Cass. pen., sez. V, 17/12/2024 (ud. 17/12/2024, dep. 30/01/2025), n. 3877 (Pres. Miccoli, Rel. Cavallone)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, per il delitto di minaccia, occorre che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino confermava una condanna, emessa dal Tribunale della medesima città, per un caso di minaccia aggravata.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale deduceva la violazione degli articoli 612 e 49, comma 2, cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il delitto di minaccia costituisce reato di pericolo e non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019).
I risvolti applicativi
Il delitto di minaccia è un reato di pericolo e non richiede che la vittima si sia effettivamente intimidita, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea a influire sulla libertà morale della vittima.







