta post-fallimentare, il dolo ricomprende anche la scienza della dichiarazione di fallimento, riconosce che, nell’intervallo tra la dichiarazione medesima e la sua comunicazione al fallito, il dolo di bancarotta deve valutarsi alla stregua dei più elastici criteri appropriati alla bancarotta pre-fallimentare. Conclusione, questa, che poggia sul rilievo di fondo della totale equivalenza tra le due forme di bancarotta, sia sul piano dell’oggettività giuridica che del trattamento punitivo.

Vero è, comunque, che prospettare che, sino al momento in cui il fallito ha notizia del fallimento, il dolo della bancarotta si misura su quello della bancarotta prefallimentare, si mostra un diverso modo per affermare la inessenzialità della scienza della dichiarazione di fallimento.

3.2.6. Tanto premesso, deve affermarsi che, in materia di bancarotta patrimoniale post-fallimentare, sino a che il fallito non abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, il dolo generico che costituisce l’elemento soggettivo della fattispecie, deve essere verificato alla stregua dei criteri posti per il medesimo elemento della bancarotta pre-fallimentare, avuto riguardo alla totale equivalenza tra le due forme di bancarotta, sia sul piano dell’oggettività giuridica che del trattamento punitivo.

3.3. Nel caso di specie, appunto, avuto riguardo a quanto già sopra evidenziato, è allora irrilevante che il ricorrente fosse o meno consapevole del fallimento intervenuto, anche a prescindere dal rilievo – incidentalmente espresso nella sentenza impugnata – che lo stesso era consapevole della pendenza della procedura ed ha effettuato la serie di anomali prelievi in strettissima consecuzione cronologica rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Come già indicato, non gli faceva certamente difetto la consapevolezza di compiere atti potenzialmente pregiudizievoli per la massa, essendo quindi integrato il dolo generico qui richiesto secondo i criteri esposti.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 13/05/2026

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