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Per il reato previsto dall’art. 73, d.P.R. 309/1990, è necessario dimostrare che la sostanza contestata abbia effetti droganti o provochi alterazioni psico-fisiche?

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Cass. pen., sez. VI, 01/02/2024 (ud. 01/02/2024, dep. 30/04/2024), n. 17497 (Pres. Ricciarelli, Rel. Vigna)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309/1990, sia necessario dimostrare che la sostanza oggetto di contestazione abbia in concreto effetto drogante ovvero sia in grado di produrre alterazioni psico – fisiche.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro confermava una sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Crotone che, all’esito di rito abbreviato, riteneva gli imputati colpevoli dei reati a loro contestati e, considerata la continuazione – riconosciuta tra i due delitti in materia di stupefacenti e tra i reati di agli artt. 648, 697 cod. pen. e 23 I. 110/1975 (ricettazione di armi e munizioni illegittimamente detenute), stante il concorso materiale tra i due distinti gruppi di reati – li condannava alla pena di sei anni, sei mesi e venti giorni di reclusione oltre alla pena pecuniaria.

Ciò posto, avverso questa decisione gli accusati ricorrevano per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, si contestava il fatto come la sostanza rinvenuta e indicata come cocaina, avesse, in realtà, un principio attivo pari a zero, facendosene conseguire da ciò che, al di là della denominazione “cocaina” nella relazione tecnica, si era fatto riferimento nella fattispecie in esame a un involucro senza indicarne il peso, la percentuale media di principio attivo puro, i milligrammi di principio attivo puro ricavabile, il numero di dosi singole ricavabili con effetto stupefacente.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva la doglianza suesposta fondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309/1990, pur potendosi prescindere dall’accertamento dell’entità del principio attivo presente nella sostanza oggetto di contestazione, è necessario dimostrare che questa abbia in concreto effetto drogante ovvero sia in grado di produrre alterazioni psico – fisiche (ex multis Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015).

I risvolti applicativi

Per il reato dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, è essenziale dimostrare che la sostanza in questione produca effetti droganti o alterazioni psico-fisiche, anche se non si deve necessariamente specificare la quantità del principio attivo presente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17497 Anno 2024

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO

Relatore: VIGNA MARIA SABINA

Data Udienza: 01/02/2024

Data Deposito: 30/04/2024

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. P. G. nato a … il …

2. P. F. nato a … il …

avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita ia relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui capo C) dell’imputazione; dichiararsi inammissibili nel resto i ricorsi;

lette le conclusioni scritte della difesa.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Crotone, che, all’esito di rito abbreviato, riteneva P. G. e P. F. colpevoli dei reati a loro contestati e, considerata la continuazione – riconosciuta tra i due delitti in materia di stupefacenti (detenzione ai fini di spaccio di 2,2 kg. di marijuana e 5,40 gr. di cocaina) e tra i reati di agli artt. 648, 697 cod. pen. e 23 I. 110/1975 (ricettazione di armi e munizioni illegittimamente detenute) -, il concorso materiale tra i due distinti gruppi di reati, li condannava alla pena di sei anni, sei mesi e venti giorni di reclusione oltre alla pena pecuniaria.

2. Avverso la sentenza, ricorrono per cassazione i due imputati, con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova.

Quanto a P. G., la sentenza impugnata è gravemente illogica e contraddittoria nello spiegare la condotta partecipativa del predetto ai fatti contestati.

Risulta, inoltre, che la sostanza rinvenuta e indicata come cocaina, aveva, in realtà, un principio attivo pari a zero. Se ne deduce che, al di là della denominazione “cocaina” nella relazione tecnica, al reperto n. 14, si fa riferimento a un involucro senza indicarne il peso, la percentuale media di principio attivo

puro, i milligrammi di principio attivo puro ricavabile, il numero di dosi singole ricavabili con effetto stupefacente.

Pertanto, nell’ ipotesi di riconoscimento della responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai fatti contestati, la pena base doveva essere determinata avendo riguardo al reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

2.2. Mancanza o, quantomeno, carenza di motivazione, ovvero illogicità e contraddittorietà della stessa, relativamente alla applicazione della disciplina dell’istituto del reato continuato, alla determinazione della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Non si può escludere l’evidente nesso ravvisabile fra i fatti di reato riportati nella sentenza, stante l’unitario e delineato programma criminoso.

