Cass. pen., sez. V, 3/10/2025 (ud. 3/10/2025, dep. 13/11/2025), n. 37127 (Pres. Catena, Rel. Occhipinti)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante richieda il dolo specifico.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Torino assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 495 cod. pen. contestato per avere attestato falsamente, in sede di richiesta per il rilascio di una nuova carta d’identità, di non avere cause ostative all’espatrio.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino, deducendo che la fattispecie criminosa di cui all’art. 495 cod. pen. prevede il dolo generico e che, pertanto, non rileva il fine ultimo della richiesta del documento.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, pur ritenendo fondata l’argomentazione sostenuta dalla pubblica accusa, alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, al fine di integrare il delitto ex art 495 cod. pen., è sufficiente il dolo generico visto che nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall’autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa (Sez. 5, Sentenza n. 18476 del 26/02/2016), reputava tuttavia il provvedimento impugnato immune da censure di illegittimità costituzionale di sorta poiché il giudice di merito, a sostegno della pronunzia assolutoria, aveva valorizzato il fatto che l’imputato, al momento della richiesta di una nuova carta di identità, non fosse ancora a conoscenza del provvedimento di esecuzione emesso nei suoi confronti dalla Procura di Torino, in quanto notificato successivamente alla stessa richiesta.
I risvolti applicativi
È sufficiente per il reato ex art. 495 c.p.[1] il solo dolo generico dato che rileva, ai fini della configurabilità di tale ipotesi delittuosa sotto il versante dell’elemento soggettivo, unicamente la coscienza e volontà della falsa attestazione, a prescindere quindi dal fine perseguito.
[1]Ai sensi del quale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37127 Anno 2025
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA
Data Udienza: 03/10/2025
Data Deposito: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Torino
nel procedimento a carico di:
C. R. nato a … il …
avverso la sentenza del 06/03/2025 del TRIBUNALE di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 26 marzo 2025 il Tribunale di Torino ha assolto C. R. dal reato di cui all’art. 495 cod. pen. contestato per avere attestato falsamente, in sede di richiesta per il rilascio di una nuova carta d’identità, di non avere cause ostative all’espatrio.
Il Tribunale ha accertato che l’imputato ha richiesto al Comune di … il rilascio di un nuovo documento d’identità; dopo un paio di giorni il Comune ha ricevuto comunicazione che il C. si trovava nelle condizioni di cui all’art. 3 della legge n. 1185/67, ostative al rilascio di un documento valido per l’espatrio, in quanto destinatario di un ordine di esecuzione di pena emesso dalla Procura di Torino qualche giorno prima nella stessa richiesta.
Il Tribunale ha considerato, tuttavia, che non sussistano elementi per ritenere che l’imputato abbia agito al fine di sottrarsi all’ordine di esecuzione della Procura in quanto detto ordine, al momento della richiesta della nuova carta d’identità, non gli era stato ancora notificato. Al momento della richiesta, pertanto, l’imputato era in buona fede tanto più che si trovava già in possesso di un documento che gli avrebbe consentito di lasciare l’Italia e, peraltro, sarebbe stato indotto in errore, sull’effettiva valenza da attribuire all’obbligo normativo di dichiarare le condizioni ostative, dal fatto che il rilascio della precedente carta d’identità valida per l’espatrio era avvenuto mentre il medesimo stava scontando una pena detentiva inflitta.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino chiedendo l’annullamento della sentenza. Deduce che la fattispecie criminosa di cui all’art. 495 cod. pen. prevede il dolo generico e che, pertanto, non rileva il fine ultimo della richiesta del documento.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Occorre preliminarmente considerare che la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Torino il 15 maggio 2025, avendo ad oggetto reato a citazione diretta (essendo il reato di cui all’art.495 cod. pen. punito con pena della reclusione non superiore a quattro anni) è unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024 (cosiddetta “legge Nordio”), secondo cui il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc.pen.
2. Ciò posto il ricorso è inammissibile in quanto sfugge alla dovuta funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, omissis, Rv. 253849).
La valutazione complessivamente operata dimostra, invero, l’analitico e scrupoloso scrutinio delle dichiarazioni accusatorie compiuto dal giudice del merito e dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto gli elementi probatori acquisiti risultano tutti adeguatamente vagliati attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, omissis, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, omissis, Rv. 271623) mediante deduzioni in toto versate in fatto.
2.1. Il ricorso è articolato sulla base di un presupposto di fatto (l’avere agito l’imputato con consapevolezza e quindi con dolo) che la sentenza impugnata motivatamente esclude.
È pur vero che al fine di integrare il delitto ex art 495 cod.pen. è sufficiente il dolo generico: nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall’autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa. (Sez. 5, Sentenza n. 18476 del 26/02/2016, Rv. 266549).
Tuttavia, nel caso in esame, il Tribunale a sostegno della pronunzia assolutoria ha valorizzato il fatto che l’imputato, al momento della richiesta di una nuova carta di identità, non fosse ancora a conoscenza del provvedimento di esecuzione emesso nei suoi confronti dalla Procura di Torino, in quanto notificato successivamente alla stessa richiesta.
Rispetto a tale superiore circostanza -ovvero la mancata conoscenza della situazione fattuale alla quale il precetto normativo ricollega l’obbligo di dire la verità per la parte interessata e che ha fatto ritenere non integrato l’elemento soggettivo necessario, pur nella declinazione minima del dolo generico – il ricorrente non si confronta, limitandosi a considerazioni astratte senza neppure allegare elementi idonei a evidenziare la fallacia del ragionamento, logico e conforme alle regole del diritto, compiuto dal Tribunale, attraverso l’indicazione di diversi elementi da cui desumere che l’imputato sapesse dell’ordine di esecuzione pena emesso nei sui confronti o anche solo della precedente condanna a pena da espiare.
2. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così è deciso, 03/10/2025