La Corte ha, inoltre, negato agli imputati le circostanze attenuanti generiche con motivazione del tutto inidonea.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del minimo edittale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati, limitatamente al reato di detenzione di cocaina, in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro. I ricorsi sono inammissibili nel resto e deve essere dichiarato irrevocabile l’accertamento della penale responsabilità per gli altri reati.

2.11 primo motivo è generico.

2.1. Per quanto concerne la censura avente ad oggetto la responsabilità di P. G., la Corte di appello, confrontandosi esaustivamente con i motivi di gravame, ha evidenziato che gli elementi acquisiti consentivano di ritenere che il predetto fosse a conoscenza di quanto rinvenuto all’interno dell’abitazione, che, sebbene abbandonata, era videosorvegliata dagli imputati, proprionella  consapevolezza di quanto in essa custodito.

La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto, con motivazione logica e congrua, che il rinvenimento presso l’abitazione di P. G. – nella quale era posto l’impianto di videosorveglianza – di una bilancia di precisione, di una macchina per il sottovuoto e di bustine della medesima tipologia di quelle utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente, confermasse il suo concorso nelle attività illecite svolte nella casa disabitata, presso la quale, come emerso dalle visione delle riprese della telecamera installata dalla polizia giudiziaria, era stato visto “armeggiare”.

I giudici di merito, infine, hanno puntualmente sottolineato che, all’interno dell’immobile disabitato, ove erano rinvenute armi e droga, erano stati sequestrati quattro mozziconi di sigaretta con il DNA dell’imputato; ciò permetteva di ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento dello stesso nella detenzione delle armi e della droga.

2.2.11 percorso motivazionale espresso nella sentenza impugnata in relazione alla responsabilità in concorso dei ricorrenti per i reati contestati appare immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. La Corte territoriale, invero, richiamando gli elementi posti a fondamento della sentenza di primo grado, ed operata una valutazione congiunta degli stessi, ha ritenuto dimostrata la consapevole partecipazione di entrambi alla detenzione illecita contestata, realizzata all’interno di una casa nella comune disponibilità.

Le deduzioni difensive appaiono dirette a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione da parte dei Giudici di merito non consentita in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, sorretta da motivazione priva di vizi di ordine logico-giuridico.

2.3.A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla riconosciuta detenzione illecita di sostanza stupefacente dei tipo cocaina.

A fronte degli elementi emergenti dalla relazione tecnica, il riferimento “nominativo”, contenuto nella stessa, relativo al reperto n. 14, appare meramente confermativo della indicazione iniziale del reperto, non sufficiente ex se a far ritenere la sostanza analizzata “stupefacente” in assenza di principio attivo.

Occorre evidenziare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309/1990, pur potendosi prescindere dall’accertamento dell’entità del principio attivo presente nella sostanza oggetto di contestazione, è necessario dimostrare che questa abbia in concreto effetto drogante ovvero sia in grado di produrre alterazioni psico – fisiche (ex multis Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015 dep. 02/02/2016, omissis, Rv. 265976 – 01).

Alla luce di tali elementi, la sentenza impugnata appare su punto censurabile e deve essere annullata con rinvio perché la Corte di appello colmi la lacuna motivazionale.

3.Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della continuazione tra tutti i reati contestati, non appaiono emergere ulteriori profili di valutazione idonei a superare le conclusioni a cui perviene la sentenza impugnata e, conseguentemente, il motivo deve ritenersi inammissibile.

3.1.11 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

Nel caso di specie, la Corte di merito appare avere congruamente motivato, evidenziando la gravità di fatti e l’assenza di elementi positivi di valutazione.

3,2.Con riferimento alla invocata continuazione tra i reati, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, ai di là del dedotto contesto storico geografico dei fatti, il solo dato che accomuna i due blocchi di reati è rappresentato dal loro contemporaneo accertamento, dato del tutto equivoco e ben valorizzabile in termini di scelta e inclinazione degli imputati nella dedizione al crimine.

Puntualmente i giudici di merito hanno, inoltre, evidenziato che si tratta di fattispecie talmente eccentriche tra di loro da portare ad escludere la possibilità di un comune momento programmatorio e, sul punto, la difesa non si è affatto confrontata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla detenzione di cocaina e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, dichiarando inammissibili i ricorsi nel resto e dichiarando irrevocabile l’accertamento della penale responsabilità per gli altri reati.

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